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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Decreto legislativo

concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte

della Svizzera italiana

(del 22 giugno 2015)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 4 febbraio 2015 n. 7045 del Consiglio di Stato;

decreta:

Art. 1Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).

 

Art. 21È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione.

2È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.

 

Art. 31Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi annuali dello Stato.

2Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione.

3Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari.

 

Art. 41È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla Fondazione.

2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport:

a)negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione;

b)cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione;

c)gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione.

3Rimangono di spettanza cantonale:

a)la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione;

b)la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.

 

Art. 5La «Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano» è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

 

Art. 61Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 380.

 

 


[1]  Entrata in vigore: agosto 2015 - BU 2015, 380.