Decreto esecutivo
concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie
(del 9 settembre 2014)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati gli articoli 22p della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) e 45 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 (Reg. LCAMal)
decreta:
A. Indennizzo ai Comuni per l’anno 2014
(art. 22p LCAMal e 45 Reg. LCAMal)
I. Casi valutati e segnalati
Art. 11L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a:
a)fr. 150.– per ogni caso valutato e segnalato in modo completo;
b)fr. 75.– per ogni caso valutato e segnalato in modo parziale, nonostante la corrispondenza e i contatti intercorsi con l’assicurato.
2È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti.
II. Casi di morosità rientrata
Art. 21Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
2È considerato caso di morosità rientrata quello dell’assicurato che, a seguito dell’intervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con conseguente ripristino della copertura.
III. Casi preavvisati
(art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Art. 3Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.
IV. Rivalutazione di casi segnalati
(art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Art. 4Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
B. Richiesta di indennizzo
Art. 5Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.
C. Entrata in vigore
Art. 61Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2014, 447.