Regolamento
della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(RLaLPChim)
(del 25 giugno 2008)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste
-la Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 15 dicembre 2000 (LPChim), nonché le relative ordinanze e direttive d’applicazione,
-la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LALPChim) del 21 gennaio 2008,
decreta:
Competenze del Dipartimento del territorio
Art. 1Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori.
Competenze della Divisione dell’ambiente
Art. 1a[1]La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim.
Competenze della Sezione della protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo
Art. 2La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):
a)nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
b)è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;
c)...[2]
Competenze della Sezione dell’agricoltura
Art. 3La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per l’applicazione dell’art. 20 ORRPChim.
Tasse
Art. 4[3]L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.
Norma abrogativa
Art. 5Il Decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[4] unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LaLPChim) del 21 gennaio 2008.
Allegato[5]
Pubblicato nel BU 2008, 335.
[1] Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
[2] Lett. abrogata dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
[3] Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigor dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
[4] Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335.
[5] Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.