DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Regolamento

concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione

d’esercizio quale terapista complementare

(del 17 febbraio 2004)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-richiamati gli art. 63 cpv. 2 lett. a) e 63a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

-visto l’art. 24a della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;[1]

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Organo responsabile

Art. 1[2]L’esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico (in seguito CPS-MT) sotto la supervisione della Commissione d’esame.

 

Scopo dell’esame

Art. 21L’esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati relative ai fondamenti dell’agire del terapista complementare, con particolare attenzione alla sicurezza dell’intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza.

2L’esame non valuta le conoscenze specifiche dei singoli candidati nell’ambito delle terapie complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l’autorizzazione d’esercizio.

 

Capitolo II

Commissione d’esame

 

Composizione

Art. 31È istituita una Commissione d’esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di Stato.

2La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e delle competenze nelle materie d’esame.

3Fanno parte della commissione:

a)due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità;

b)due rappresentanti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;

c)un terapista complementare autorizzato.

4La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità.

 

Compiti

Art. 4La Commissione:

a)vigila sul corretto svolgimento degli esami;

b)approva le modalità d’attuazione e i contenuti dell’esame;

c)approva il programma d’esame;

d)fissa data e luogo degli esami;

e)stabilisce in accordo con il CPS-MT la tassa d’iscrizione, tenuto conto del principio della copertura dei costi.[3]

 

 

 

Vigilanza sugli esami

Art. 5L’esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi particolari la Commissione può concedere delle deroghe.

 

Capitolo III

Ammissione all’esame

 

Bando d’esame

Art. 61Il bando d’esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi prima della data d’inizio dell’esame.

2La pubblicazione deve perlomeno indicare:

a)le date degli esami;

b)la tassa d’esame;

c)il recapito per l’iscrizione;

d)il termine d’iscrizione;

e)il luogo;

f)le materie d’esame e la loro durata.

 

Iscrizione

Art. 7[4]L’iscrizione all’esame avviene mediante l’inoltro della relativa domanda al CPS-MT entro il termine d’iscrizione stabilito.

 

Accettazione delle iscrizioni

Art. 81Il candidato che ha presentato la domanda d’iscrizione completa della documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all’esame e ne riceve comunicazione.

2Con l’ammissione all’esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

 

Esonero dall’esame

Art. 9Sono esonerati dall’esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.

 

Capitolo IV

Organizzazione dell’esame

 

Convocazione

Art. 10[5]Il programma delle sessioni d’esami è comunicato all’esaminando dal CPS-MT almeno 10 giorni prima della data fissata.

 

Ritiro del candidato

Art. 11La tassa viene rimborsata solamente se il candidato giustifica il ritiro dall’esame con motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.

 

Esclusione

Art. 12Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:

a)infrangono in modo grave la disciplina degli esami;

b)tentano di ingannare gli esaminatori.

 

Sorveglianza degli esami, esaminatori

Art. 13[6]Gli esami sono condotti da due o più esaminatori. Essi possono controllare l’identità dei candidati.

 

Capitolo V

Svolgimento dell’esame

 

 

 

Materie d’esame e durata massima

Art. 14L’esame contempla le seguenti materie:

a)anatomia -scritto - 2 ore;

b)fisiologia -scritto - 2 ore;

c)patologia -scritto - 2 ore;

d)farmacologia -scritto - 1 ora;

e)igiene -scritto - 1 ora;

f)pronto soccorso -scritto - 1 ora;

g)legislazione sanitaria -scritto - 1 ora.

 

Valutazione delle materie

Art. 151Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l’uso di mezzi punti.

2Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

 

Capitolo VI

Superamento o ripetizione dell’esame

 

Condizioni per il superamento dell’esame[7]

Art. 16[8]1Nella valutazione dei risultati degli esami le materie di anatomia, fisiologia e patologia contano il doppio nel calcolo della media.

2L’esame è superato se, cumulativamente:

a)la media delle note di tutte le materie di cui all’art. 14 è sufficiente (nota 4);

b)al massimo solo una delle materie che contano il doppio, indicate al cpv. 1, è insufficiente (inferiore al 4);

c)in totale non figurano più di due note insufficienti (inferiori al 4);

d)non vi sono note inferiori al 3.

 

Ripetizione dell’esame

Art. 17[9]1Qualora l’esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie di cui all’art. 14 ad una sessione successiva.

2L’esame può essere eseguito per un massimo di tre volte. Esaurite tali possibilità il candidato è escluso dagli esami.

3L’assenza all’esame non giustificata dal candidato ai sensi dell’art. 11 equivale al mancato superamento della sessione d’esame. Se l’assenza è stata giustificata il candidato viene convocato per recuperare l’esame mancato, che sarà valutato nell’insieme degli altri esami in applicazione dei parametri di cui all’art. 16.

 

Diritto di ricorso

Art. 18[10]1Contro le valutazioni degli esami effettuate dal CPS-MT, è dato reclamo nel termine di 15 giorni alla direzione dell’istituto scolastico stesso. La decisione su reclamo verrà presa dalla direzione dell’istituto sentito il preavviso della Commissione d’esame.

2La decisione su reclamo è impugnabile con ricorso dapprima al Consiglio di Stato, e poi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni. Non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Capitolo VII

Disposizioni finali

 

Norma transitoria

Art. 191Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell’esame che conclude il primo periodo di formazione per l’ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento dell’esame di terapista complementare.

2Per i primi tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato quale membro della commissione d’esame di cui all’art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto previgente in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni.

3Per i candidati che partecipano alle prime due sessioni d’esame fissate subito dopo l’entrata in vigore della modifica di cui agli art. 16 e 17 per ripetere le materie insufficienti, valgono le previgenti disposizioni in materia di superamento o ripetizione dell’esame.[11]

 

Entrata in vigore

Art. 20Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2004, 95.

 

 


[1]  Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.

[2]  Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.

[3]  Lett. modificata dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.

[4]  Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.

[5]  Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.

[6]  Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

[7]  Nota marginale modificata dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

[8]  Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

[9]  Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.

[10]  Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.

[11]  Cpv. introdotto dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.