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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 R sulla maturità professionale del 1° luglio 2015

Regolamento

della maturità professionale

(del 1° luglio 2015)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

la legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;

l’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009;

la legge della scuola del 1° febbraio 1990;

la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Campo d’applicazione

Art. 11Il presente regolamento si applica ai corsi per il conseguimento della maturità professionale negli indirizzi stabiliti dall’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 e in quelli di competenza cantonale.

2Per quanto non definito dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento sulle scuole professionali del 1° luglio 2015.

 

Direzione generale

Art. 2La sovraintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulla maturità professionale è esercitata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) per il tramite della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione), nel rispetto delle norme federali e delle direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito SEFRI).

 

Organizzazione dei corsi

Art. 31La maturità professionale può essere frequentata in tutti gli indirizzi, parallelamente alla formazione professionale (MP1) o dopo aver conseguito un attestato federale di capacità (MP2).

2L’istituzione o la soppressione di corsi di maturità professionale nelle diverse scuole, la forma nella quale essi sono offerti e i diversi indirizzi è decisa dal Dipartimento.

3Oltre che a tempo pieno, la Divisione può autorizzare un’organizzazione dei corsi che favorisca la frequenza scolastica parallela all’esercizio di un’attività lavorativa.

 

Capitolo secondo

Ammissione e promozione

 

Ammissione ai corsi di maturità professionale MP1

Art. 41Sono ammessi ai corsi di maturità professionale MP1 senza esame di ammissione:

a)le persone in formazione che dispongono della licenza della scuola media e adempiono ai criteri dell’art. 42 cpv. 1 del regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016;[1]

b)le persone in formazione che dispongono della licenza di scuola media con al massimo un’insufficienza non inferiore al 3 e con almeno una media di 4.5 nelle discipline obbligatorie (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche), ridotta di un decimo di punto per ogni corso attitudinale frequentato; per le scuole medie di commercio la media deve essere almeno di 4.8 ridotta di due decimi di punto per ogni corso attitudinale frequentato.

2Le scuole, salvo le scuole medie di commercio, possono organizzare esami di ammissione per le persone in formazione che non dispongono dei requisiti indicati al cpv. 1; gli esami comprendono prove scritte in italiano, tedesco e matematica.

3L’esame di ammissione è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è almeno di 4 e vi è al massimo un’insufficienza non inferiore a 3.

4Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori condizioni particolari per l’ammissione alle scuole professionali a tempo pieno.

5I regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di scuole definiscono, sulla scorta delle condizioni di cui al cpv. 1, le modalità di ammissione su graduatoria.

 

Ammissione ai corsi di maturità professionale MP2

Art. 51Per essere ammessi ai corsi di maturità professionale MP2 le persone in formazione devono certificare le competenze acquisite in base alle relative disposizioni emesse dalla Divisione per i diversi settori.

2La Divisione stabilisce la forma e i contenuti del dossier personale, i termini di iscrizione al ciclo di formazione e la sede di attribuzione della persona in formazione.

3L’ammissione alla MP2 è decisa dai responsabili della sede scolastica o di settore d’attribuzione sulla base del dossier e dell’esito di un eventuale colloquio.

 

Criteri di promozione

Art. 61La promozione al periodo successivo avviene quando la media complessiva delle discipline di maturità professionale, approccio interdisciplinare escluso, è almeno pari alla sufficienza, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti. Nei cicli di formazione della MP2 della durata di due semestri il passaggio al secondo semestre avviene quando la media complessiva delle discipline di maturità professionale è almeno pari alla sufficienza e lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti.

2Chi non soddisfa le condizioni di promozione:

a)nella MP1 è promosso una prima volta in via provvisoria; la seconda volta è escluso dalla maturità professionale;

b)nella MP2 è escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale.

3La promozione provvisoria è concessa una sola volta nel corso dell’intera formazione e, dal momento che è stata concessa, viene indicata su tutte le pagelle.

4La ripetizione dell’anno è ammessa una sola volta.

5Se la persona in formazione non supera l’ultimo semestre del ciclo di formazione, è comunque ammessa agli esami.

 

Capitolo terzo

Insegnamento

 

Articolazione e programmi

Art. 71L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale comprende un ambito fondamentale, un ambito specifico e un ambito complementare.

2Il Dipartimento approva i piani di sede per il ciclo di formazione e i modelli organizzativi per tutti gli indirizzi di maturità professionale.

3Il Dipartimento può accordare alle scuole la facoltà di ampliare l’offerta nelle singole discipline.

4L’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza sono compresi nella disciplina «storia e politica».

 

Capitolo quarto

Approccio interdisciplinare

 

Principi

Art. 81Un decimo dell’insegnamento disciplinare e delle ore di studio di maturità professionale è dedicato all’approccio interdisciplinare.

2Esso si compone dell’approccio interdisciplinare tematico e del progetto didattico interdisciplinare.

3L’approccio interdisciplinare prepara le persone in formazione allo svolgimento di compiti complessi e al tipo di lavoro autonomo richiesti dalle scuole universitarie professionali.

 

Valutazione

Art. 91L’approccio interdisciplinare è disciplina di maturità professionale ed è oggetto di una nota scolastica specifica, che si compone in parti uguali delle note finali delle sue due componenti.

2La nota dell’approccio interdisciplinare non è considerata ai fini della promozione, ma è determinante ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale.

 

Approccio interdisciplinare tematico

Art. 101L’approccio interdisciplinare tematico è dedicato allo sviluppo di competenze metodologiche e alla risoluzione di problemi ed è promosso ed esercitato nell’ambito di piccoli progetti, di prestazioni di trasferimento, di gestione di progetti e di comunicazione.

2Esso si estende a tutti gli ambiti d’insegnamento (fondamentale, specifico e complementare) e prepara al progetto didattico interdisciplinare.

3Esso è incentrato su un tema adatto, tratto dagli ambiti di apprendimento di due o più discipline, si ricollega agli interessi delle persone in formazione, è in relazione con il mondo del lavoro e coniuga aspetti contenutistici e metodologici delle discipline coinvolte.

4Esso può essere organizzato nelle forme seguenti:

a)sequenza didattica interdisciplinare: viene svolto durante le lezioni delle discipline coinvolte;

b)piccoli progetti: viene svolto nel quadro di escursioni, mezze giornate tematiche, giornate dedicate a un progetto, laboratori o blocchi di lezione oppure in altri contesti idonei;

c)studio autogestito: le persone in formazione ricevono assistenza attraverso colloqui o accompagnamento a distanza.

5La direzione di istituto assicura le condizioni organizzative per lo svolgimento dell’approccio interdisciplinare tematico e ne dà comunicazione alle persone in formazione all’inizio dell’anno scolastico; la compresenza dei docenti non è necessaria.

 

Valutazione dell’approccio interdisciplinare tematico

Art. 111Per il calcolo della nota dell’approccio interdisciplinare tematico fanno stato almeno due note semestrali, ciascuna delle quali calcolata in base ad almeno due prestazioni interdisciplinari svolte nello stesso semestre. Per i corsi della MP2 della durata di due semestri, il calcolo della nota si basa su almeno tre prestazioni.

2È compito dei singoli istituti disciplinare nei dettagli la valutazione dell’approccio interdisciplinare tematico informando adeguatamente le persone in formazione all’inizio del ciclo scolastico di maturità professionale.

 

Progetto didattico interdisciplinare

Art. 121Le persone in formazione realizzano un progetto didattico interdisciplinare che fa riferimento al mondo del lavoro e coinvolge almeno due discipline di maturità professionale.

2La sua elaborazione avviene sotto forma di progetto, individuale o di gruppo, e consiste in gran parte di lavoro autonomo.

3Il progetto didattico interdisciplinare deve essere svolto entro la fine del primo semestre dell’ultimo anno di formazione. Nei corsi MP2 della durata di due semestri esso è svolto nel secondo semestre.

4Di regola il tema del progetto didattico interdisciplinare è proposto dai docenti e sottoposto per approvazione alla direzione di istituto.

 

Struttura del progetto didattico interdisciplinare

Art. 131La struttura del progetto didattico interdisciplinare e la sua organizzazione sono definite all’inizio dell’attività dai docenti coinvolti.

2Il progetto verte su una tematica comune e comprende parti approfondite individualmente ben riconoscibili.

3L’elaborato scritto è strutturato in un unico documento, secondo le disposizioni particolari emanate dalla direzione dell’istituto. Le fonti di riferimento per testi e immagini devono essere esplicitamente dichiarate.

4L’elaborato scritto può essere accompagnato da supporti audiovisivi, informatici, manufatti o fabbricazioni, mostre o altro.

5Il prodotto finale del progetto può consistere in una produzione creativa o in una produzione tecnica, che include un elaborato scritto.

6Il progetto didattico interdisciplinare è sempre accompagnato da una presentazione orale, che deve anche consentire la verifica della padronanza dei contenuti del progetto di ogni singola persona in formazione.

 

Valutazione del progetto didattico interdisciplinare

Art. 141La valutazione del progetto didattico interdisciplinare è concordata tra i docenti coinvolti.

2Per la valutazione si applicano i criteri definiti nel programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale, segnatamente menzionati nell’allegato 3 dello stesso.

3La nota del progetto comprende per almeno 2/3 la valutazione del processo di elaborazione e del prodotto e per al massimo 1/3 la valutazione della presentazione orale.

4La nota 4 è raggiunta con il 60% dei punti ottenibili.

 

Capitolo quinto

Esami di maturità professionale

 

Esami finali

Art. 151L’autorità d’esame della maturità professionale è la direzione di istituto.

2Secondo le disposizioni federali, gli esami finali concernono, per tutti gli indirizzi, le discipline dell’ambito fondamentale: «italiano» (esame scritto e orale), «tedesco» (esame scritto e orale), «inglese» (esame scritto e orale) e «matematica» (esame scritto).

3Essi concernono pure le discipline dell’ambito specifico a dipendenza dell’indirizzo, segnatamente:

a)per la maturità d’indirizzo Economia e servizi: «contabilità analitica e finanziaria» (esame scritto) e «economia e diritto» (esame scritto);

b)per la maturità d’indirizzo Tecnica, architettura e scienze della vita: «matematica» (esame scritto) e «scienze naturali» (esame scritto);

c)per la maturità d’indirizzo Natura, paesaggio e alimentazione: «scienze naturali» (esame scritto);

d)per la maturità d’indirizzo Creazione e arte: «creazione, cultura e arte» (esame scritto e pratico) e «informazione e comunicazione» (esame scritto e pratico);

e)per la maturità d’indirizzo sanità e socialità: nel settore Sanità «scienze naturali» (esame scritto) e «scienze sociali» (esame scritto e orale), mentre nel settore Lavoro sociale «economia e diritto» (esame scritto) e «scienze sociali» (esame scritto e orale).

 

Superamento dell’esame

Art. 161Ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale sono considerate:

a)le note nelle discipline dell’ambito fondamentale;

b)le note nelle discipline dell’ambito specifico;

c)le note nelle discipline dell’ambito complementare;

d)la nota ottenuta nell’approccio interdisciplinare.

2Le condizioni per la promozione di cui all’art. 6 cpv. 1 si applicano per analogia.

 

Ripetizione degli esami

Art. 171Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.

2La ripetizione verte solo sulle discipline nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.

3Nelle discipline dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico in cui l’esame è ripetuto la nota d’esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della disciplina.

4In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle discipline dell’ambito complementare. Solo la nota d’esame fa stato.

5Se la nota dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:

a)il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;

b)se la nota finale della disciplina è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull’approccio interdisciplinare.

6Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della disciplina.

7L’autorità cantonale decide la data di ripetizione dell’esame.

 

Passaggio dai corsi della maturità professionale alla formazione di base senza maturità professionale

Art. 181La persona in formazione che passa dai corsi della maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell’ultimo anno di formazione professionale di base deve assolvere l’intera procedura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti corsi di cultura generale presso la scuola professionale.

2Se il passaggio avviene durante l’ultimo anno di formazione, la nota del lavoro interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell’esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica.

3Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l’esame finale è dispensato dalla disciplina «cultura generale» e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica.

4Chi non ha superato l’esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione seguito durante la formazione professionale di base consegue l’attestato federale di capacità, purché le condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.

5La Divisione disciplina la portata e lo svolgimento degli esami sostitutivi necessari e emana disposizioni sulle situazioni particolari.

 

Capitolo sesto

Organi della maturità professionale

 

Commissione cantonale di maturità professionale

Art. 191Il Dipartimento designa come organo consultivo una Commissione cantonale di maturità professionale, alla quale compete l’esame di tutte le questioni connesse con la maturità professionale.

2La Commissione si compone di un membro della direzione della Divisione, dei direttori delle sezioni della formazione, di un rappresentante dei tre collegi dei direttori e del coordinatore cantonale della maturità professionale.[2]

3La Commissione può avvalersi di altre collaborazioni, in particolare degli esperti di materia e dei rappresentanti cantonali in seno alla Commissione federale di maturità professionale; essa si riunisce periodicamente con i direttori di istituto della maturità professionale.

4In aggiunta alla Commissione possono essere istituiti altri organismi di coordinamento settoriali, segnatamente con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana o con altre scuole o enti che organizzano formazioni di grado terziario non universitario.

 

Capitolo settimo

Norme finali

 

Reclamo

Art. 20[3]In materia di valutazione dei periodi di formazione o d’esame è ammesso il reclamo alla direzione di istituto nel termine di 15 giorni.

 

Norma transitoria

Art. 21[4]Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni nel corso del secondo semestre a causa della pandemia COVID-19:

a)per tutte le norme del presente regolamento in contrasto con l’ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale del 29 aprile 2020 fa stato quest’ultima;

b)il limite alle ripetizioni degli esami di cui all’art. 17 è sospeso;

c)le direttive del Dipartimento sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della pandemia COVID-19 disciplinano ulteriori dettagli.

 

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 221È abrogato il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2015.

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 396, 426.


[1]  Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 189.

[2]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[3]  Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.

[4]  Art. modificato dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 176.