DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

34

569.200

< >
 1

 

Concordato

sulle misure contro la violenza

in occasione di manifestazioni sportive

(15 novembre 2007)

 

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia approva il seguente testo del Concordato:

 

Capitolo 1

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1I Cantoni adottano, in collaborazione con la Confederazione, le misure preventive di polizia ai sensi del presente Concordato, per impedire un comportamento violento nonché per individuare e combattere tempestivamente la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

Definizione di comportamento violento

Art. 21Un comportamento violento è considerato tale segnatamente se una persona, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha commesso o incitato a commettere:

a.reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)[1];

b.danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;

c.coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;

d.incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;

e.esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP;

f.minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell’articolo 224 CP;

g.pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP;

h.sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP;

i.violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP;

j.impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.

2È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno.

 

Prova del comportamento violento

Art. 31Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell’articolo 2:

a.le sentenze giudiziarie o le denunce della polizia pertinenti;

b.dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;

c.divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive;

d.comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.

2Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per iscritto e firmate.

 

Capitolo 2

Obbligo di autorizzazione e condizioni

 

Obbligo di autorizzazione

Art. 3a1Gli incontri di calcio e hockey su ghiaccio di club delle categorie superiori sono soggetti all’obbligo di autorizzazione. Gli incontri tra club delle categorie inferiori o di altri tipi di sport possono essere dichiarati soggetti all’obbligo di autorizzazione qualora, contestualmente all’incontro stesso, si temano minacce per la sicurezza pubblica.

2Per evitare il verificarsi di comportamenti violenti ai sensi dell’articolo 2, le autorità competenti possono subordinare l’autorizzazione a determinate condizioni. Esse possono comprendere, ad esempio, misure tecniche ed edilizie, l’impiego di determinato personale o altri mezzi da parte dell’organizzatore, l’imposizione di regole per la vendita dei biglietti d’ingresso e delle bevande alcoliche, lo svolgimento dei controlli all’ingresso. Le autorità competenti possono, in particolare, disporre lo svolgimento del viaggio di andata e di ritorno dei sostenitori della squadra ospite e le condizioni alle quali consentire loro l’accesso allo stadio.

3Le autorità competenti possono ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi o alle strutture sportive, le spettatrici e gli spettatori debbano esibire un documento d’identità e che venga accertato, mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste dal presente Concordato.

4In caso di violazione delle condizioni possono essere applicate misure adeguate, tra cui la revoca dell’autorizzazione, il rifiuto dell’autorizzazione per gli incontri successivi oppure il rilascio di successive autorizzazioni corredate da condizioni supplementari. Ai titolari dell’autorizzazione può essere richiesto il risarcimento di eventuali danni dovuti a una violazione delle condizioni.

 

Capitolo 3

Misure di polizia

 

Perquisizioni

Art. 3b1Nell’ambito dei controlli d’ingresso alle manifestazioni sportive o d’accesso ai trasporti speciali per tifosi, in presenza di un sospetto concreto, la polizia è autorizzata a far perquisire da persone dello stesso sesso le spettatrici e gli spettatori, anche sotto i vestiti e su tutto il corpo, alla ricerca di eventuali oggetti vietati. Le perquisizioni devono svolgersi in locali non esposti alla pubblica vista. Le perquisizioni delle parti intime devono essere effettuate dal personale medico.

2Le autorità competenti possono autorizzare gli appartenenti a società private di sicurezza, incaricati dagli organizzatori dei controlli all’ingresso degli stadi e d’accesso ai trasporti speciali per tifosi, di perquisire sopra i vestiti e su tutto il corpo, indipendentemente da un sospetto concreto, persone del proprio sesso, alla ricerca di eventuali oggetti vietati.

3Gli organizzatori sono tenuti a informare le spettatrici e gli spettatori partecipanti alla manifestazione sportiva della possibilità di essere perquisiti.

 

Aree vietate

Art. 41Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L’autorità competente definisce i confini delle singole aree vietate.

2Il divieto è pronunciato per una durata fino a tre anni e può riguardare aree sull’intero territorio svizzero.[2]

3Il divieto può essere pronunciato dalle seguenti autorità:

a.autorità competenti del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza;

b.autorità competenti del Cantone in cui risiede la persona interessata;

c.autorità competenti del Cantone in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata.

In caso di conflitti di competenza, va seguito l’ordine prioritario indicato nell’elenco in questo capoverso.

4Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) possono presentare la relativa richiesta.

 

Decisione di divieto di accedere

a un’area determinata

Art. 51La decisione di divieto di accedere a un’area determinata stabilisce la durata del divieto e l’area vietata. La decisione è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto.

2L’autorità che dispone il divieto informa senza indugio le altre autorità citate nell’articolo capoversi 3 e 4.

3Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l’articolo 3 del presente Concordato.

 

Obbligo di presentarsi

Art. 61Una persona può essere obbligata, per un periodo fino a tre anni, a presentarsi in determinati orari presso un ufficio pubblico indicatole dalle autorità competenti se:

a.è provato che in occasione di manifestazioni sportive abbia commesso atti violenti contro persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a e lettere c-j del presente Concordato. Fanno eccezione le vie di fatto di cui all’articolo 126 capoverso 1 CP;

b.abbia commesso danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 capoverso 2 e 3 CP;

c.abbia utilizzato armi, materie esplosive, polvere da sparo o oggetti pirotecnici con l’intenzione di minacciare o danneggiare terze persone, oppure se ne sia assunto il rischio;

d.negli ultimi due anni, nei suoi confronti sia già stata disposta una misura prevista dal presente Concordato oppure sia stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c LMSI[3] ed essa abbia violato nuovamente l’articolo 2 del presente Concordato;

e.in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non contribuirebbero a distoglierla dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure

f.l’obbligo di presentarsi rappresenta nel caso di specie la misura meno severa.

2La persona interessata deve presentarsi negli orari indicati all’ufficio pubblico designato nella decisione. Quest’ultimo, se possibile, deve trovarsi nel luogo di residenza della persona interessata. Nel designare luogo e orari, l’autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.

3L’obbligo di presentarsi è imposto con decisione formale dall’autorità competente per il luogo di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale e l’Ufficio federale di polizia possono presentare la relativa richiesta.

 

Applicazione dell’obbligo di presentarsi

Art. 71Si deve presumere che misure diverse dall’obbligo di presentarsi all’autorità non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 cpv. 1 lett. c), segnatamente se:

a.le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona interessata che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure

b.misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti violenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domicilio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio.

2Se la persona soggetta all’obbligo di presentarsi all’autorità, per motivi importanti e giustificabili non è in grado di presentarsi presso l’ufficio pubblico competente conformemente all’articolo 6 capoverso 2, lo comunica senza indugio a quest’ultimo informandolo sul suo luogo di dimora. L’autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo di dimora indicato dalla persona interessata sono esatti.

3L’ufficio pubblico designato informa senza indugio l’autorità che ha pronunciato l’obbligo di presentarsi se le persone interessate si sono presentate o meno.

4[4]

 

Fermo preventivo di polizia

Art. 81Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:

a.vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e

b.è l’unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.

2Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.

3La persona interessata deve presentarsi all’ora indicata al posto di polizia del suo domicilio o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.

4Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.

5Su richiesta della persona interessata, la legalità della privazione della libertà può essere esaminata dall’autorità giudiziaria competente.

6Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la priorità.

 

 

 

 

Applicazione del fermo preventivo di polizia

Art. 91Sono considerate manifestazioni sportive nazionali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.

2Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a segnatamente i reati di cui agli articoli 111-113, 122, 123 cifra 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP[5].

3L’autorità competente del domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l’inizio e la durata del fermo preventivo.

4I Cantoni designano l’autorità giudiziaria competente per l’esame della legalità del fermo preventivo di polizia.

5Nella decisione si informa la persona interessata del suo diritto di far verificare per il tramite della competente autorità giudiziaria la legalità della privazione della libertà (art. 8 cpv. 5).

6Il posto di polizia designato per l’esecuzione del fermo preventivo informa l’autorità di decisione dell’esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l’informazione avviene senza indugio.

 

Raccomandazione di divieto di accedere agli stadi

Art. 10L’autorità competente per le misure secondo gli articoli 4-9, il Servizio centrale e l’Ufficio federale di polizia possono raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi verso coloro che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di manifestazioni sportive. La raccomandazione viene rilasciata indicando i dati necessari giusta l’articolo 24a capoverso 3 LMSI.

 

Età minima

Art. 11Le misure secondo gli articoli 4–7 sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo gli articoli 8–9 è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni.

 

Capitolo 4

Disposizioni procedurali

 

Effetto sospensivo

Art. 121I ricorsi contro le misure disposte dalle autorità competenti in applicazione dell’articolo 3a non hanno effetto sospensivo. Su richiesta del ricorrente, l’autorità di ricorso può accordare l’effetto sospensivo.

2Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 4-9 ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

 

Competenza e procedura

Art. 131I Cantoni designano l’autorità competente per le autorizzazioni secondo l’articolo 3a capoverso 1 e le misure secondo gli articoli 3a capoverso 2-4, 3b e 4-9.

2Per l’esecuzione delle misure di cui al Capitolo 3, l’autorità competente avverte della comminatoria prevista nell’articolo 292 CP.[6]

3Le autorità competenti comunicano all’Ufficio federale di polizia (fedpol) in virtù dell’articolo 24a capoverso 4 LMSI[7]:

a.le decisioni e le revoche delle misure secondo gli articoli 4-9 e 12;

b.le violazioni delle misure secondo gli articoli 4-9 nonché le decisioni penali corrispondenti;

c.le aree vietate da essi designate.

 

Capitolo 5

Disposizioni finali

 

Informazione della Confederazione

Art. 14Il Segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) informa la Cancelleria federale sul presente Concordato. La procedura si svolge secondo l’articolo 27o OLOGA[8].

 

Entrata in vigore

Art. 151Il presente Concordato entra in vigore non appena vi aderiscono almeno due Cantoni, al più presto tuttavia il 1° gennaio 2010.

2Le modifiche del 2 febbraio 2012 entrano in vigore, per i Cantoni che le approvano, a partire dalla data della rispettiva delibera di approvazione.

 

Rescissione

Art. 16Un Cantone membro può rescindere il Concordato alla fine di un anno con un termine di preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se lasciare o meno in vigore il Concordato.

 

Informazione al Segretariato generale della CDDGP

Art. 17I Cantoni informano il Segretariato generale della CDDGP della loro adesione al Concordato, dell’autorità competente in virtù dell’articolo 13 capoverso 1, della loro rescissione. Il Segretariato generale della CDDGP tiene una lista aggiornata dei Cantoni membri del Concordato.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 22; 2013, 266. DL di approvazione del 2.12.2008 - BU 2009, 47 e del 15.4.2013 - BU 2013, 266.

 

 


[1]  RS 311.0

[2]  Cpv. modificato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.

[3]  RS 120

[4]  Cpv. annullato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.

[5]  RS 311.0

[6]  RS 311.0

[7]  RS 120

[8]  RS 172.010.1