DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
>

236

416.100

< >
 Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform)

Legge

sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua

(Lorform)

del 4 febbraio 1998 (stato 1° febbraio 2024)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625/3 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 19 gennaio 1998 no. 4625/3 R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Campo e autorità d’applicazione

Art. 1[1]1Questa legge si applica:

a)a complemento del diritto federale in materia di orientamento e di formazione professionale di base e continua;

b)alle professioni escluse dal campo d’applicazione della legge federale, ma non a quelle dell’insegnamento prescolastico, primario, secondario I e secondario II non professionale;

c)alla formazione continua intesa come crescita permanente e attenta alla situazione economica.

2Il Consiglio di Stato:

a)emana i regolamenti d’applicazione e le regolamentazioni delegate dal diritto federale ai Cantoni in materia di formazione professionale, con facoltà di delega delle proprie competenze alle istanze ad esso subordinate;

b)stabilisce il Dipartimento incaricato dell’esecuzione.

 

Compiti del Cantone

Art. 2Il Cantone promuove:

a)l’informazione e l’orientamento sulle professioni e sugli studi;

b)la formazione professionale e continua;

c)le condizioni che facilitano la mobilità professionale;

d)l’attuazione di esperienze innovative nella formazione professionale, segnatamente con:

1.l’insegnamento modulare o per unità capitalizzabili,

2.l’insegnamento a distanza;

e)il conseguimento di titoli di studio equipollenti attraverso percorsi di formazione e sistemi di qualificazione alternativi.

 

Modalità d’azione

Art. 3[2]1Il Cantone opera nella formazione professionale tramite:

a)la ricerca, la progettazione e la sperimentazione;

b)la propria offerta di orientamento e di formazione;

c)la promozione, il coordinamento e il sostegno di quella di terzi;

d)la vigilanza, il riconoscimento e il coordinamento in materia di abilitazioni e titoli di studio;

e)la sottoscrizione di accordi intercantonali o altri strumenti di collaborazione intercantonale;

f)la stipulazione di accordi transfrontalieri.

2Di regola il Cantone opera in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza cantonale (in seguito OML).

3Ove queste non esistono, il Cantone ne promuove la costituzione.

 

Documentazione e sussidi didattici

Art. 4[3]1Il Cantone promuove la traduzione della documentazione sulla formazione professionale prodotta nelle altre lingue.

2Promuove o predispone con propri servizi la traduzione o l’elaborazione, nonché la stampa, di sussidi didattici per la formazione professionale di base e continua.

 

Plurilinguismo

Art. 5[4]Il Cantone promuove l’apprendimento di una lingua seconda per tutti gli apprendisti.

 

Regioni e gruppi sfavoriti

Art. 6[5]Il Cantone adotta provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni o di gruppi sfavoriti.

 

Gestione e sviluppo della qualità

Art. 7[6]1Ogni ente pubblico o privato che offre formazione nel Cantone si dota di un sistema per la gestione e lo sviluppo della qualità in ambito amministrativo e formativo.

2L’erogazione di sussidi del Cantone a enti formatori è subordinata all’introduzione da parte loro di un sistema riconosciuto per la gestione e lo sviluppo della qualità.

3Il regolamento fissa i sistemi riconosciuti ai fini dell’erogazione di sussidi cantonali.

 

Raccolta, bilancio e certificazione delle competenze

Art. 8[7]1Il Cantone gestisce un servizio di consulenza per la raccolta, il bilancio e la certificazione delle competenze professionali acquisite al di fuori delle usuali offerte.

2Esso può affidare la raccolta e la consulenza per il bilancio delle competenze a terzi.

3Il Cantone effettua la certificazione delle competenze, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.

 

Capitolo secondo

Formazione professionale di base[8]

 

Pretirocini

Art. 9[9]1Il Cantone organizza un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base in forma di pretirocinio:

a)d’orientamento, per giovani che al termine della scolarità dell’obbligo non hanno ancora maturato una scelta definitiva;

b)d’integrazione, per giovani di lingua madre diversa dall’italiano;

c)di motivazione, per giovani che non sono riusciti a completare una prima formazione di base.

2Il Cantone può riconoscere e sostenere offerte di pretirocinio di terzi.

 

Contratto di tirocinio

Art. 10[10]1Riservate le disposizioni di legge o contrattuali più favorevoli, alla persona in formazione, l’operatore della formazione professionale deve assicurare:

a)la retribuzione secondo le norme emanate dalle OML o secondo le condizioni dell’uso locale;

b)prestazioni per la perdita di guadagno in caso di malattia analoghe a quelle degli altri lavoratori dell’azienda occupati nella stessa professione;

c)il pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni non professionali;

d)le vacanze, di regola, nei periodi d’interruzione dell’insegnamento scolastico.

2Le contestazioni di natura civile derivanti dal contratto di tirocinio sono di competenza del giudice civile, ritenuto che gli organi cantonali di vigilanza sul tirocinio si prestano, a richiesta di parte o d’ufficio, per una composizione bonale.

 

Rete di aziende di tirocinio

Art. 11[11]Il Cantone promuove la costituzione di reti di aziende di tirocinio mediante la regolamentazione, la consulenza iniziale e l’accompagnamento.

 

Ordinanze in materia di formazione professionale di base

Art. 12[12]1Il Cantone consegna gratuitamente la relativa ordinanza a ogni apprendista all’inizio della formazione e ne predispone la presentazione e la regolare consultazione.

2Consegna pure gratuitamente a ogni azienda di tirocinio un esemplare dell’ordinanza per ogni professione per cui è autorizzata a formare apprendisti.

 

Operatori della formazione professionale pratica

Art. 13[13]L’operatore della formazione professionale pratica, che intende per la prima volta formare apprendisti, deve chiederne l’autorizzazione al Cantone prima di stipulare contratti di tirocinio.

 

Corsi interaziendali

Art. 14[14]1Nelle professioni non rappresentate da un’OML, il Cantone organizza i corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti e determina il contributo finanziario a carico dei datori di lavoro.

2Il Cantone esenta dalla frequenza dei corsi interaziendali le persone in formazione in una scuola d’arti e mestieri o in un centro di formazione aziendale o interaziendale, purché i contenuti di tale formazione rispondano alle esigenze poste dalle ordinanze in materia di formazione.

 

Vigilanza sulla formazione professionale di base

Art. 15[15]L’attività di stimolo, di consulenza e di verifica della formazione professionale nelle aziende e nei corsi interaziendali è attuata dal Cantone mediante visite regolari di suoi ispettori, almeno una volta all’anno.

 

Capitolo terzo

Formazione continua[16]

 

Formazione continua

Art. 16[17]1La formazione continua ha lo scopo di suscitare e dinamicamente soddisfare interessi culturali, civici e politici, sia che tali interessi pertengano a una professione specifica, e in questo caso con il debito riconoscimento, sia che rispondano ad altre esigenze.

2Il Cantone organizza, tramite un servizio di formazione per adulti, attività di formazione continua, rispettando le esigenze di coordinamento e di collaborazione con le attività di formazione professionale.

3L’organizzazione tiene conto dell’effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.

 

Formazione professionale continua

Art. 17[18]1Il Cantone promuove, e sostiene la formazione professionale continua mediante provvedimenti a favore di enti o di singole persone, segnatamente in materia di:

a)organizzazione di corsi;

b)informazione per l’utenza;

c)elaborazione di sussidi didattici;

d)costruzione o locazione di infrastrutture logistiche;

e)arredamento e acquisto di attrezzature didattiche;

f)ricerca, progettazione e sperimentazione;

g)formazione dei formatori.

2Il Cantone organizza, a complemento dell’offerta privata, attività di aggiornamento, di perfezionamento e di riqualificazione, tramite le proprie scuole o in collaborazione con terzi.

 

Formazione continua postuniversitaria

Art. 18[19]1Il Cantone promuove, nella misura e nei settori in cui non vi provvedono strutture universitarie o professionali, ma in collaborazione con esse, corsi postuniversitari per:

a)promuovere l’aggiornamento nelle singole professioni;

b)agevolare la conoscenza dell’evoluzione culturale, scientifica e tecnica;

c)favorire i contatti interdisciplinari;

d)incoraggiare le nuove progettazioni, l’innovazione, la sperimentazione.

2Il Cantone collabora all’organizzazione nel Ticino di corsi e seminari promossi dalle università e dai politecnici svizzeri o da istituti stranieri di livello universitario.

 

Vigilanza sull’offerta di formazione continua

Art. 19[20]1Il Cantone vigila sugli aspetti organizzativi, finanziari e metodologici delle attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale.

2Le strutture pubbliche, associative o private che operano nella formazione continua devono disporre di formatori specificamente preparati per adulti.

 

Coordinamento dell’offerta privata e pubblica

Art. 20[21]1Il Cantone coordina l’offerta privata di formazione professionale continua tramite l’informazione, la mediazione attiva e la destinazione dei sussidi.

2Partecipa a provvedimenti che promuovono a livello intercantonale o di regione linguistica il coordinamento, la qualità e la trasparenza dell’offerta di formazione continua.

3Il Cantone coordina l’offerta privata e sua di formazione professionale continua con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

 

Capitolo quarto

Certificazioni

 

Abilitazioni e titoli di studio

Art. 21[22]1L’abilitazione è la facoltà di esercitare una professione o funzione qualsiasi, conferita o riconosciuta conformemente alle leggi speciali.

2Il titolo di studio è l’attestazione pubblica o privata di frequenza di una scuola, corso o altro curricolo formativo, o di superamento di un esame, necessaria per conseguire un’abilitazione o altrimenti rilevante sul mercato del lavoro.

3Il Cantone può rilasciare titoli di studio e abilitazioni professionali, conseguibili attraverso un esame o altri sistemi di qualificazione, in aggiunta a quelli riconosciuti dal diritto federale.

 

Riconoscimento di titoli e di abilitazioni

Art. 22[23]1In materia di riconoscimento di titoli di studio e di abilitazioni professionali, il Consiglio di Stato definisce nel regolamento:

a)i principi a cui attenersi, segnatamente:

1.l’equivalenza con titoli già riconosciuti sul piano internazionale, federale o intercantonale,

2.l’adeguamento dei requisiti di abilitazione alle esigenze di protezione degli utenti,

3.la certificazione di moduli o di altre unità d’insegnamento,

4.l’alternativa tra esami e altri sistemi di qualificazione;

b)la procedura;

c)il Dipartimento o i servizi competenti a esercitare le funzioni di riconoscimento, coordinamento e vigilanza.

2A chi offre pubblicamente la possibilità di conseguire un titolo di studio, l’autorità cantonale chiede almeno di rendere noti i criteri essenziali di qualità e le aspettative di riconoscimento del titolo.

3Quando l’offerta possa indurre in inganno circa la qualità e il riconoscimento del titolo, l’autorità ha la facoltà di esigere la rettifica della denominazione, riservate altre disposizioni, segnatamente in materia di concorrenza sleale e di protezione dei consumatori.

4Le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di titoli o di abilitazioni possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo cantonale, in quanto negano o limitano un’abilitazione.

5Restano riservati il diritto federale e gli accordi intercantonali.

 

Esecuzione delle procedure di qualificazione

Art. 23[24]Il Cantone può incaricare OML che ne fanno domanda di eseguire le procedure di qualificazione.

 

Partecipazione alle spese d’esame

Art. 24[25]1Per la partecipazione all’esame finale di tirocinio l’apprendista non deve sopportare alcuna spesa.

2Le spese per il materiale d’esame sono ripartite tra datore di lavoro, OML e Cantone in misura precisata dal regolamento di applicazione.

 

Registro dei diplomi cantonali

Art. 25[26]Il Cantone tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari di diplomi cantonali.

 

Capitolo quinto

Formazione dei responsabili della formazione professionale[27]

 

Formazione dei formatori nella formazione professionale di base pratica

Art. 26[28]1Il Cantone organizza in proprio la formazione dei formatori nella formazione professionale pratica.

2Su richiesta può delegare la formazione a OML o ad aziende che soddisfano i requisiti del regolamento.

 

Altri responsabili della formazione professionale

Art. 27[29]Il Cantone può far dipendere dalla frequenza obbligatoria dei corsi organizzati dalla Confederazione o in collaborazione con essa la nomina o l’incarico quale responsabile della formazione professionale, in particolare quale:

a)promotore di posti di tirocinio;

b)ispettore del tirocinio;

c)perito d’esame;

d)funzionario cantonale della formazione professionale.

 

Capitolo sesto

Orientamento a studi, professione e carriera[30]

 

Principi

Art. 28[31]1L’orientamento a studi, professione e carriera ha lo scopo di sostenere giovani e adulti a scegliere in modo consapevole e responsabile gli studi e la professione.

2L’orientamento comprende anche azioni volte a informare e a sensibilizzare affinché si realizzi la parità e la pari opportunità nella scelta della formazione e della professione, superando i condizionamenti di origine culturale e sociale.

3Il Cantone istituisce un proprio servizio di orientamento a studi, professione e carriera.

 

Modalità

Art. 29[32]1L’attività di orientamento a studi, professione e carriera del Cantone si esplica mediante:

a)l’informazione individuale e collettiva sulle vie di formazione, sulle caratteristiche delle professioni e sull’evoluzione del mondo del lavoro, in base a un contatto assiduo con quest’ultimo;

b)la consulenza individuale;

c)la collaborazione nel collocamento a tirocinio;

d)corsi collettivi di bilancio.

2Sono escluse le attività di selezione scolastica e professionale.

3L’orientamento è facoltativo e gratuito, riservati:

a)le disposizioni per i beneficiari di prestazioni assicurative in caso di disoccupazione;

b)lo svolgimento di prestazioni di servizio per altri enti;

c)l’offerta non di base per adulti attivi professionalmente.

4I risultati delle consultazioni non possono essere comunicati a terzi senza il consenso scritto dell’interessato o del suo rappresentante legale.

5Su loro richiesta i genitori sono adeguatamente associati alla consulenza individuale prestata ai figli minorenni.

 

Collaborazioni

Art. 30[33]1All’attività di orientamento dei giovani collaborano le direzioni scolastiche, i docenti, i servizi del Cantone interessati all’attività orientativa, le associazioni dei genitori e le organizzazioni del mondo del lavoro.

2L’orientamento per gli adulti si svolge in collaborazione con gli enti pubblici e privati preposti alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e al reinserimento professionale.

 

Capitolo settimo

Partecipazione alle spese per la formazione professionale[34]

 

Principi della partecipazione alle spese per la formazione professionale

Art. 31[35]1Il Cantone partecipa alle spese per la formazione professionale e per l’orientamento:

a)mediante sussidi alle OML e agli altri enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali;

b)assumendo le spese per le iniziative proprie e per quelle ove mancano OML o altri enti responsabili ai sensi della legge federale.

2Se il Cantone opera in sostituzione di OML o altri enti responsabili, esso provvede al ricupero dei costi non di sua spettanza.

3Ai partecipanti ad attività di formazione professionale continua o ai loro datori di lavoro è chiesto di regola un contributo alle spese.

4Per la frequenza dei corsi di formazione per adulti è richiesta una tassa.

 

Sussidi cantonali a terzi

Art. 32[36]1Il Cantone sussidia obbligatoriamente le OML per l’organizzazione di:

a)corsi interaziendali per apprendisti;

b)corsi per maestri di tirocinio delegati a OML e corsi per periti d’esame;

c)corsi, singoli moduli o altre unità o forme d’insegnamento per la preparazione a esami riconosciuti dal diritto federale e cantonale o da accordi intercantonali.

2Il Cantone può sussidiare:

a)le OML o altri enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali:

1.per le attività di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali o di formazione continua accessibili senza discriminazioni,

2.per ogni altra iniziativa che persegua gli scopi della presente legge;

b)le aziende o gli istituti di ogni ramo professionale:

1.per le attività di formazione di base e continua, svolte nei propri centri di formazione aziendali o interaziendali nell’ambito di tirocini o di formazioni superiori riconosciuti;

2.per le attività di ricerca applicata e di sviluppo, svolte per l’introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale;

c)[37]

3Il sussidio, sia sulle spese di gestione sia su quelle d’investimento:

a)è subordinato al rispetto dei criteri di qualità fissati dal Cantone o da esso riconosciuti;

b)si applica, di regola, sulle spese riconosciute computabili dalla Confederazione;

c)è almeno pari, laddove esiste, al contributo federale;

d)raggiunge al massimo l’aliquota del 50%, riservati gli oneri per il personale che possono essere rimborsati integralmente;

e)è commisurato all’importanza delle attività, alle potenzialità del promotore e alle disponibilità a preventivo.

4Il Consiglio di Stato, nell’ambito delle sue competenze finanziarie, decide:

a)il sussidio sugli investimenti;

b)il sussidio sulle spese d’esercizio.

 

Altre prestazioni del Cantone a terzi

Art. 33[38]1Oltre ai contributi finanziari, alle OML o altri enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali, può essere prestata collaborazione da parte di istituti scolastici cantonali, in particolare con la messa a disposizione di personale amministrativo o docente.

2I laboratori scolastici e altre infrastrutture del Cantone sono messi a disposizione gratuitamente.

3I comuni mettono gratuitamente le loro infrastrutture a disposizione dei corsi organizzati dal Cantone.

 

Riversamento dei contributi federali forfetari

Art. 34[39]1Il Cantone riversa un’adeguata quota del montante dei contributi forfetari federali alle OML o agli altri enti pubblici e privati d’interesse pubblico che svolgono attività di formazione di base e continua ai sensi della legge federale, per le quali tali contributi sono erogati.

2Per il calcolo del riversamento, definito nel regolamento d’applicazione, fanno stato, di regola:

a)i criteri di cui all’art. 32 cpv. 3;

b)le disposizioni degli accordi intercantonali;

c)contratti di prestazione stipulati con gli enti beneficiari.

3Nel caso di attività prevalentemente finanziate dal Cantone, quest’ultimo può decidere di non procedere ad alcun riversamento.

4[40]

 

Riduzione, rifiuto e restituzione di sussidi

Art. 35[41]Nel quadro dei compiti di vigilanza il Cantone può rifiutare, ridurre o farsi restituire sussidi.

 

Fondo cantonale per la formazione professionale

Art. 36[42]1Per promuovere, organizzare e gestire la formazione professionale di base, superiore e continua il Consiglio di Stato, d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro di importanza cantonale (OML) può istituire un Fondo cantonale generale e dichiararne obbligatoria la partecipazione di tutte le aziende astrette al pagamento di contributi in base alla legislazione sull’AVS, agenzie di intermediazione incluse, chiamandole a contribuire allo stesso.

2Il Fondo finanzia, totalmente o parzialmente:

a)obbligatoriamente:

1.le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali;

2.le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base;

3.le spese di trasferta delle persone in formazione dall’azienda formatrice alle scuole professionali e ai corsi interaziendali;

b)facoltativamente ogni altra misura conforme agli scopi della presente legge, in particolare le azioni di promozione della formazione e del tirocinio ed in generale delle formazioni professionali rivolte alle aziende.

 

Alimentazione del fondo

Art. 36a[43]1Il Fondo cantonale generale è alimentato dalle aziende mediante un contributo calcolato in ragione di un’aliquota sui salari soggetti all’imposizione AVS, variante da un minimo di 0.9 per mille a un massimo di 2.9 per mille.

2Il contributo è riscosso dalle casse di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito casse) presso le aziende a esse affiliate, a esclusivo carico dei datori di lavoro, e riversato al fondo.

3Per la riscossione del contributo sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4Per i compiti svolti a norma della presente legge le casse sono pagate con un’adeguata indennità.

 

Esenzione

Art. 36b[44]1Richiamato l’art. 60 cpv. 6 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un’associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale, che finanziano un fondo paritetico cantonale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, possono essere esentate parzialmente o totalmente dal pagamento del contributo al Fondo cantonale, purché l’associazione, i Fondi o le aziende stesse offrano prestazioni almeno analoghe a quelle del Fondo cantonale.

2L’esonero parziale o totale al pagamento del contributo deve essere richiesto dalle organizzazioni del mondo del lavoro della professione o del settore professionale.

 

Partecipazione del Cantone

Art. 36c[45]Il Cantone partecipa con il suo contributo, secondo i criteri dell’art. 32, alle misure al beneficio del finanziamento del fondo.

 

Gestione del fondo

Art. 36d[46]1Gli averi del fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.

2La gestione del fondo è affidata a una commissione tripartita, nominata dal Consiglio di Stato, di rappresentanti delle OML imprenditoriali e sindacali e del Cantone, con il compito, con la maggioranza qualificata di 7/9 dei membri, di:

a)definire annualmente l’aliquota sulla massa salariale;

b)stabilire le misure al beneficio del finanziamento del fondo;

c)decidere le esenzioni parziali o totali dal pagamento e il loro grado.[47]

 

Risarcimento di danni

Art. 36e[48]Danni causati dai datori di lavoro, che violano intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni sul fondo, sono risarciti da essi al fondo per il tramite della rispettiva cassa, applicando per analogia le disposizioni in materia della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

 

Regolamento d’applicazione

Art. 36f[49]Il Consiglio di Stato emana il regolamento sul fondo che disciplina segnatamente:

a)l’assoggettamento delle aziende, ai sensi della legislazione sull’AVS, o la loro esenzione parziale o totale;

b)le modalità di richiesta di finanziamento di misure da parte del fondo;

c)l’entità del finanziamento da parte del fondo;

d)il servizio responsabile dell’esecuzione delle decisioni della Commissione;

e)l’obbligo e le modalità di informazione delle aziende, rispettivamente delle casse, nei confronti degli organi di gestione del fondo;

f)le misure disciplinari nei confronti delle aziende che si sottraggono agli obblighi legali relativi al fondo, nell’ordine, riservata l’azione penale nei casi gravi:

1.l’ammonimento;

2.la multa fino a 10'000.-- franchi;

g)l’entrata in vigore e la durata.

 

Capitale iniziale

Art. 36g[50]Al fondo è attribuita una dotazione di cassa iniziale di 6’000'000.-- di franchi versata dal Cantone nel relativo conto di bilancio.

 

Capitolo ottavo[51]

Commissione cantonale per la formazione professionale

 

Commissione cantonale per la formazione professionale

Art. 37[52]1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una commissione cantonale per la formazione professionale, comprendente in particolare rappresentanti delle OML, padronali e sindacali, e delle scuole professionali (docenti, apprendisti o studenti), con il compito, per tutto quanto riguarda il campo d’applicazione della legge, di:

a)esercitare la vigilanza sulla formazione professionale in genere;

b)pronunciarsi a titolo consultivo sulle questioni di carattere generale;

c)proporre misure di adeguamento e di riforma del sistema.

2La Commissione è organo consultivo del Consiglio di Stato anche in materia di orientamento scolastico e professionale.

 

Capitolo nono[53]

Rimedi giuridici

 

Autorità di ricorso

Art. 38[54]1Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2Contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio o in materia di conseguimento di titoli o di abilitazioni cantonali è dato reclamo all’autorità che ha emesso la decisione; la decisione su reclamo è impugnabile con ricorso al Consiglio di Stato, la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Capitolo decimo[55]

Disposizioni finali

 

Norme finali

Art. 39[56]1Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e di abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.[57]

 

 

Pubblicata nel BU 1998, 327.


[1]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[2]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[3]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[4]  Art. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 146; precedente modifica: BU 2006, 554.

[5]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[6]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[7]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[8]  Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[9]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[10]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[11]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[12]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[13]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[14]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[15]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[16]  Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[17]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[18]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[19]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[20]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[21]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[22]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[23]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[24]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[25]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[26]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[27]  Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[28]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[29]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[30]  Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[31]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[32]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[33]  Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.4.2017 - BU 2017, 39; precedente modifica: BU 2006, 554.

[34]  Titolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[35]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[36]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[37]  Lett. abrogata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.

[38]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[39]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[40]  Cpv. abrogato dalla L 6.11.2023; in vigore dal 1.2.2024 - BU 2024, 11.

[41]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[42]  Art. modificato dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246; precedente modifica: BU 2006, 554.

[43]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[44]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[45]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[46]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[47]  Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 67.

[48]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[49]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[50]  Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

[51]  Capitolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[52]  Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[53]  Capitolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[54]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 245; precedenti modifiche: BU 2006, 554; BU 2009, 27; BU 2013, 474.

[55]  Capitolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[56]  Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

[57]  Entrata in vigore: 1° settembre 1998 - BU 1998, 333.