DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
12.04.2024
(Bollettino ufficiale 12/2024)
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Statuti

dell’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino

(dell’11 maggio 2006)

 

1. Costituzione, denominazione, scopi e organi

 

Art. 11L’Ordine dei veterinari del Canton Ticino (OVT), una sezione regionale della Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri (SVS) è una corporazione di diritto pubblico, istituita a norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera d della Legge sanitaria.

2L’Ordine è costituito per una durata indeterminata. L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.

3L’Ordine ha sede presso il suo presidente.

 

Art. 2Gli scopi dell’Ordine sono:

1.incoraggiare un comportamento etico e collegiale

2.difendere e salvaguardare gli interessi della professione

3.sostenere la formazione continua

4.impegnarsi per la salute dell’uomo e dell’animale e per una qualità irreprensibile delle derrate alimentari di origine animale

5.organizzare il servizio di picchetto, segnatamente notturno e festivo.

 

Art. 3Gli organi dell’Ordine sono:

1.L’assemblea generale

2.Il comitato

3.La Commissione di revisione dei conti

4.Il responsabile per la deontologia

5.La Commissione ricorsi animali da compagnia

6.La Commissione ricorsi animali da reddito.

 

2. L’assemblea generale, le sue competenze

 

Art. 41L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Ordine e si riunisce annualmente.

2L’assemblea generale è convocata dal comitato mediante circolare con l’elenco delle trattande a tutti i membri dell’Ordine, con un anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali assemblee straordinarie possono esser convocate indicando l’elenco delle trattande su richiesta scritta e motivata di almeno 3 membri o qualora il comitato lo reputasse necessario.

3L’assemblea generale è presieduta dal presidente o in caso di impedimento dal vicepresidente.

 

Art. 51L’assemblea generale è considerata valida se almeno 1/3 dei membri è presente. Se il numero dei membri è insufficiente l’assemblea si riconvoca un’ora dopo nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno e le sue decisioni sono considerate valide indipendentemente dal numero dei presenti.

2Ogni assemblea decide del metodo di votazione a maggioranza di voti; a parità di voti il presidente ha voto preponderante.

3Nelle assemblee si discutono unicamente le trattande all’ordine del giorno. Se vi sono nuove proposte di trattande che non sono urgenti, queste sono sottoposte al comitato per esame e preavviso e, se del caso, discusse all’assemblea successiva.

 

Art. 6L’assemblea generale ha le seguenti competenze:

1.nomina del comitato e del presidente nonché della Commissione di revisione dei conti

2.esame e approvazione dei rapporti del comitato e della Commissione di revisione dei conti

3.fissazione del contributo annuo per la gestione dell’Ordine

4.nomina del responsabile per la deontologia

5.nomina dei membri della Commissione ricorsi animali da compagnia

6.nomina dei membri della Commissione ricorsi animali da reddito

7.adozione e modifica degli statuti

8.decisione di ammissione di nuovi membri

9.adozione delle sanzioni previste dall’art. 16 dei presenti statuti

10.designazione di delegati ufficiali all’assemblea generale della SVS

11.nomina di commissioni e delegazioni ad hoc per temi particolari o a scopo di consulenza e scioglimento delle stesse quando il loro compito giunge a termine.

 

3. Il comitato, la Commissione di revisione dei conti, le loro competenze

 

Art. 71Il comitato è composto da 5 membri:

1 presidente

1 vice-presidente

1 cassiere

1 segretario

1 membro.

2Il presidente e il segretario impegnano validamente l’Ordine di fronte a terzi con firma collettiva a due.

 

Art. 8Il Comitato:

1.vigila sugli interessi professionali dell’Ordine e dei suoi membri

2.convoca e prepara l’assemblea generale

3.organizza un programma scientifico per la formazione continua dei membri dell’Ordine

4.elabora le proposte di modifica di leggi e regolamenti concernenti l’esercizio della medicina veterinaria da sottoporre alle autorità o si esprime su proposte di modifica di leggi e regolamenti elaborate dalle autorità

5.preavvisa, le tariffe professionali per gli animali da reddito i cui proprietari hanno aderito alle condotte veterinarie

6.ratifica per conto dei membri dell’Ordine tutti i contratti con le condotte veterinarie

7.presenta un rapporto annuale all’assemblea generale

8.preavvisa la candidatura di un membro dell’Ordine ad una carica pubblica federale, cantonale o comunale

9.decide in prima istanza le contestazioni di carattere professionale tra membri dell’Ordine o quelle tra membri dell’Ordine e clienti, riservate le competenze del responsabile per la deontologia, della Commissione piccoli animali e della Commissione grossi animali. Se necessario decide di pronunciare sanzioni

10.autorizza il ricorso a periti in circostanze particolari

11.nomina quadriennale del delegato presso l’Unione dei contadini ticinesi.

 

Art. 91La Commissione di revisione dei conti è composta da 2 membri.

2Essa deve presentare un rapporto annuale all’assemblea generale.

3I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

 

4. Membri, statuti, obblighi, dimissioni

 

Art. 101Tutti i veterinari diplomati, membri della SVS, domiciliati nel cantone o autorizzati al libero esercizio nel cantone possono divenire membri attivi dell’Ordine ai sensi dell’art. 5 degli Statuti SVS.

2Possono divenire membri ospiti le persone che mostrano un interesse particolare per la professione e la scienza nel campo della veterinaria ai sensi dell’art. 11 degli Statuti SVS.

 

Art. 11Ogni membro dell’Ordine è tenuto a sostenere i miglioramenti professionali, rispettare gli statuti e le disposizioni deontologiche.

 

Art. 121Le dimissioni dell’Ordine devono essere presentate al presidente in forma scritta ed hanno effetto dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.

2I membri dimissionari sono tenuti a pagare il contributo per tutto l’anno corrente e non hanno alcun diritto sugli averi dell’Ordine.

 

5. Responsabile per la deontologia, Commissione ricorsi animali da compagnia,

Commissione ricorsi animali da reddito

 

Art. 131Ogni veterinario può denunciare al responsabile per la deontologia una violazione del codice deontologico della SVS da parte di uno o più colleghi.

2In primo luogo il responsabile per la deontologia effettua un tentativo di conciliazione fra le parti.

3In caso di fallimento del tentativo di conciliazione il responsabile per la deontologia trasmette il suo preavviso al comitato.

 

Art. 141La Commissione ricorsi animali da compagnia è costituita da 3 membri.

2Ogni cliente può denunciare una violazione del codice deontologico della SVS da parte di un veterinario membro dell’Ordine alla Commissione ricorsi piccoli animali. In primo luogo la commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.

3In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la commissione trasmette il suo preavviso al comitato.

 

Art. 151La Commissione ricorsi animali da reddito è costituita da 3 membri.

2Ogni cliente può denunciare una violazione del codice deontologico della SVS da parte di un veterinario membro dell’Ordine alla Commissione ricorsi grossi animali. In primo luogo la commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.

3In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la commissione trasmette il suo preavviso al comitato.

 

Art. 16Le sanzioni che possono essere pronunciate contro membri dell’Ordine che non si attengono al codice deontologico SVS sono:

1.avvertimento

2.richiamo

3.esclusione temporanea per un massimo di 3 anni

4.esclusione definitiva

5.multa fino a fr. 5000.--.

 

6. Finanze

 

Art. 17Il contributo annuo è fissato dall’assemblea generale. Il cassiere presenta i conti all’assemblea generale.

 

Art. 18I membri del comitato e i delegati hanno diritto all’indennità di presenza, inclusa la trasferta ferroviaria in Ia classe ogni qualvolta devono recarsi fuori cantone per conto dell’Ordine.

 

Art. 19L’assemblea generale decide la destinazione del capitale dell’Ordine nel caso di scioglimento dello stesso. In nessun caso verrà suddiviso tra i membri.

 

7. Disposizioni finali

 

Art. 20I membri dell’Ordine sono esentati da qualsiasi responsabilità personale nei confronti delle finanze dell’Ordine.

 

Art. 21I presenti statuti sono stati ratificati dall’assemblea generale dell’11 maggio 2006, dalla SVS e dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lett. e della Legge sanitaria. Entrano in vigore da subito e sostituiscono e abrogano gli statuti in vigore fino a questo giorno.

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 512, 529.