DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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822.150

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 : DE riguardante le tasse per la consegna di permessi e autorizzazioni e per l’ effettuazione di controlli in materia di stupefacenti - 28 febbraio 1978

 

Decreto esecutivo

riguardante le tasse per la consegna di permessi ed autorizzazioni

e per l’effettuazione di controlli in materia di stupefacenti

(del 28 febbraio 1978)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

-l’art. 34 cpv. 3 della Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti;

-l’art. 16 segg. della Legge cantonale 19 giugno 1978 d’applicazione della Legge federale 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti;

per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,[1]

decreta:

Tasse per permessi ed autorizzazioni

Art. 1[2]Per la consegna di permessi ed autorizzazioni in materia di stupefacenti si prelevano le tasse seguenti:

a)per il primo permesso a persone, fabbriche e ditte commerciali, da fr. 250.-- a fr. 1300.--;

per ogni rinnovo del permesso, fr. 250.--;

b)per la prima autorizzazione a stabilimenti ospedalieri e ad istituti scientifici, fr. 150.--;

per ogni rinnovo dell’autorizzazione, fr. 80.--;

c)per le autorizzazioni d’esercizio di servizi ambulatoriali o centri residenziali,

da fr. 500.-- a fr. 1500.--

Ai richiedenti sono in ogni caso addebitate le spese effettive per collaudi, visite e ispezioni.

 

Tasse per controlli

Art. 2Per l’esecuzione dei controlli previsti della legislazione federale e cantonale sugli stupefacenti non si prelevano tasse purché non si riscontrino irregolarità.

In caso contrario, riservata l’applicazione delle penalità di legge, al responsabile vengono addebitate le spese d’ispezione, d’analisi e di perizia.

 

Entrata in vigore

Art. 3Questo decreto, dopo l’approvazione del Consiglio federale e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1° ottobre 1978.

 

 

Pubblicato nel BU 1978, 152 e 155 ed approvato il 2 giugno 1978 dal Consiglio federale.

 

 

Nota esplicativa: la legge cantonale menzionata nell’ingresso del presente decreto è stata votata due volte dal Gran Consiglio: una prima volta il 20 dicembre 1977 ed una seconda volta il 19 giugno 1978 sulla proposta dell’apposita Commissione di redazione alla quale era stato affidato il compito di rielaborare il testo uscito dalle deliberazioni 20 dicembre 1977. Sono così spiegate le incongruenze tra la data del DE (28.2.1978), la data della legge cantonale richiamata (19.6.1978) e la data dell’approvazione federale (2.6.1978).

 

 


[1]  Ingresso modificato dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 723; precedente modifica: BU 2005, 76.

[2]  Art. modificato dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 723.