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12.04.2024
(Bollettino ufficiale 12/2024)
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 : Statuto dell’ Ordine dei farmacisti - 29 aprile 1974

 

Statuto

dell’Ordine dei farmacisti

(del 29 aprile 1974)

 

Art. 1[1]1L’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino è un’associazione istituita a norma dell’art. 12 della Legge sanitaria 18 novembre 1954 (LS).[2]

2L’Ordine ha la sua sede al domicilio del presidente.

3Sono membri dell’Ordine tutti i farmacisti ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone in base agli art. 17 e 18 LS ed all’art. 4 del Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori 31 ottobre 1958 (Regolamento).

4I farmacisti in possesso di diploma federale ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone si suddividono nelle seguenti categorie:

-farmacisti titolari proprietari;

-farmacisti titolari dipendenti;

-farmacisti responsabili per tempo limitato (supplenti);

-farmacisti collaboratori;

-farmacisti impiegati in ospedale, nell’industria, nell’amministrazione e nell’insegnamento;

-farmacisti non attivi.

 

Art. 2[3]Le iscrizioni d’ufficio e le radiazioni, temporanee o definitive, sono effettuate su apposito albo a cura del Dipartimento della sanità e della socialità, che provvede anche alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

 

Art. 31L’autorizzazione all’esercizio della professione nel Cantone sia quale libero esercizio, sia a titolo temporaneo, è rilasciata dall’autorità cantonale secondo la LS e il Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori.

2L’attività nel Cantone dei farmacisti in possesso di autorizzazione all’esercizio temporaneo della professione dev’essere conforme allo Statuto ed alle Norme deontologiche dell’Ordine dei farmacisti. In caso di mancata osservanza sono applicabili le sanzioni previste all’art. 22.

 

Art. 3a[4]1I farmacisti titolari dipendenti sono tenuti a sottoscrivere il contratto di lavoro tipo previsto dall’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino, allegato ai presenti statuti dei quali costituisce parte integrante.

2I contratti di lavoro attualmente in vigore tra i farmacisti titolari dipendenti e i proprietari di farmacia (persone fisiche e persone giuridiche) dovranno essere sostituiti al più presto con il contratto di lavoro tipo.

3Il contratto, sottoscritto da ambo le parti, sarà sottoposto per visione dal farmacista titolare dipendente alle autorità di vigilanza e all’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino prima dell’inizio dell’attività. In caso di nuova apertura, in occasione della visita preliminare.

4In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui ai capoversi 1, 2 e 3 sono applicabili le sanzioni previste all’art. 21.

 

Art. 4Gli organi dell’Ordine dei farmacisti sono:

a)l’Assemblea generale;

b)il Consiglio direttivo;

c)i Revisori;

d)le Commissioni.

 

Assemblea generale (Assemblea)

 

Art. 5Le assemblee generali sono ordinarie o straordinarie.

 

Art. 6L’assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del secondo trimestre. È di sua competenza procedere:

a)all’esame ed all’approvazione del rapporto del Consiglio direttivo, del resoconto finanziario chiuso il 31 dicembre precedente e del rapporto dei revisori;

b)alla nomina del Consiglio direttivo e del presidente;

c)alla nomina dei revisori;

d)a stabilire l’ammontare della tassa annua di cui all’art. 18;

e)alle decisioni relative ai contributi straordinari;

f)alla ratifica delle retribuzioni ed onorari di cui all’art. 19;

g)alla revisione dello Statuto e/o delle Norme deontologiche;

h)alla decisione in merito ad ogni altra questione figurante all’ordine del giorno;

i)all’adesione come membro alla SSF.

 

Art. 71La convocazione dell’assemblea ordinaria verrà fatta mediante raccomandata a tutti gli iscritti all’Ordine e con avviso pubblicato nel Giornale Svizzero di Farmacia, almeno due settimane prima della data dell’assemblea, con l’indicazione dell’elenco delle trattande, del giorno, dell’ora e del luogo della riunione.

2Eventuali proposte circa l’ordine del giorno vanno indirizzate al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio.

3Le assemblee straordinarie saranno convocate dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo crederà opportuno o a richiesta di almeno 1/5 dei membri dell’Ordine, inviata al presidente con indicazione delle trattande che dovranno essere esaminate. Le assemblee straordinarie saranno convocate con almeno 10 giorni d’anticipo con le modalità indicate al capoverso 1.

4La convocazione alle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, è diramata anche ai farmacisti in possesso di autorizzazione all’esercizio temporaneo della professione, agli assistenti (studenti di farmacia che hanno superato l’esame di assistente). Essi possono partecipare senza diritto di voto.

5Gli studenti di farmacia possono assistere ai lavori assembleari in qualità di osservatori.

 

Art. 81Nelle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, non potranno essere prese decisioni che sulle trattande iscritte all’ordine del giorno. Eventuali altre proposte formeranno oggetto di studio per il Consiglio direttivo. Discussione e decisione in merito avverranno in un’assemblea successiva, la cui data di convocazione sarà fissata dal Consiglio direttivo.

2Il diritto di intervento di un membro su un determinato oggetto è limitato a due volte.

3Per revocare una decisione già presa dall’assemblea occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

 

Art. 91Le assemblee sono aperte e dirette dal presidente, dal vicepresidente o, in loro assenza, da un altro membro del Consiglio direttivo.

2L’ufficio di presidenza viene completato da due scrutatori ed un segretario del giorno, che provvederà a redigere il verbale dei lavori assembleari. Essi saranno designati dal presidente.

3Per la validità delle assemblee occorre che siano rappresentati almeno 1/5 degli inscritti all’albo.

4Con delega scritta, un membro dell’Ordine può incaricare un altro membro di rappresentarlo all’assemblea. Le deleghe vanno esibite al Consiglio direttivo prima dell’inizio dei lavori assembleari. È ammessa una sola delega per portatore.

5Se il quorum non venisse raggiunto, trenta minuti dopo l’ora fissata nella convocazione l’assemblea avrà luogo qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 101L’assemblea delibera a maggioranza dei voti, per alzata di mano. A parità di voti decide il presidente o chi ne fa le veci.

2Per le nomine, al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio è sufficiente quella relativa.

3Per le modifiche da apportare allo Statuto e per la revoca del mandato di uno o più membri del Consiglio direttivo occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

4In ogni caso si procederà al voto segreto, qualora almeno uno degli aventi diritto ne faccia esplicita richiesta.

 

Art. 11I verbali delle assemblee, firmati dal presidente e dal Segretario, saranno conservati in archivio unitamente all’elenco dei presenti.

 

Art. 121Il Consiglio direttivo è composto di un presidente, un vice presidente, un segretario e due membri. La ripartizione delle cariche di vice-presidente e segretario è di competenza del Consiglio direttivo stesso.

2Il Consiglio direttivo sta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo ritiene opportuno, oppure su istanza di almeno tre dei suoi membri.

 

Art. 131Il Consiglio direttivo:

-prende le iniziative ed i provvedimenti che riterrà opportuni nell’interesse di un’efficace promozione e difesa della professione;

-rappresenta l’Ordine nelle competenze espressamente affidategli dalla vigente legislazione sanitaria e collabora con le Autorità per tutte le questioni attinenti la vigilanza e l’esercizio della professione;

-rappresenta l’Ordine nei confronti delle organizzazioni professionali a livello nazionale, in particolare della Società Svizzera di Farmacia;

-rappresenta l’Ordine nei confronti delle Casse Malati ed altri enti assicurativi, con speciale riguardo ai compiti di contenzioso, riservate le competenze dei poteri pubblici e del Consiglio di disciplina;

-esamina preliminarmente le questioni che possono sorgere per ragioni professionali tra uno o più farmacisti e altri farmacisti, medici, clienti ed ogni altra persona fisica o giuridica, riservate le competenze degli organi citati al capoverso precedente;

-sorveglia l’applicazione dello Statuto dell’Ordine delle Norme deontologiche;

-preavvisa in merito alle convenzioni stipulate tra farmacisti e ospedali, cliniche o altri enti consimili relative alla fornitura di medicamenti ed alle prestazioni ad essa connesse, esclusi i contratti inerenti l’attività dei farmacisti dipendenti da ospedali di interesse pubblico o dallo Stato;

-amministra il patrimonio dell’Ordine e provvede ad una confacente utilizzazione dei contributi straordinari;

-elabora le proposte di revisione dello Statuto o delle Norme deontologiche;

-propone le retribuzioni e gli onorari di cui all’art. 19;

-prepara il rapporto annuale ed il resoconto finanziario, elabora proprie proposte per l’assemblea e preavvisa in merito a quelle sottopostegli;

-designa fra i suoi membri il secondo rappresentante dell’Ordine in seno al Consiglio di disciplina, e ev. supplente.

2Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se non vi interviene la maggioranza dei suoi membri. Di tali sedute sarà tenuto protocollo firmato dal presidente e dal segretario e da conservarsi in archivio.

3I membri del Consiglio direttivo che, senza valida giustificazione, mancano tre volte consecutivamente alle sedute, saranno considerati dimissionari.

 

Art. 14Ai membri del Consiglio direttivo deve essere data e garantita la possibilità di svolgere regolarmente la propria attività. È fatto obbligo ad ogni membro dell’Ordine di appoggiare gli organi direttivi nell’esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 151Il segretario è responsabile del disbrigo delle incombenze amministrative dell’Ordine. In tale mansione e limitatamente ai compiti meramente burocratici può essere coadiuvato da un segretariato adeguatamente retribuito.

2Il segretario è responsabile della cassa e dei beni dell’Ordine. L’incasso della tassa annua e dei contributi straordinari, i pagamenti per conto dell’Ordine e la tenuta della relativa contabilità possono essere affidati a terzi.

3Soltanto il presidente e il segretario sono abilitati ad emettere mandati di pagamento per conto dell’Ordine.

4Il segretario detiene l’archivio dell’Ordine e ne è responsabile.

5Il segretario è a disposizione di ogni membro, come pure di ogni altro farmacista, assistente o studente di farmacia, per informazioni e consulenza su questioni professionali.

 

Revisori

 

Art. 161I due revisori stanno in carica un anno e sono rieleggibili.

2Essi devono controllare la gestione del patrimonio dell’Ordine e redigere un rapporto in merito da presentarsi all’assemblea generale ordinaria. Ai revisori dev’essere garantito il libero accesso a tutti gli elementi contabili utili all’esercizio del loro mandato.

3I revisori preavvisano in merito alle proposte del Consiglio direttivo relative alle retribuzioni ed agli onorari di cui all’art. 19.

 

Commissioni

 

Art. 171Il Consiglio direttivo, di propria iniziativa o su proposta dell’assemblea, può istituire Commissioni incaricate dello studio di problemi particolari.

2I componenti delle Commissioni saranno scelti fra i farmacisti specialmente competenti in materia. Ogni Commissione dovrà includere almeno un membro del Consiglio direttivo.

3Le commissioni rappresentano l’Ordine nei confronti di terzi limitatamente alla materia di loro spettanza. Sono riservate le competenze del Consiglio direttivo.

 

Contributi e retribuzioni

 

Art. 181I membri dell’Ordine che esercitano regolarmente la professione (in officina, in ospedale, nell’amministrazione e nell’industria) sono tenuti al pagamento di una tassa annua. L’ammontare della stessa verrà stabilito anno per anno dall’assemblea generale ordinaria.

2I membri dell’Ordine che non esercitano regolarmente pagheranno metà tassa se la loro attività si sarà svolta per meno di 6 mesi. Chi avesse esercitato meno di 2 mesi sarà esentato dal pagamento della tassa.

3L’Assemblea può imporre dei contributi straordinari scaglionati su diversi anni. Essa ne fisserà il periodo, modalità di riscossione e l’importo. Il tasso del contributo straordinario non potrà essere superiore a quello fissato dalla Società Svizzera di Farmacia. È data facoltà al Consiglio direttivo di adattarlo alle necessità finanziarie anche durante l’anno sociale.

4La tassa annua dev’essere pagata entro la fine del mese successivo a quello dell’emissione, i contributi straordinari secondo le modalità stabilite con decisione assembleare.

5In caso di mancato pagamento della tassa annua e/o dei contributi straordinari entro i termini fissati sarà inviata una sollecitatoria. L’ulteriore inadempienza comporta la procedura esecutiva. Restano riservate le sanzioni previste all’art. 21.

 

Art. 191I membri del Consiglio direttivo, i revisori ed i componenti delle commissioni hanno diritto al rimborso delle spese effettive sopportate nell’esercizio delle loro funzioni.

2Per il disbrigo di pratiche di ordinaria amministrazione è riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro svolto.

3Per prestazioni particolarmente impegnative quali ricerche, studi, redazione di rapporti e relazioni eseguite per incarico del Consiglio direttivo viene corrisposto un onorario adeguato.

4Retribuzioni ed onorari vengono stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti alla ratifica dell’assemblea ordinaria col preavviso dei revisori.

 

Circoli locali e regionali

 

Art. 201I farmacisti di una determinata località (o regione) possono decidere di costituire un Circolo dei farmacisti a carattere locale (rispettivamente regionale). Se la decisione è presa da almeno i 2/3 degli interessati, l’adesione a tale circolo diventa obbligatoria per tutti i farmacisti del comprensorio.

2Ogni Circolo dev’essere dotato di uno statuto e di organi propri. Lo statuto va sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo dell’Ordine.

3I Circoli devono assicurare il collegamento tra il Consiglio direttivo dell’Ordine ed i farmacisti della zona interessata. Essi sono competenti per quanto riguarda le norme relative all’esercizio della professione aventi carattere prettamente locale, quali le disposizioni inerenti al servizio notturno e festivo, all’obbligo di chiusura infrasettimanale, ai turni annuali di chiusura per vacanze e simili.

 

Sanzioni

 

Art. 211Quando un farmacista non si conforma allo Statuto dell’Ordine e/o alle norme deontologiche e alle decisioni e direttive emanate dagli organi dello stesso è competenza del Consiglio direttivo comminare l’ammonimento.

2In caso grave o di recidiva, ai membri dell’Ordine potrà essere comminata la multa fino a fr. 500.--; eventualmente sarà deciso il loro deferimento al Consiglio di disciplina. Per i farmacisti in possesso di autorizzazione all’esercizio temporaneo della professione sarà invece chiesta la revoca dell’autorizzazione.

3Sono riservate le norme legali in vigore concernenti il Consiglio di disciplina.

 

Disposizioni finali

 

Art. 22Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile (CCS), del Codice delle Obbligazioni (CO), della LS e del Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori.

 

Art. 23Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea generale straordinaria del 29 aprile 1974 ed entra in vigore[5] immediatamente riservata l’approvazione del Consiglio di Stato[6] . Esso abroga lo Statuto del 16 giugno 1957 e le relative modifiche intervenute successivamente. Il presente Statuto è stato modificato dall’assemblea generale straordinaria del 27 novembre 1981 e dall’assemblea generale ordinaria del 4 giugno 1982, con approvazione del Consiglio di Stato del 2 luglio 1985[7] .

 

Contratto di lavoro tipo per farmacista titolare dipendente,

costituente parte integrante dello Statuto dell’Ordine dei farmacisti[8]

 

ai sensi dell’art. 13 delle norme deontologiche della Società Svizzera di Farmacia.

 

Preambolo

Il presente contratto viene concluso tra

il signor X (generalità, ecc.), rispettivamente la Z S.A., società anonima con sede a ............., quale proprietario, rispettivamente proprietaria, della farmacia .............. sita a .............., in via............

 

da una parte

 

e il signor Y (generalità, ecc.), quale farmacista titolare dipendente (gerente)

 

dall’altra parte

 

Art. 1

Il signor X, rispettivamente la Z S.A., assume il signor Y - che accetta l’incarico - quale farmacista titolare della propria farmacia, sita a .........

Con la firma del presente contratto le parti dichiarano espressamente di aver preso conoscenza delle condizioni e degli obblighi qui di seguito previsti e di accettarli integralmente.

 

Art. 2Diritti e obblighi delle parti

2.1Il signor Y assume totalmente la direzione tecnica, scientifica ed effettiva della farmacia con piena responsabilità sul piano professionale.

2.2Dal canto suo il signor X, rispettivamente la Z S.A., accorderà al signor Y tutta la libertà decisionale e di azione necessaria ad espletare le sue mansioni, nel rispetto delle norme deontologiche dell’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino e della Società Svizzera di Farmacia ed in conformità con la vigente Legge sanitaria, con il vigente Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori e con le norme cantonali, intercantonali e federali in materia.

2.3In particolare il signor X, rispettivamente la Z S.A., si asterrà sempre dall’imporre al signor Y un comportamento suscettibile di danneggiare la salute pubblica e contrario ai principi contenuti nelle norme deontologiche dell’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino e della Società Svizzera di Farmacia.

2.4Il signor X, rispettivamente la Z S.A., si impegna a consultare il signor Y ogni volta che si presenteranno problemi di carattere finanziario o commerciale attinenti al campo riservato a quest’ultimo, quali ad esempio l’assunzione nonché la gestione del personale e la pubblicità.

2.5Conformemente all’art. 39 cpv. 1 della Legge sanitaria, il signor Y si impegna a gestire personalmente e regolarmente la farmacia di cui è titolare.

2.6Il signor X, rispettivamente la Z S.A., ed il signor Y dichiarano espressamente di aver preso congiuntamente atto dell’art. 47 cpv. 2 del Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori secondo cui durante le ore di servizio deve essere presente continuamente un farmacista con libero esercizio o almeno un assistente farmacista in possesso del libero esercizio.

2.7Parimenti, il signor X, rispettivamente la Z S.A., ed il signor Y dichiarano espressamente di aver preso atto dell’art. 50 cpv. 1 e cpv. 2 del Regolamento concernente l’esercizio delle arti sanitarie maggiori, a tenore del quale per la supplenza del titolare di una farmacia - in concreto quindi per la supplenza di Y - da parte di un assistente farmacista in caso di malattia, di servizio militare, di aggiornamento o di breve assenza, deve essere chiesta preventivamente l’autorizzazione al dipartimento delle Opere sociali[9] . Se la supplenza avviene ad opera di un farmacista in possesso del libero esercizio, la stessa deve essere notificata al dipartimento delle Opere sociali[10] entro tre giorni.

2.8Il signor X, rispettivamente la Z S.A., ed il signor Y dichiarano da ultimo espressamente di aver preso atto dell’art. 5 delle norme deontologiche della Società Svizzera di Farmacia, a tenore del quale il farmacista deve astenersi dal compiere qualsiasi atto suscettibile di favorire persone o organizzazioni che perseguono fini contrari agli interessi morali o economici della professione.

 

Art. 3Lavoro

In considerazione del suo dovere di sorveglianza continua della farmacia, il signor Y si obbliga nei confronti del signor X, rispettivamente nei confronti della Z S.A., a svolgere un’attività con presenza a tempo pieno.

 

Art. 4Salario

Le parti contraenti pattuiscono che il signor X, rispettivamente la Z S.A., verserà al signor Y uno stipendio mensile di fr. ........., ritenuto che detto stipendio non potrà essere, in nessun caso, inferiore a fr. 5000.- al mese. È prevista inoltre la corresponsione della tredicesima mensilità.

Lo stipendio verrà versato dal signor X, rispettivamente dalla Z S.A., prima della fine del mese per il quale lo stesso è dovuto.

L’importo minimo di cui sopra è stato fissato - in misura leggermente inferiore - in base allo stipendio medio del farmacista svizzero così come risulta dall’indagine svolta dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) nel 1985.

Il salario verrà adeguato annualmente all’indice del costo della vita.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, alla fine di ogni anno, di adeguare lo stipendio minimo di cui sopra all’indice del costo della vita e alle condizioni di mercato.

 

Art. 5

Il signor Y è membro dell’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino e si conforma alle disposizioni e alle raccomandazioni della Società Svizzera di Farmacia.

La farmacia deve inoltre sottostare alle disposizioni e decisioni emanate dal Circolo al quale essa appartiene.

 

Art. 6

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto fanno stato gli art. 319 e segg. del Codice delle obbligazioni.

 

Art. 7Disposizioni particolari volute dalle parti

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

Art. 8

Il presente contratto, sottoscritto dalle parti, sarà sottoposto per visione dal farmacista titolare dipendente alle autorità di vigilanza e all’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino prima dell’inizio dell’attività.

In caso di nuova apertura, in occasione della visita preliminare.

Luogo e data:

 

......................................................

 

Il datore di lavoro,

Il farmacista titolare

proprietario della farmacia

dipendente (gerente)

............................................

...............................................

(signor X)

(signor Y)

 

 

rispettivamente:

 

 

 

La datrice di lavoro,

Il farmacista titolare

proprietaria della farmacia Z S.A.

dipendente (gerente)

............................................

...............................................

(signor AB, ossia la persona in grado di

(signor Y)

vincolare la società con la sua firma)

 

 

 

Pubblicato nel BU 1985, 288.

 

 


[1]  Art. modificato dall’Assemblea generale ordinaria del 22.5.1987 e approvato dal CdS con ris. gov. n. 5411 del 15.9.1987 - BU 1987, 264.

[2]  Ora L sulla promozione della salute del 18.4.1989.

[3]  Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[4]  Art. introdotto dall’Assemblea generale ordinaria del 22.5.1987 e approvato dal CdS con ris. gov. n. 5411 del 15.9.1987 - BU 1987, 264.

[5]  Entrata in vigore: 9.7.1985 - BU 1985, 288.

[6]  Approvazione del CdS con ris. gov. n. 3639 del 2.7.1985.

[7]  Cpv. modificato dall’ Assemblea generale ordinaria del 22.5.1987 e approvato dal CdS con ris. gov. n. 5411 del 15.9.1987 - BU 1987, 264.

[8]  Approvato dal CdS con ris. gov. n. 5411 del 15.9.1987.

[9]  Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[10]  Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.