DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 1.7.3.1.1: R per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino - 20 gennaio 1993

 

Regolamento

sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

(ROrP)

(del 6 aprile 2016)

 

IL CONSIGLIO di stato

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 7 della legge sull’ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;

visto l’art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015;

decreta:

Competenza

Art. 11I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

2Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

 

Importi

Art. 21Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a)accattonaggioda fr.100.–a fr.   300.–

b)animali vagantida fr.100.–a fr.   500.–

c)edifici pericolantida fr.200.–a fr.1’000.–

d)imbrattamento di beni pubblicida fr.200.–a fr.   500.–

e)disturbo alla tranquillità pubblicada fr.100.–a fr.   300.–

f)schiamazzi notturnida fr.100.–a fr.   300.–

g)esercizio della prostituzioneda fr.200.–a fr.   500.–

h)adescamentoda fr.200.–a fr.   500.–

i)dissimulazione del voltoda fr.100.–a fr.1’000.–

l)costrizione a dissimulare il voltoda fr.200.–a fr.2’000.–

2Per le infrazioni di cui all’art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a)dissimulazioneda fr.100.–a fr.1’000.–

b)costrizione alla dissimulazioneda fr.200.–a fr.2’000.–

3In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

 

Formularistica

Art. 3Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

 

Istruzioni

Art. 4Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

 

Dati centralizzati

Art. 5I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.

 

 

 

 

Deferimento

Art. 61I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

a)particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze concrete;

b)recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;

c)concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

2L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

 

Anticipata garanzia

Art. 71Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

2La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

 

Normative comunali

Art. 8Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP e la legge sulla dissimulazione del volto, non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 9Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 197.