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06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Legge

sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi

(dell’11 aprile 2017)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

gli art. 307 e segg. del Codice civile svizzero (CC);

l’ordinanza (federale) sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin);

la legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMin);

la legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin);

la legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) e il regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005;

la legge cantonale sull’organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010;

visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto parziale 8 marzo 2017 n. 7086 Rparz. 1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1La legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.

 

Misure restrittive della libertà personale

Art. 21Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.

2Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella società.

3Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

 

Campo d’applicazione

Art. 3La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell’art. 1 per uno dei seguenti scopi:

a)affidamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta l’art. 310 CC;

b)collocamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta gli art. 5, 9 e 15 DPMin.

 

Sussidiarietà delle misure

Art. 4Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.

 

Formazione del personale

Art. 5Il personale del centro educativo è formato all’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

 

Capitolo secondo

Sanzioni disciplinari

 

 

 

 

Infrazioni disciplinari

Art. 61I minorenni che contravvengono con colpa in modo grave o reiterato a una prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell’autorità che ha ordinato l’affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

2Sono considerate infrazioni disciplinari:

a)violenza fisica, sessuale o verbale nei confronti del personale, di altre persone minorenni o di terzi nella struttura o al di fuori di essa;

b)violazione della sfera personale riservata anche attraverso l’abuso delle nuove tecnologie;

c)commercio, possesso o consumo d’alcool o di stupefacenti, cosí come uso abusivo di medicamenti;

d)violazioni illecite al patrimonio di terzi;

e)fuga o atti che la preparano;

f)altre infrazioni di disposizioni contenute nei regolamenti dei centri educativi, quando ne compromettono l’ordine e il buon funzionamento.

3Il tentativo, l’istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.

4È riservata la denuncia penale.

 

Sanzioni disciplinari

Art. 71Le sanzioni disciplinari sono:

a)l’ammonimento scritto;

b)la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per al massimo trenta giorni;

c)la sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo sessanta giorni.

2Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.

3Non è ammessa alcuna punizione corporale.

 

Portata della sanzione

Art. 81La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell’ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, cosí come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.

2Le sanzioni collettive non sono ammesse.

 

Competenze

Art. 9Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta.

 

Procedura

Art. 101I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.

2Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.

3La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.

4La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.

 

Mediazione

Art. 111Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.

2Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.

3Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l’accordo trovato o l’avvenuto fallimento.

4In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell’accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.

5I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.

 

Capitolo terzo

Misure di sicurezza

 

Controlli e ispezioni

Art. 121La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti:

a)controllo degli oggetti personali e della camera;

b)controllo dell’alito;

c)esame delle urine.

2I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorenne interessato.

 

Ispezioni corporali

Art. 131Se un minorenne è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l’ispezione corporale superficiale.

2L’ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.

3L’ispezione corporale intima è esclusa.

 

Misure di sicurezza particolari

Art. 141La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.

2Sono considerate misure di sicurezza particolari:

a)il ritiro di oggetti che potrebbero essere usati a cattivi scopi;

b)il divieto di stare nei locali comuni;

c)la restrizione dei contatti con l’esterno;

d)l’apertura della corrispondenza.

 

Procedura

Art. 151In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.

2La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.

3La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.

4La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato.

 

Capitolo quarto

Disposizioni varie e finali

 

Principi di esecuzione

Art. 161L’applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all’origine non sussiste piú.

2Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.

3I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.

4Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.

 

Registro

Art. 171La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno:

a)data dei fatti;

b)descrizione dei fatti e presa di posizione del minorenne;

c)misura pronunciata e data dell’esecuzione.

2Il registro è messo a disposizione dell’Autorità di vigilanza.

 

 

Ricorsi

Art. 181Contro le decisioni adottate in virtú della presente legge è dato ricorso all’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.

2Contro le decisioni dell’UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.

3Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenne o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.

4Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

 

Effetto sospensivo

Art. 19Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti, d’ufficio o su richiesta del minorenne o del suo rappresentante legale.

 

Procedura

Art. 201La procedura è di regola gratuita.

2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

3La Camera di protezione applica per analogia gli art. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.

 

Entrata in vigore

Art. 211Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2017, 161.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 161.