DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Accordo intercantonale

sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base

(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)

(del 22 giugno 2006)

 

I. Disposizioni generali

 

Obiettivi

Art. 11L’accordo regola il contributo dei cantoni firmatari alle spese dell’insegnamento professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.

2Indica i settori oggetto d’una procedura separata e regola le competenze.

3Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione professionale.

 

Campo d’applicazione

Art. 21L’accordo vale per la formazione professionale di base in conformità agli articoli da 12 a 25 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).

2Comprende la preparazione alla formazione professionale di base, l’insieme dell’insegnamento scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla legge federale sulla formazione professionale.

3Due o più cantoni firmatari possono adottare disposizioni divergenti da quelle del presente accordo.

 

Principi

Art. 31Per persone in formazione che frequentano un istituto di formazione in un altro cantone, i cantoni firmatari versano contributi unici per l’insegnamento professionale e per formazioni a tempo pieno.

2La classificazione di cicli di formazione nella categoria delle scuole a tempo pieno o nella categoria dell’insegnamento professionale all’interno del sistema duale è indicata nell’allegato.

3I cantoni dove le scuole hanno la loro sede concedono alle persone in formazione, la cui frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone in formazione.

4Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentano scuole gestite da comuni, da associazioni di comuni, da associazioni professionali, da aziende o organizzazioni d’utilità pubblica, i cantoni firmatari provvedono affinché le disposizioni del presente accordo siano applicate per analogia.

 

Cantone debitore

Art. 41Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest’ultimo decide sulla destinazione di una persona in formazione a una scuola di formazione professionale situata fuori dalle frontiere cantonali, in accordo con il cantone nel quale questa si situa. L’iscrizione avviene in conformità alla procedura in vigore in quest’ultimo cantone.

2Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone. L’autorizzazione deve essere allegata al formulario d’iscrizione.

3È considerato cantone di domicilio:

a.il cantone d’attinenza per le persone in formazione di nazionalità svizzera, i cui genitori risiedono all’estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all’estero. Nel caso ci fossero più cantoni d’attinenza, è presa in considerazione l’attinenza più recente, su riserva della lettera d,

b.il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni che sono orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,

c.il cantone di domicilio civile per gli stranieri maggiorenni, orfani di padre e di madre, oppure i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,

d.il cantone nel quale le persone in formazione maggiorenni hanno risieduto senza interruzione durante almeno due anni e dove hanno svolto, senza essere contemporaneamente in formazione, un’attività lucrativa che ha permesso loro d’essere indipendenti; la gestione di una economia domestica familiare e l’adempimento di servizio militare sono considerati come attività lucrative,

e.in tutti gli altri casi, il cantone di domicilio civile dei genitori o dove ha sede l’autorità tutoria con la più recente competenza.

 

Il. Contributi

 

Determinazione dell’importo dei contributi

Art. 51Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).

2La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi:

a.Sono rilevate le spese medie di formazione per persona e per anno. Determinante per il calcolo dei contributi sono le spese medie nette di formazione, cioè le spese d’esercizio e d’infrastruttura meno eventuali tasse di frequenza e contributi di terzi. Per le scuole a tempo pieno si deducono anche i sussidi federali.

b.Per le spese d’infrastruttura è computata una percentuale forfetaria dell’importo netto delle spese d’esercizio, secondo la lettera a. La percentuale forfetaria è indicata nell’allegato.

c.I contributi versati nel quadro dell’accordo coprono il 90% delle spese medie nette di formazione rilevate per persona e per anno.

3L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.

4Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento per stabilire gli effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato.

 

III. Contributi versati per altre prestazioni

 

Procedura da seguire per altre prestazioni

Art. 61La Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP), in qualità di conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari in relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2.

2Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in particolare:

a.i corsi interaziendali,

b.i corsi specializzati intercantonali,

c.le procedure di qualificazione,

d.le formazioni di ricupero per adulti,

e.il sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni.

3La Conferenza dei cantoni firmatari stabilisce i principi e i contributi per l’indennizzo delle prestazioni secondo il capoverso 2. Gli importi sono indicati nell’allegato. Resta riservato il capoverso 4.

4I Cantoni firmatari possono limitare l’indennizzo per le prestazioni secondo il capoverso 2 ai principi in vigore nella loro legislazione cantonale.

 

IV. Esecuzione

 

Conferenza dei cantoni firmatari

Art. 71La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.

2La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti:

a.definire l’importo dei contributi secondo l’articolo 5,

b.definire le regole e l’importo dei contributi versati per l’indennizzo delle prestazioni secondo l’articolo 6, capoverso 2.

3Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.

4Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari.

 

Segretariato

Art. 81Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.

2Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:

a.procedere regolarmente al rilevamento delle spese,

b.esaminare ed elaborare proposte di adattamento dell’importo dei contributi,

c.informare i cantoni firmatari,

d.disporre la coordinazione, e

e.regolare le questioni di procedura.

3Il Comitato della CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmatari.

4Le spese di segretariato derivanti dall’applicazione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d’abitanti. La fatturazione avviene annualmente.

 

Istanza d’arbitrato

Art. 91Una commissione arbitrale è istituita per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i cantoni firmatari circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo.

2La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE.

3Sono applicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969.

4Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive.

 

V. Disposizioni transitorie e finali

 

Entrata in vigore

Art. 10Il presente accordo entra in vigore al momento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al più presto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.

 

Abrogazione dell’Accordo intercantonale

del 30 agosto 2001 sui contributi dei

cantoni alle spese scolastiche e di

formazione nel campo

della formazione professionale

Art. 11La Conferenza dei cantoni firmatari dell’Accordo intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30 agosto 2001, stabilisce la data di abrogazione del citato accordo.

 

Disdetta

Art. 12L’accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con un preavviso di due anni per il 30 settembre, non prima tuttavia di cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo o di adesione.

 

Rispetto degli obblighi

Art. 13In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest’ultimo mantiene, verso le persone che seguono la formazione al momento dell’uscita, gli obblighi derivanti dall’accordo.

 

Principato del Liechtenstein

Art. 14Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari.

 

 

Berna, 22 giugno 2006In nome della Conferenza svizzera dei

direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente: Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale: Hans Ambühl

 

 

Preso atto dell’adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha decretato l’entrata in vigore del presente Accordo con effetto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.

 

 

Pubblicato nel BU 2007, 599.

 

 

Allegato

all’accordo intercantonale sui contributi alle spese

di formazione nelle scuole professionali di base

(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)[1]

Anno di scuola 2011/2012

 

1. Offerte e tariffe

 

Offerte

Ampiezza

Osservazioni

Tariffa[2] annuale

Preparazione alla formazione professionale

Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana

 

  7’300

 

Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana

 

14’400

Scuola professionale di base

Lezione singola settimanale all’anno[3]

da 1 a 7 lezioni

920 per lezione

 

Tempo parziale[4]

Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata[5]

  7’300

 

Tempo pieno

Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali inclusi)

14’400

Maturità professionale dopo il tirocinio

Tempo pieno per 1 anno[6]

 

14’400

 

Parallela all’attività professionale, per 2 anni[7]

 

  7’300

Corsi specializzati intercantonali

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Procedure di qualificazione

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Formazioni di ricupero

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

 

In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’art. 5 cpv. 2 lett. b).

 

2. Data di riferimento

 

La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.

 

 

Allegato

all’accordo intercantonale sui contributi alle spese

di formazione nelle scuole professionali di base

(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)[8]

Anno di scuola 2012/2013

 

1. Offerte e tariffe

 

Offerte

Ampiezza

Osservazioni

Tariffa[9] annuale

Preparazione alla formazione professionale

Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana

 

  7’300

 

Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana

 

15’200

Scuola professionale di base

Lezione singola settimanale all’anno[10]

da 1 a 7 lezioni

920 per lezione

 

Tempo parziale[11]

Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso)[12],**

  7’300

 

Tempo pieno

Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)**

15’200

Maturità professionale dopo il tirocinio

Tempo pieno per 1 anno[13]

 

15’200

 

Parallela all’attività professionale, per 2 anni[14]

 

  7’300

Corsi interaziendali (CI)

Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Corsi specializzati intercantonali

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Procedure di qualificazione

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

 

In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).

 

2. Data di riferimento

 

La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.

 

 

Allegato

all’accordo intercantonale sui contributi alle spese

di formazione nelle scuole professionali di base

(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)[15]

Anno di scuola 2013/2014

 

1. Offerte e tariffe

 

Offerte

Volume

Osservazioni

Tariffa[16] annuale

Preparazione alla formazione professionale

Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana

 

  7’500

 

Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana

 

14’700

Scuola professionale di base

Lezione singola settimanale all’anno[17]

da 1 a 7 lezioni

930 per lezione

 

Tempo parziale[18]

Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso) [19]

  7’500

 

Tempo pieno

Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)

14’700

Maturità professionale dopo il tirocinio

Tempo pieno per 1 anno[20]

 

14’700

 

Parallela all’attività professionale, per 2 anni[21]

 

  7’500

Corsi interaziendali

Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Corsi specializzati intercantonali

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Procedure di qualificazione[22]

Cifra forfettaria per le spese amministrative

Procedura regolare secondo l’art. 30 OFPr

150 per procedura di qualificazione

 

Cifra forfettaria parziale per fase[23]

Procedura di validazione secondo l’art. 31 OFPr

7’500 al massimo per procedura di validazione

 

In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).

 

2. Data di riferimento

 

La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.

 

 

Allegato

all’accordo intercantonale sui contributi alle spese

di formazione nelle scuole professionali di base

(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)[24]

Anno di scuola 2014/2015

 

1. Offerte e tariffe

 

Offerte

Volume

Osservazioni

Tariffa[25] annuale

Preparazione alla formazione professionale

Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana

 

  7’300

 

Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana

 

13’200

Scuola professionale di base

Lezione singola settimanale all’anno[26]

da 1 a 7 lezioni

910 per lezione

 

Tempo parziale[27]

Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso)[28]

  7’300

 

Tempo pieno

Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)

13’200

Maturità professionale dopo il tirocinio

Tempo pieno per 1 anno[29]

 

13’200

 

Parallela all’attività professionale, per 2 anni[30]

 

  7’300

Corsi interaziendali

Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Corsi specializzati intercantonali

 

Chiarimento da parte della CSFP (art. 6)

 

Procedure di qualificazione[31]

Cifra forfettaria per le spese amministrative

Procedura regolare secondo l’art. 30 OFPr

150 per procedura di qualificazione

 

Cifra forfettaria parziale per fase[32]

Procedura di validazione secondo l’art. 31 OFPr

7’300 al massimo per procedura di validazione

 

In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).

 

2. Data di riferimento

 

La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 569; precedente modifica: BU 2008, 523. DL di approvazione del 30.1.2007 - BU 2007, 113.

 

 


[1]  Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 30 ottobre 2009, entra in vigore il 1° agosto 2011.

[2]  I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.

[3]  Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

[4]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[5]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[6]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).

[7]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).

[8]*  Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1° agosto 2012.
**  Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1° agosto 2012.

[9]  I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.

[10]  Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

[11]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[12]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[13]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).

[14]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).

[15]*  Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2013.

[16]  I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2008-2010.

[17]  Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

[18]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[19]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[20]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).

[21]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).

[22]  Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2013.

[23]  Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo intercantonale delle procedure di validazione.

[24]* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1° agosto 2014.

[25]  I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2009-2011.

[26]  Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

[27]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[28]  Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

[29]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).

[30]  Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).

[31]  Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1° agosto 2013.

[32]  Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo intercantonale delle procedure di validazione.