DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

281

873.116

< >


 

Direttiva

concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti

di cura per anziani

(Direttiva sulla qualità)

(del 15 dicembre 2003)

 

IL MEDICO CANTONALE

 

-In ossequio agli articoli 5, 6, 67 e 80 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (in seguito: Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

-richiamate le autorizzazioni d’esercizio rilasciate ad ogni istituto di cura dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 81 Legge sanitaria;

-accertata la necessità di aggiornare le «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione interna, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino» del 14 maggio 1993;

-tenuto conto delle raccomandazioni formulate dall’apposito gruppo di lavoro «Qualità negli Istituti di cura per persone anziane», istituito dal Dipartimento della sanità e della socialità il 10 luglio 2000, e contenute nel rapporto «La promozione della qualità negli istituti di cura per persone anziane» (Salute pubblica No. 11);

-in collaborazione con l’Ufficio di sanità e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali,

emana la seguente Direttiva:

 

Principio

Art. 11Il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato 1.

2Essi riguardano segnatamente l’organizzazione interna dell’istituto, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.

3In conformità con la letteratura specialistica, i presenti requisiti di qualità sono suddivisi in tre categorie: requisiti strutturali (S), requisiti procedurali (P) e requisiti di risultato (R).

 

Verifica

Art. 21La verifica dei requisiti essenziali di qualità è basata sull’autodichiarazione di conformità.

2Ogni Istituto di cura per anziani produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai presenti requisiti.

3Ove le circostanze lo richiedono, il Medico cantonale effettua, anche senza preavviso, un’ispezione di verifica. Parimenti esso può richiedere un’autodichiarazione supplementare.

4Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative alle modalità e ai tempi dell’autodichiarazione di conformità.

 

Competenze

Art. 31La direzione dell’Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione dei presenti requisiti essenziali di qualità.

2Ove non specificato, per Direzione s’intende l’azione congiunta e concordata della direzione sanitaria e amministrativa.

 

Costi

Art. 4I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell’ottemperanza dei presenti requisiti sono a carico degli istituti.

 

Pubblicazione

Art. 5La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Essa sostituisce le «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione interna, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino» del 14 maggio 1993.

 

Comunicazione

Art. 6Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone Ticino; Collegio dei medici responsabili delle case per anziani sussidiate dallo Stato, Viganello; ARODEMS, Viganello; Associazione delle case ticinesi di riposo per persone anziane, Locarno; Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Rivera; Associazione svizzera delle infermiere, sezione Ticino, Chiasso; Associazione svizzera della geriatria, riabilitazione e lungodegenza, Monteggio; Società ticinese dei medici geriatri, Lugano; Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario, Lugaggia; Scuola superiore per le formazioni sanitarie, Stabio; Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell’azione sociale, Bellinzona; Ufficio di sanità, Bellinzona; Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona; santésuisse Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio.

 

 

Bellinzona, 15 dicembre 2003Il Medico cantonale

I. Cassis

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 426.

 

 

Allegato 1.

Requisiti essenziali di qualità

 

Requisiti essenziali

Da realizzare entro

S 1 L’ente proprietario dell’Istituto di cura nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario (medico responsabile), che congiuntamente compongono la direzione, alla quale compete la verifica dell’applicazione dei presenti requisiti. Ogni modifica nominale è tempestivamente comunicata all’Ufficio di sanità. Il direttore sanitario agisce in conformità con l’apposito mansionario cantonale.

31 marzo 2004

S 2 L’Istituto dispone dei seguenti documenti:

- Missione (filosofia) dell’Istituto

- Statuto giuridico dell’Istituto

- Regolamento e direttive interne

- Filosofia delle cure

- Filosofia e modalità dell’animazione

- Contratto d’ammissione per i residenti

- Criteri di ammissione dei pazienti

- Prestazioni offerte

- Organigramma comprendente i reparti, le unità operative o altri servizi interni.

31 marzo 2004

S 3 La struttura architettonica è confacente alle specifiche norme architettoniche e di polizia del fuoco.

31 marzo 2004

S 4 L’Istituto è provvisto di segnaletica esterna ed interna, che permetta ai residenti e ai visitatori l’accesso e l’orientamento, così come l’individuazione degli specifici locali (reparti di degenza, fisioterapia, ristorante, locali e altri spazi).

31 dicembre 2004

S 5 Ogni persona attiva all’interno dell’Istituto deve essere identificabile tramite apposita targhetta di riconoscimento.

31 marzo 2004

S 6 Ogni persona attiva all’interno dell’Istituto agisce in base ad un mansionario esplicito, che definisce compiti, competenze e funzioni. Il mansionario è parte integrante del contratto di lavoro.

31 marzo 2004

S 7 La dotazione del personale curante è calcolata sulla base della specifica circolare.

31 marzo 2004

S 8 L’Istituto dispone di un infermiere responsabile delle cure (1 UTP = unità a tempo pieno), cui compete il coordinamento del personale curante.

31 marzo 2004

S 9 L’Istituto dispone di almeno 1 UTP d’infermiere con specializzazione clinica in geriatria.

31 marzo 2004

S 10 L’Istituto dispone di personale infermieristico e curante presente in servizio 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.

31 marzo 2004

S 11 Tutto il personale curante deve essere in possesso di un titolo di formazione riconosciuto dalla CRS o ritenuto equivalente dalle competenti autorità.

31 marzo 2004

S 12 Il personale addetto alle cure (personale curante) deve essere facilmente riconoscibile in modo differenziato dal personale alberghiero.

31 marzo 2004

S 13 L’Istituto è munito di un servizio - interno od esterno - di fisioterapia / ergoterapia.

31 marzo 2004

S 14 L’Istituto si avvale dell’attività di un servizio d’animazione.

31 marzo 2004

S 15 Per garantire la formazione continua del personale, l’Istituto fissa annualmente obiettivi, budget e piano formativo.

31 marzo 2004

S 16 L’Istituto designa una persona responsabile della medicina preventiva ospedaliera (igiene ospedaliera e Direttiva del Medico cantonale concernenti i controlli sanitari del personale attivo negli istituti di cura e nelle istituzioni socio-sanitarie del Cantone Ticino del 23 dicembre 2000).             
Questa persona tiene un diario delle attività svolte in quest’ambito.

31 dicembre 2004

S 17 L’Istituto designa una persona responsabile del coordinamento delle attività di valutazione e promozione della qualità.

31 marzo 2004

S 18 L’Istituto elabora un programma di valutazione del personale (conoscenze, competenze, attitudini), con espliciti criteri. Parimenti si adopera per promuovere buone condizioni lavorative e misura periodicamente la soddisfazione del personale.

31 dicembre 2004

S 19 La cartella sanitaria (= insieme della documentazione clinica) di ogni residente è tenuta conformemente alla prescrizioni del Medico cantonale. Essa è costantemente aggiornata, redatta in modo ordinato e leggibile, e sempre facilmente accessibile al personale curante e ai medici chiamati ad intervenire in caso d’emergenza.

31 marzo 2004

S 20 L’Istituto dispone di almeno 1 set di emergenza, facilmente reperibile ed immediatamente disponibile. Il contenuto del set è definito per iscritto dalla direzione sanitaria.

31 marzo 2004

S 21 L’Istituto dispone dell’inventario scritto aggiornato di tutte le apparecchiature medico-tecniche. L’inventario precisa la data d’acquisto, le procedure di controllo e di manutenzione (incluse le tarature), in base all’Ordinanza federale.

31 dicembre 2004

S 22 L’Istituto garantisce il controllo di qualità delle cucine secondo le apposite norme di legge e le indicazioni del Chimico cantonale.

31 marzo 2004

S 23 L’Istituto elabora un protocollo scritto che esplicita le modalità di trasferimento del residente verso altre destinazioni, segnatamente l’ospedale.

31 marzo 2004

P 1 L’Istituto elabora ed applica ogni direttiva interna, ritenuta necessaria ed adeguata, per garantire il coordinamento di specifici interventi sanitari preventivi e/o curativi. Le direttive sono tenute a disposizioni in caso d’ispezione.

31 dicembre 2004

P 2 Ogni richiesta di ammissione in Istituto è analizzata secondo un’esplicita procedura scritta, in base al risultato della quale l’Istituto decide sull’idoneità all’ammissione. La procedura riporta i criteri utilizzati per analizzare i bisogni dell’anziano, la lista dei servizi sociosanitari alternativi presenti sul territorio e le ragioni della scelta.

31 dicembre 2004

P 3 L’Istituto elabora per ogni ospite un piano di presa a carico interdisciplinare personalizzato, che riporta gli obiettivi di cura e le strategie necessarie per raggiungerli.

31 dicembre 2004

R 1 L’Istituto rileva i dati dei requisiti di risultato in base alle specifiche indicazioni del Medico cantonale.

31 dicembre 2004