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13.12.2024
(Bollettino ufficiale 41/2024)
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 Regolamento della legge sullo sport e l'attività fisica del 18 marzo 2014

Regolamento

della legge sullo sport e l’attività fisica

del 18 marzo 2014 (stato 8 novembre 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sullo sport e l’attività fisica del 17 febbraio 2014;

vista la legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 17 giugno 2011 (LPSpo);

vista l’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 23 maggio 2012 (OPSpo),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Dipartimento competente

Art. 1[1]Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’applicazione della legge sullo sport e l’attività fisica del 17 febbraio 2014 e del presente regolamento.

 

Capitolo secondo

Inventario degli impianti sportivi

 

Estensione e consultazione

Art. 21L’inventario degli impianti sportivi cataloga tutti gli impianti sportivi situati sul territorio cantonale, sia di proprietà pubblica sia privata, tramite una piattaforma informatizzata online.

2L’inventario è consultabile sul sito Internet del Cantone.

 

Allestimento e aggiornamento

Art. 31L’allestimento dell’inventario è di competenza dell’Ufficio fondi Swisslos in collaborazione con l’Ufficio dello sport.[2]

2L’inventario è aggiornato costantemente sulla scorta delle segnalazioni fornite dai Comuni e dagli enti titolari. Di regola il Dipartimento provvede, con scadenza quadriennale, a una verifica puntuale dei dati con il coinvolgimento diretto dei Comuni.

 

Utilizzo degli impianti

Art. 4L’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Cantone è disciplinato dal regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009.

 

Capitolo terzo

Contributi agli investimenti

 

Disciplinamento dei contributi

Art. 5[3]La concessione di contributi per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi tramite il Fondo Sport è disciplinata dal regolamento del Fondo Sport del 18 gennaio 2011.

 

Capitolo quarto

Educazione fisica nella scuola

 

Strumenti pedagogici di riferimento

Art. 6[4]Il piano di studio della scuola dell’obbligo, il piano quadro degli studi per le scuole di maturità e il programma quadro d’insegnamento dell’educazione fisica durante la formazione professionale di base rappresentano gli strumenti pedagogici di riferimento per l’insegnamento dell’educazione fisica scolastica.

 

Capitolo quinto

Gioventù e sport

 

Organizzazione e competenze

Art. 71L’Ufficio dello sport organizza il programma Gioventù e Sport in Ticino e ad esso sono attribuiti i compiti di applicazione della legislazione federale in materia.[5]

2All’Ufficio sono assegnate le necessarie risorse umane e le infrastrutture logistiche e didattiche per la realizzazione del programma di formazione e aggiornamento dei quadri e di promozione sportiva per i giovani.

3L’Ufficio assicura i contatti con le organizzazioni partner federali e cantonali (Swiss Olympic, federazioni sportive e associazioni similari) e la realizzazione di programmi comuni nell’ambito della formazione e della promozione sportiva durante il tempo libero.

4L’Ufficio gestisce i Centri sportivi cantonali di Bellinzona e Olivone.

5Le competenze decisionali sugli importi sono attribuite come segue:

a)al capoufficio fino a 10’000 franchi;

b)al caposezione e al capoufficio per rimporti superiori a 10’000 franchi fino a 30’000 franchi;

c)al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi.[6]

6Il Dipartimento definisce il tariffario delle prestazioni di formazione e dei servizi erogati all’utenza.[7]

 

Capitolo sesto

Sport giovanile di competizione e sport di punta

 

Principio

Art. 81Il Dipartimento sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta attraverso la creazione di condizioni quadro adeguate e la realizzazione di programmi o progetti specifici. A tal fine definisce le competenze all’interno dei propri servizi.

2Il sostegno avviene in collaborazione con gli enti pubblici (Confederazione, Comuni) e con gli enti privati che operano in questo ambito (Swiss Olympic, federazioni sportive). Le collaborazioni di regola sono rette da convenzioni sottoscritte dal Dipartimento.

 

Modalità di sostegno

Art. 9Il Dipartimento:

a)definisce unitamente al Fondo Sport il sostegno finanziario per la partecipazione di atleti ticinesi a campionati europei e mondiali, giochi olimpici e paraolimpici;[8]

b)decide dell’autorizzazione alla frequenza da parte degli sportivi d’élite ticinesi delle scuole che offrono formazioni specifiche agli allievi superdotati con rimborso della tassa di scolarizzazione, secondo l’accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003;[9]

c)organizza programmi finalizzati a rendere compatibile la scolarizzazione di talenti con l’attività sportiva mediante misure come le sezioni per sportivi/artisti, le deroghe all’orario scolastico, gli esoneri da lezioni, l’assenza controllata, le convenzioni fra scuole e federazioni sportive, i percorsi scolastici specializzati, la consulenza e l’accompagnamento agli attori che operano in questo ambito;[10]

d)mette a disposizione gli impianti sportivi di proprietà del Cantone.

 

Capitolo settimo

Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione

 

Autorità competente per l’autorizzazione

Art. 101Le autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 e dalle relative disposizioni esecutive sono rilasciate, sospese e/o revocate dall’Ufficio dello sport.[11]

2Le tasse sono quelle massime previste dalle norme federali.

3I controlli sulle attività sottoposte ad autorizzazione sono di competenza della Polizia cantonale.

 

Limitazione di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici

Art. 11[12]1Sono vietate tutte le attività a rischio definite dalla legislazione federale in materia, lungo l’alveo dei fiumi a valle degli impianti idroelettrici tra l’imbrunire ma al massimo alle 22.00 e le 08.00.

2Prima di entrare nell’alveo, i praticanti di attività a rischio si annunciano telefonicamente al gestore dell’impianto idroelettrico e si attengono alle indicazioni impartite. Essi agiscono conformemente alle indicazioni ricevute e nel pieno rispetto della segnaletica esposta.

3Il gestore dell’impianto idroelettrico può emanare in qualsiasi momento un divieto di praticare ogni tipo di attività lungo l’alveo del fiume a valle dell’impianto, in caso di spurghi o evidenti rischi idrologici. Il divieto è emanato per il tempo in cui vi è pericolo.

4Il divieto di cui al cpv. 3 è immediatamente comunicato all’Ufficio dello sport, alla Polizia cantonale e alla Polizia comunale del luogo. Per divieti di più giorni, esso è accompagnato da adeguate comunicazioni da parte del gestore dell’impianto ai media e sul proprio sito internet.

5La Polizia cantonale o comunale ingiungono l’ordine di abbandonare immediatamente l’alveo agli avventori presenti che non rispettano i divieti di cui ai cpv. 1 e 3. I contravventori sono denunciati all’Ufficio dello Sport.

 

Capitolo ottavo

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 12Il regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza del 7 settembre 2011 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 13Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 167.


[1]  Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.

[2]  Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249; precedente modifica: BU 2024, 23.

[3]  Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.

[4]  Art. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249.

[5]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.

[6]  Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.

[7]  Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.

[8]  Lett. modificata dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.

[9]  Lett. modificata dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199.

[10]  Lett. modificata dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 118.

[11]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.

[12]  Art. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108; precedente modifica: BU 2014, 473.