DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
>

272

802.150

< >
 : R della Commissione di vigilanza sanitaria - 27 ottobre 1992

 

Regolamento

della Commissione di vigilanza sanitaria

(del 27 ottobre 1992)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), in particolare gli art. 21, 24 e 25,

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento della Commissione di vigilanza (Commissione) prevista dall’art. 24 della Legge sanitaria.

 

Composizione

Art. 21La Commissione si compone di 5 membri tra cui un magistrato dell’ordine giudiziario, presidente, il Medico cantonale, un giurista in rappresentanza del Dipartimento della sanità e della socialità (Dipartimento), un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari dell’Ordine interessato.[1]

2Accanto ai membri titolari sono designati altrettanti supplenti, con le stesse qualifiche, per consentire in ogni caso la composizione prevista dall’art. 25 della Legge sanitaria.

3Il mandato dei membri dura quattro anni e scade il 30 giugno dell’anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

4Ai membri titolari e ai supplenti sono riconosciute le indennità previste dal decreto esecutivo sulle Commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

 

Convocazione

Art. 31Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo.

2La convocazione contiene l’elenco delle trattande.

3I membri supplenti ricevono le convocazioni e devono essere tempestivamente informati dai titolari impediti, in modo che le sostituzioni siano praticabili. Per ogni caso trattato viene trasmessa ai membri la documentazione selezionata dal presidente con un anticipo sufficiente a permetterne un esame approfondito. Hanno diritto di voto i membri titolari e, solo in loro assenza, i rispettivi supplenti.

 

Denuncia

Art. 4Il paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima possono inoltrare una denuncia alla Commissione ai sensi dell’art. 21 della Legge sanitaria per violazione dei diritti del paziente.

 

Collaborazione

Art. 5[2]La Commissione può avvalersi della collaborazione degli Ordini delle arti sanitarie (art. 30 cpv. 3 della Legge sanitaria) e può far capo a periti esterni o ad esperti, previo conferimento di regolare mandato da parte dell’Ufficio di sanità.

 

Audizione e diritto di essere sentiti

Art. 61La Commissione può sentire direttamente il denunciante ed il denunciato, rispettivamente entrambi hanno il diritto di essere sentiti.

2Ogni membro della Commissione può porre domande supplementari.

3La Commissione può richiedere la produzione di ulteriori documenti o spiegazioni scritte.

 

Indagine

Art. 71La Commissione ha ampia facoltà di indagine.

2Oltre all’audizione delle parti interessate e dei periti, la Commissione può assumere, quando risulta necessario, anche altre prove, segnatamente l’audizione di testi o il sopralluogo.

 

Termini

Art. 8La procedura deve essere semplice e spedita.

 

Provvedimenti

Art. 9[3]1La Commissione, alla quale la legge non conferisce alcun potere autonomo di intervento diretto, propone con sollecitudine al Dipartimento ogni provvedimento atto a prevenire, far cessare o a sanzionare le violazioni dei diritti di cui all’art. 21 della Legge sanitaria e, in caso di mandato conferitole dal Dipartimento, le violazioni dell’art. 59 cpv. 2 della Legge sanitaria, così come i provvedimenti previsti dagli articoli 43 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 e 30 della legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011, segnatamente l’avvertimento, l’ammonimento, la multa, la revoca del libero esercizio e il divieto di esercitare.

2Essa propone inoltre alle altre istanze interessate di adottare i provvedimenti di loro competenza.

3L’accertamento delle violazioni di cui al cpv. 1 è adottato a maggioranza dei membri o rispettivi supplenti presenti.

4La Commissione redige un avviso motivato destinato al Dipartimento, che è poi trasmesso in copia al denunciato e al denunciante.

 

Archiviazione[4]

Art. 10[5]1Se ritiene di non dover proporre l’adozione di provvedimenti, la Commissione decide essa stessa l’archiviazione delle denunce o, se è intervenuta su mandato del Dipartimento, comunica il proprio preavviso al medesimo.

2Preavviso e decisione sono trasmessi in copia al denunciante e al denunciato e possono essere notificati senza motivazione scritta.

3In tal caso, la motivazione è fatta pervenire in un secondo tempo se il denunciato o il denunciante lo chiede all’autorità che ha adottato la decisione entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa.

4La richiesta di redazione della motivazione è soggetta a una tassa di giustizia da fr. 100.– a fr. 500.–, di cui può essere chiesto l’anticipo con comminatoria di stralcio in caso di inadempienza.

 

Procedura semplificata

Art. 10a[6]1Nei casi in cui la Commissione non è intervenuta su mandato del Dipartimento, il Presidente può decidere da solo:

a)la non entrata nel merito sulle denunce manifestamente inammissibili;

b)la non entrata nel merito su denunce che contengono richieste meramente patrimoniali;

c)la non entrata nel merito su denunce querulomani o abusive.

2La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo di non entrata in materia, dandone comunicazione alla Commissione.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti ufficiali ed entra immediatamente in vigore.[7]

 

 

Pubblicato nel BU 1992, 325.

 

 

N.B. Norma transitoria

– BU 2014, 466 (23 settembre 2014)

Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica si applicano le nuove disposizioni agli art. 2 cpv. 1; art. 5; art. 9 cpv. 1, 3 e 4; art. 10; art. 10a.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.

[2]  Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.

[3]  Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[4]  Nota marginale modificata dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[5]  Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[6]  Art. introdotto dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[7]  Entrata in vigore: 30 ottobre 1992 - BU 1992, 325.