DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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421.100

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 Legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU)

Legge

sulle scuole universitarie

(LSU)[1]

del 3 ottobre 1995 (stato 1° giugno 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4308 del Consiglio di Stato e il rapporto 30 agosto 1995 n. 4308 R della Commissione speciale «Università»,

decreta:

Capitolo primo[2]

Università e Scuola universitaria professionale

 

Natura e scopo

Art. 1[3]1L’Università della Svizzera italiana (di seguito USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano. Se necessario il Consiglio di Stato definisce sedi provvisorie.[4]

2L’USI e la SUPSI perseguono l’inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale e della ricerca in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (di seguito legge federale).[5]

3In particolare l’USI provvede all’insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti:

a)una qualità scientifica di rilevanza internazionale;

b)uno sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda.

4In particolare la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori:

a)l’insegnamento di base e la formazione continua;

b)la ricerca applicata;

c)lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico.

4bisNell’adempimento del loro mandato l’USI e la SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.

5L’USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell’efficienza.

6La lingua ufficiale e d’insegnamento dell’USI e della SUPSI è l’italiano; il Consiglio di Stato può autorizzare insegnamenti in altre lingue.[6]

 

Rapporti con il Cantone

Art. 2[7]1Il Cantone finanzia l’USI e la SUPSI tramite:

a)il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, nella misura in cui l’USI e la SUPSI non possano percepirli direttamente;

b)un importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti dagli accordi intercantonali sul finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali;

c)contributi integrativi annui di gestione (contributo di gestione), fondati su un contratto di prestazioni che consideri le specificità di ogni settore;

d)contributi agli investimenti;

e)mandati di prestazioni supplementari e distinti per istituti o dipartimenti specifici.

2L’USI e la SUPSI si finanziano per il resto secondo modalità di gestione privata.

3L’USI e la SUPSI sono esenti da imposte cantonali e comunali.

4È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei consigli dell’USI e della SUPSI.

5Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall’applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

 

Competenze delle autorità cantonali

Art. 3[8]1Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

a)decide la creazione o la soppressione di facoltà dell’USI e di settori di studio della SUPSI;

b)approva ogni quattro anni la pianificazione della politica universitaria cantonale, con il rispettivo impegno finanziario quadriennale, e viene informato tempestivamente sugli orientamenti strategici, sulla creazione di istituti, sull’affiliazione e sull’associazione di istituti di terzi; la pianificazione concerne anche il sostegno di istituti di ricerca ai sensi dell’art. 16 della presente legge;

c)stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l’anno considerato;

d)discute annualmente la politica universitaria dell’anno accademico trascorso sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno, che comprende in particolare il rapporto di verifica dei contratti di prestazioni e i rapporti dell’USI e della SUPSI sull’anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio;

e)…;

f)decide i contributi agli investimenti.

2Il Consiglio di Stato:

a)stipula con l’USI e con la SUPSI i contratti di prestazioni contenenti gli obiettivi prioritari, che allega al messaggio di pianificazione della politica universitaria cantonale, e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale;[9]

b)nomina i membri del Consiglio dell’USI e del Consiglio della SUPSI;

c)può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi;

d)rappresenta l’USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi federali o intercantonali;

e)verifica annualmente l’utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.

3I conti dell’USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell’Amministrazione cantonale.

 

Commissione di controllo

a) alta vigilanza e composizione

Art. 3a[10]1Il Gran Consiglio per il tramite della Commissione di controllo esercita l’alta vigilanza su USI e SUPSI, nel rispetto dei principi dell’autonomia e della libertà accademica.

2La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della competente commissione tematica per la durata della legislatura.[11]

3I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della commissione tematica.[12]

 

b) competenze

Art. 3b[13]1La Commissione di controllo:

a)si esprime sulla pianificazione della politica universitaria cantonale e sul rispettivo impegno finanziario quadriennale, prendendo in special modo visione dei contratti di prestazioni;

b)si esprime sul grado di raggiungimento degli obiettivi della politica universitaria cantonale, verificando in particolare il rispetto dei contratti di prestazioni.

2A tale proposito, la Commissione di controllo allestisce rapporti specifici all’attenzione della competente commissione tematica.[14]

3Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in ogni tempo dal Consiglio di Stato, dall’Amministrazione e dai competenti organi di USI e SUPSI le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l’assolvimento dei suoi compiti.

 

Libertà di insegnamento e di ricerca[15]

Art. 4È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.

 

Diritti di partecipazione

Art. 4a[16]1Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione dell’USI e della SUPSI.

2Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartengono al corpo accademico e degli studenti.

 

Facoltà e titoli di studio

Art. 5[17]1L’USI è strutturata in facoltà, la SUPSI in dipartimenti.

2Facoltà dell’USI e dipartimenti della SUPSI godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantonali.

 

Organi dell’USI e della SUPSI

Art. 6[18]1Gli organi dell’USI sono il Consiglio dell’USI, il Rettorato ed il Senato accademico.[19]

2Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i consigli di dipartimento.

3Altri organi possono essere previsti dagli statuti dell’USI e della SUPSI.

 

Art. 7[20]

 

Consiglio dell’USI e Consiglio della SUPSI

Art. 8[21]1Il Consiglio dell’USI è l’organo superiore dell’USI e provvede:

a)ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell’insegnamento e della ricerca;

b)a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà;

c)a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i dirigenti;[22]

d)a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull’attività svolta.

2Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal Senato accademico. Il rettore dell’USI partecipa alle sue sedute e i decani delle facoltà sono sentiti su questioni che concernono la loro attività.[23]

3Il Consiglio della SUPSI è l’organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell’USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.

3bisI membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell’USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

4I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l’USI o la SUPSI.

5Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

 

Consigli di facoltà o di dipartimento

Art. 9[24]1Gli statuti dell’USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi consigli di facoltà o di dipartimento.

2I consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l’effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento. A tale scopo essi sono composti di rappresentanti di queste componenti eletti dai rispettivi corpi.

 

Rapporti con docenti, ricercatori e dipendenti

Art. 10[25]1I rapporti dell’USI, della SUPSI e degli istituti loro affiliati con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.

2Le condizioni di lavoro del personale sono regolate in contratti collettivi di lavoro. Se sono oggetto di regolamenti aziendali interni, le condizioni di lavoro dei professori, dei dirigenti e del corpo intermedio (assistenti, dottorandi, post-doc, ricercatori) sono sottratte a tale obbligo.

3I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare:

a)la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro;

b)i diritti e i doveri delle parti;

c)gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell’evoluzione dei salari e delle carriere.

4Per le controversie relative ai contratti collettivi di lavoro vengono istituite:

a)una Commissione paritetica;

b)una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.

 

Assunzioni

Art. 10a[26]1Le assunzioni da parte dell’USI, della SUPSI e d’istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme dei regolamenti interni elaborati dagli enti universitari.

2Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.

3Nell’assunzione del personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario, l’Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[27]

 

Rapporti con studenti e utenti

Art. 11[28]1I rapporti dell’USI e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni.

2L’USI e la SUPSI possono prelevare tasse di frequenza o per l’uso di infrastrutture.

3L’ammissione di utenti può essere limitata:

a)per effetto dei titoli di studio richiesti, conformemente all’art. 5 cpv. 2, nel rispetto di leggi e accordi internazionali e intercantonali;

b)per tenere conto della capienza di strutture e sussidi didattici, oltre la quale sarebbe compromessa la qualità dell’insegnamento;

c)per mantenere ragionevoli proporzioni tra utenti di diversa provenienza.

 

Condizioni particolari per studi sanitari

Art. 11a[29]1Gli studenti dei corsi di laurea triennali (bachelor) in cure infermieristiche, in ergoterapia e in fisioterapia della SUPSI ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, la stessa retribuzione stabilita dal Consiglio di Stato per gli studenti delle Scuole sanitarie e sociali gestite dalla Divisione della formazione professionale del Cantone.

2Gli aspetti amministrativi legati al versamento delle indennità sono assicurati dai servizi competenti dell’Amministrazione cantonale.

 

Affiliazione di istituzioni create da terzi[30]

a) Affiliazione

Art. 12[31]1Facoltà, dipartimenti o istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all’USI o alla SUPSI se:

a)soddisfano i principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale;

b)non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.

2L’affiliazione comporta l’obbligo di sottostare alle strategia e alle regole generali dell’USI o della SUPSI, fatta salva l’autonomia amministrativa.

3L’USI o la SUPSI rappresentano l’ente affiliato per il finanziamento del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni, questo riguarda il riversamento di:

a)contributi cantonali previsti per gli studenti ticinesi;

b)contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza;

c)eventuali contributi cantonali concessi nell’ambito del Contratto di prestazioni o decisi dal Gran Consiglio.

4L’affiliazione compete:

a)al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali;

b)ai consigli dell’USI e della SUPSI, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.

b) Associazione

5Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi, possono essere associati all’USI o alla SUPSI se soddisfano ai principi generali della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale, senza che siano necessariamente adempiute le condizioni per l’affiliazione o senza che la stessa sia stata richiesta.[32]

6L’associazione non comporta l’obbligo di sottostare alle strategie dell’USI o della SUPSI. In ogni caso è fatta salva l’autonomia amministrativa.[33]

7L’associazione compete al Consiglio dell’USI e della SUPSI, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato. Il regolamento stabilisce i dettagli.[34]

 

Elementi costitutivi

Art. 13[35]1L’USI è costituita:[36]

a)dall’Accademia di architettura;

b)dalla Facoltà di scienze economiche;

c)dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società;[37]

d)dalla Facoltà di scienze informatiche e dall’affiliato Istituto Ricerche Solari;[38]

e)dalla Facoltà di scienze biomediche e dagli affiliati Istituto di ricerca in biomedicina e Istituto oncologico di ricerca.[39]

2La SUPSI è costituita di dipartimenti con cicli di studio nei settori:[40]

a)della costruzione e del territorio;

b)dell’informatica, dell’elettronica e delle tecnologie di produzione;

c)dell’arte applicata;

d)dell’economia;

e)del lavoro sociale;

f)del teatro;[41]

g)della musica;[42]

h)delle formazioni sanitarie;[43]

i)della formazione dei docenti (Alta scuola pedagogica).[44]

3Per il settore della formazione dei docenti, i rapporti con le scuole del territorio e con gli uffici scolastici sono retti da un’apposita convenzione stipulata fra il Dipartimento competente e la SUPSI. La convenzione stabilisce le modalità di cooperazione negli ambiti seguenti:

a)svolgimento delle pratiche professionali e della parte applicativa della formazione;

b)accesso a dati, classi e docenti per la ricerca;

c)sviluppo della formazione continua e aggiornamento per i docenti delle scuole;

d)coordinamento fra domanda e offerta per le abilitazioni all’insegnamento in materie specifiche.[45]

 

Protezione della denominazione

Art. 14[46]1Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana».

2È necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d’autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d’applicazione.

3

4

5L’autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell’Agenzia svizzera di accreditamento o di un’altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.[47]

6Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un’autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l’autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l’ottenimento, l’utilizzo e i limiti di rinnovo dell’autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d’applicazione.[48]

7La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull’effettivo valore dell’autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d’inadempienza, fino alla revoca dell’autorizzazione.

8Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento.

9[49]

10In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L’azione penale compete al Ministero pubblico.[50]

 

Protezione dei titoli

Art. 14a[51]1I titoli di grado universitario bachelor, master, licenza e dottorato conferiti da USI e SUPSI o da altre istituzioni di livello terziario con sede e/o operanti sul territorio cantonale che dispongono di accreditamento istituzionale secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) sono protetti.

2Il regolamento può definire altri titoli di studio soggetti a protezione.

3Con l’autorizzazione provvisoria del Consiglio di Stato alla denominazione le scuole possono conferire titoli di grado universitario.

4Se un istituto non accreditato conformemente alla LPSU con sede e/o operante sul territorio cantonale conferisce a proprio nome e/o per conto di terzi un titolo di studio protetto, i suoi responsabili sono punibili con una multa fino a 100'000 franchi; la negligenza è punibile fino a 50'000 franchi. L’azione penale compete al Ministero pubblico.

 

Proprietà intellettuale

Art. 15[52]1L’USI e la SUPSI sono titolari dei diritti di proprietà intellettuali di tutte le creazioni intellettuali tecniche e di risultati di ricerca ottenuti da dipendenti nell’esercizio della loro attività.

2L’USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, segnatamente per la loro commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna all’inventore.

3L’inventore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca.

4Se l’USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e l’inventore la assume in proprio, l’università beneficia in modo appropriato delle entrate generate.

5Il regolamento d’applicazione, sentiti gli enti universitari e i rappresentanti degli inventori, definisce i dettagli.

 

Capitolo secondo[53]

Istituti di ricerca

 

Istituti di ricerca[54]

Art. 16[55]1Nell’ambito della politica universitaria il Cantone promuove la ricerca scientifica in discipline non presenti all’USI o alla SUPSI sostenendo istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica.

2La qualità scientifica è data per acquisita se l’istituto:

a)è riconosciuto in base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del 14 dicembre 2012;

b)ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un’università istituzionalmente riconosciuta e riceve da essa in questo ambito contributi finanziari;

c)si vede approvare in maniera regolare il finanziamento di progetti da parte di enti nazionali o internazionali preposti al sostegno della ricerca.[56]

3Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazioni.

4Il regolamento d’applicazione definisce i dettagli.

5È applicabile per analogia l’art. 10a cpv. 3.[57]

 

Valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 17[58]Il Cantone può vincolare il proprio contributo alla condizione che:

a)la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici siano trasferiti all’istituto per il quale il beneficiario lavora;

b)l’istituto prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati e faccia partecipi in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

 

Capitolo terzo[59]

Contestazioni

 

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 18[60]1È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a)contro tutte le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del regolamento;

b)contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti, ivi comprese quelle sull’ammissione agli studi e le immatricolazioni, emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell’USI e della SUPSI.

2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

3In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnata e i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

 

Art. 19...[61]

Art. 20...[62]

Art. 21...[63]

Art. 22-25...[64]

Art. 26...[65]

Art. 26a[66]

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali[67]

 

Norma transitoria della modifica del 13 marzo 2023

Art. 26b[68]Per gli enti con sede e/o operanti sul territorio cantonale che non dispongono dell’accreditamento istituzionale secondo la LPSU, la protezione dei titoli di cui all’art. 14a e le corrispondenti sanzioni penali sono rette dal diritto anteriore fino a tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 13 marzo 2023

 

Art. 26c[69]

 

Entrata in vigore

Art. 27[70]Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[71]

 

 

Pubblicata nel BU 1995, 545.


[1]  Titolo modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181; precedente modifica: BU 1997, 223; BU 2006, 14.

[2]  Capitolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 1997, 223.

[3]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2006, 14; BU 2009, 201; BU 2010, 279; BU 2013, 198; BU 2015, 90.

[4]  Cpv. modificato dalla L 20.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 198.

[5]  Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90; precedente modifica: BU 2009, 201.

[6]  Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 148.

[7]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2009, 201.

[8]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14 e 134; BU 2009, 201; BU 2010, 279; BU 2014, 107.

[9]  Lett. modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.

[10]  Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.

[11]  Cpv. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181.

[12]  Cpv. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181.

[13]  Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.

[14]  Cpv. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181.

[15]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

[16]  Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

[17]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006, 14.

[18]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14.

[19]  Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.

[20]  Art. abrogato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107; precedenti modifiche: BU 2006, 14; BU 2009, 27; BU 2013, 474.

[21]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2013, 13.

[22]  Lett. modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.

[23]  Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.

[24]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14.

[25]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006, 14.

[26]  Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

[27]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 137.

[28]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

[29]  Art. reintrodotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 115; precedenti modifiche: BU 2014, 107; BU 2016, 251.

[30]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2015, 9.

[31]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006, 14.

[32]  Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

[33]  Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

[34]  Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

[35]  Art. modificato dalla L 7.10.2003; in vigore dal 5.12.2003 - BU 2003, 400; precedente modifica: BU 2002, 501.

[36]  Frase introduttiva modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.

[37]  Lett. modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.

[38]  Lett. modificata dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 147.

[39]  Cpv. modificato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 484; precedenti modifiche: BU 2010, 208; BU 2015, 9.

[40]  Cpv. introdotto dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

[41]  Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 161.

[42]  Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 162.

[43]  Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 297 e 309.

[44]  Lett. introdotta dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 201.

[45]  Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2009, 201.

[46]  Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2009, 27.

[47]  Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

[48]  Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

[49]  Cpv. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

[50]  Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

[51]  Art. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181; precedenti modifiche: BU 2006, 14; BU 2016, 251.

[52]  Art. reintrodotto dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181; precedenti modifiche: BU 2006, 14 e 134.

[53]  Capitolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 1997, 223.

[54]  Nota marginale modificata dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 1997, 223.

[55]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2015, 90.

[56]  Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

[57]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 137.

[58]  Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

[59]  Capitolo introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

[60]  Art. reintrodotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247; BU 2006, 14 e 134.

[61]  Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

[62]  Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; introdotto dalla L 11.3.1997: BU 1997, 223.

[63]  Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

[64]  Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; introdotto dalla L 11.3.1997: BU 1997, 223.

[65]  Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 1999, 299; BU 2002, 247.

[66]  Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2009, 201.

[67]  Capitolo introdotto dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181.

[68]  Art. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181; precedente modifica: BU 2014, 107.

[69]  Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2014, 107.

[70]  Art. modificato dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.

[71]  Entrata in vigore: 10 novembre 1995 - BU 1995, 545.