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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : DL sulla costituzione della Fondazione per l’ Orchestra della Svizzera italiana - 5 novembre 1990

 

Decreto legislativo

sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra

della Svizzera italiana

(del 5 novembre 1990)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.

 

Art. 2[1]È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.

 

Art. 3[2]1Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.

2Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

 

Art. 4[3]Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

 

Art. 5Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

 

Art. 6[4]La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

 

Art. 7La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

 

Art. 8Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[5]

 

 

Pubblicato nel BU 1990, 395

 

 


[1]  Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

[2]  Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.

[3]  Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57.

[4]  Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

[5]  Entrata in vigore: 14 dicembre 1990 – BU 1990, 395.