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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 : DE conc. la definizione dei comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) - 17 novembre 1999

 

Decreto esecutivo

concernente la definizione dei comprensori di attività dei

servizi di assistenza e cura a domicilio

(SACD)

(del 17 novembre 1999)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-richiamati gli articoli 7 cpv. 2 lett. a), 9 e 41 della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;

-richiamato il rapporto di pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;

decreta:

Comprensori

Art. 1I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:

a)Mendrisiotto

1.Comuni del Distretto di Mendrisio;

2.Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.

b)Luganese

1.Comune di Lugano;

2.Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;

3.Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;

4.Comuni di Bissone e Muzzano.[1]

c)Malcantone e Vedeggio

1.Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;

2.Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;

3.Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isone.[2]

d)Locarnese

1.Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;

2.Comuni del Distretto di Vallemaggia.

e)Bellinzonese

1.Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isone;

2.Comune di Contone.

f)Tre Valli

Comuni dei Distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina.

 

Entrata in vigore

Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore[3].

2Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm).

 

 

Pubblicato nel BU 1999, 269.

 

 


[1]  Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161.

[2]  Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; precedente modifica: BU 2000, 17.

[3]  Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.