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29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996

Regolamento

delle scuole comunali[1]

del 3 luglio 1996 (stato 1° agosto 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996,

decreta:

TITOLO I

Generalità

 

Dipartimento e denominazioni

Art. 1[2]1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.

2Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni:

a)comune, inteso anche per consorzio;

b)Municipio, inteso anche per Delegazione scolastica consortile;

c)genitore, inteso ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;[3]

d)ispettore, ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola elementare.

 

TITOLO II

Frequenza scolastica

 

Controllo della frequenza

Art. 2Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell’età prescritta frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola privata.

 

Allievi obbligati alla frequenza

Art. 3Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune, indipendentemente dal loro statuto.

 

Rinvio dell’obbligo di frequenza

Art. 4[4]1L’inizio dell’obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte dei genitori nell’interesse superiore del bambino e con il sostegno del docente del primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia.

2Se l’allievo non ha frequentato il primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia, la richiesta di rinvio dell’obbligo di frequenza dei genitori, secondo quanto previsto dal cpv. 1, deve essere sostenuta dalla direzione di istituto.

3La decisione sul rinvio dell’obbligo di frequenza spetta all’ispettorato.

 

Frequenza di allievi disabili

Art. 5Per favorire l’inserimento e la frequenza di allievi disabili in sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato mediante personale qualificato.

 

Frequenza di allievi in scuole di altri comuni

Art. 6[5]1La richiesta di frequenza della scuola dell’infanzia o della scuola elementare in altri Comuni presentata dai genitori dell’allievo è indirizzata al Municipio per iscritto e adeguatamente motivata.

2La quota stabilita dal Dipartimento per i comuni di residenza di allievi autorizzati a frequentare la scuola dell’infanzia o la scuola elementare in altri comuni, prevista dall’art. 47 cpv. 4 della legge, comprende le spese dirette causate dall’attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.

3Le disposizioni particolari in applicazione dell’art. 48 cpv. 3 della legge sono emanate dal Dipartimento.

 

Partenza di allievi

Art. 7[6]1La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio e all’ispettorato.

2La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell’allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche del luogo di destinazione.

 

Assenze degli allievi

Art. 8[7]1Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.

2Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.

3Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

 

Frequenza irregolare

Art. 9[8]1In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.

2Per gli allievi non astretti all’obbligo scolastico il Municipio può revocare l’ammissione, su richiesta della direzione di istituto.

3Negli altri casi il Municipio, nell’ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un ammonimento o una multa.

4Accertata l’impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il Municipio avverte l’autorità di protezione, informando l’ispettorato.

 

Sanzioni nei confronti degli allievi

Art. 10[9]1In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci, informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l’ispettorato.[10]

2È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.

3Sono in particolare vietati:

a)sanzioni lesive direttamente o indirettamente dell’integrità fisica e morale dell’allievo quali punizioni corporali, giudizi di valore o simili;

b)la sospensione dalla ricreazione o dalle attività didattiche;

c)l’allontanamento anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l’attività didattica;

d)l’esecuzione di compiti supplementari attinenti all’insegnamento da eseguire a domicilio.

 

Sospensione di allievi

Art. 11[11]L’eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento disciplinare, spetta all’ispettorato.

 

Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi

Art. 12[12]1Gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.[13]

2Per gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d’arrivo. La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori.[14]

3Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell’età e della formazione scolastica precedente.

4Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

 

Chiusura della scuola

Art. 131Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal Municipio:

a)in caso di pericolo;

b)in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni;

c)per motivi sanitari, su proposta del medico delegato;

d)per altri gravi motivi, con il consenso dell’ispettorato.[15]

2Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.

 

TITOLO III

Ordinamento scolastico

 

Criteri per la formazione delle sezioni

Art. 14[16]1La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia degli istituti scolastici avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo 13 allievi.

2La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti criteri:

a)per le sezioni monoclassi minimo 13, massimo 25 allievi;

b)per le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.

3Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.

 

Procedura

Art. 15[17]1Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento, tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l’ordinamento per l’anno scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine.

2Se l’ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.

 

Sezioni soggette a contributo

Art. 16[18]1Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle sezioni soggette a contributo per l’anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni.

2Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile le osservazioni del Municipio.

 

Criteri per l’assegnazione delle sezioni

Art. 17[19]Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l’assegnazione delle sezioni ai docenti dell’istituto da parte del direttore.

 

Art. 18...[20]

 

TITOLO IV

Organizzazione dell’insegnamento

Capitolo I

Materiale scolastico

 

Elenco del materiale

Art. 19[21]La Sezione delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti:

a)l’elenco del materiale che i comuni devono fornire all’istituto, alle sezioni e agli allievi;

b)il materiale che deve restare di proprietà degli allievi.

 

Spesa per il materiale

Art. 201Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.

2Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso inservibile.

 

Art. 21[22]

 

Capitolo II

Valutazione e percorso scolastico[23]

 

Art. 21a[24]

 

Valutazione alla scuola dell’infanzia

Art. 22[25]1Alla scuola dell’infanzia si procede a una valutazione per l’apprendimento, attuata prevalentemente attraverso l’osservazione continuata dell’evoluzione del bambino e la descrizione del profilo delle competenze che l’allievo sta sviluppando.

2Alla fine della scuola dell’infanzia il docente redige il profilo delle competenze dell’allievo, strumento utile anche per il passaggio alla scuola elementare; non sono previste valutazioni sommative.

3Il profilo dell’allievo è trasmesso alla famiglia; la comunicazione ai genitori è di tipo descrittivo.

 

Valutazione alla scuola elementare

Art. 22a[26]1Alla scuola elementare si procede a una valutazione per l’apprendimento durante l’anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note.

2Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso dei mezzi punti.

3La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico.

 

Variazione dei tempi di percorrenza

Art. 23[27]1A dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell’allievo, se necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con dei progetti specifici, tra i quali possono trovar posto eccezionalmente anche il rallentamento o l’accelerazione del percorso scolastico.

2Il rallentamento del percorso scolastico può avvenire nell’ambito della scuola dell’infanzia, se si ritiene indispensabile la permanenza del bambino per un ulteriore anno in quest’ordine di scuola, o alla fine di ogni anno di scuola elementare.

3L’accelerazione del percorso scolastico (salto di una classe), se si ritiene indispensabile il passaggio anticipato alla classe successiva, può essere decisa solo se a scuola sono riconosciuti evidenti bisogni di ordine pedagogico e didattico. Le classi I e V elementare devono essere in ogni caso frequentate.

4La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare. Prima di decidere egli:

a)alla scuola dell’infanzia sente il parere degli altri operatori scolastici coinvolti;

b)al termine delle classi intracicliche della scuola elementare deve ottenere la convalida da parte della direzione di istituto e discuterne preventivamente con i genitori;

c)al termine della II e della V elementare deve discuterne preventivamente con i genitori.

5La decisione sull’accelerazione del percorso scolastico spetta all’ispettorato, sentiti la direzione di istituto, il docente titolare e gli altri operatori scolastici coinvolti.

6Contro la decisione di cui al cpv. 4 è dato ricorso all’ispettorato giusta l’art. 96 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990. Contro la decisione di cui al cpv. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato giusta l’art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

7Il collegio degli ispettori definisce le procedure per la messa a punto dei progetti di cui al cpv. 1 e per giungere alle decisioni di cui ai cpv. 4 e 5.

 

Monitoraggio

Art. 24[28]Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze previste dai Piani di Studio.

 

Art. 24a[29]

 

Capitolo III

Disposizioni varie

 

Accoglienza

Art. 24b[30]1I docenti titolari della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe di scuola elementare organizzano un incontro con i nuovi allievi della sezione loro affidata e i loro genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico.

2Tutti i docenti titolari organizzano entro la fine di ottobre un incontro con i genitori degli allievi della loro classe, in forma plenaria o per gruppi.

 

Escursioni e uscite didattiche

Art. 251Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione.[31]

2Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni.

 

Art. 26...[32]

 

Sottoscrizioni, vendite, collette

Art. 27[33]È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento.

 

TITOLO V

Docenti

Capitolo I

Assunzione dei docenti

 

Procedura di concorso

Art. 28[34]1La pubblicazione dei concorsi per l’assunzione dei docenti comunali è coordinata dalla Sezione delle scuole comunali.

2La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dalla Sezione delle scuole comunali.

 

Atto di nomina o di incarico

Art. 291L’atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all’interessato con copia all’ispettorato.[35]

2Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al campo delle attività scolastiche.

 

Capitolo II

Docente di appoggio[36]

 

Docente di appoggio

Art. 30[37]1Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia. Tuttavia, qualora il numero di allievi della sezione fosse superiore a 20, vi è l’obbligo di assunzione per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico.

2Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare. Tuttavia, vi è l’obbligo di assunzione qualora il numero di allievi fosse superiore a 22 per le monoclassi o a 20 per le biclassi, come pure nelle sezioni triclassi, quadriclassi e pentaclassi.

3L’assunzione del docente di appoggio nei casi non obbligatori deve essere autorizzata dal Dipartimento e l’onere del docente di appoggio deve essere compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale d’insegnamento.

4Nei casi obbligatori, un’eventuale rinuncia totale o parziale all’assunzione del docente di appoggio deve essere autorizzata dal Dipartimento. L’istanza di rinuncia, presentata in forma scritta dal Municipio su proposta della direzione di istituto, deve comprovare che alla rinuncia non si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

5L’attività del docente di appoggio può svolgersi al massimo in due sedi e può essere complementare a quella di docente titolare a metà tempo; è pure ammesso iI cumulo con altri incarichi d’insegnamento, quali il docente di lingua e integrazione o il docente di materie speciali, fino al raggiungimento del tempo pieno.

6I Municipi possono delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio obbligatori mediante una convenzione pluriennale; la richiesta deve essere inoltrata alla Sezione delle scuole comunali entro il mese di settembre dell’anno scolastico precedente. In questi casi il Cantone fatturerà ai Comuni la quota parte secondo quanto stabilito dal decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale.

 

Requisiti

Art. 31I requisiti per l’assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.

 

Orario e compiti

Art. 32[38]L’orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all’ispettorato.

 

Responsabilità

Art. 33I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta la responsabilità generale dell’insegnamento.

 

Assenza del titolare

Art. 34In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall’art. 13 della legge.

 

TITOLO VI

Orari scolastici

 

Frequenza

Art. 35[39]Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione.

 

Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia

Art. 36Nelle scuole dell’infanzia l’attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell’autorità di nomina, tra le 11.30 e le 12.00.

 

Art. 37[40]

 

Sorveglianza prima e dopo le lezioni

Art. 38[41]La direzione di istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica.

 

Compiti di sorveglianza

Art. 391[42]

2La direzione di istituto ha la facoltà di elaborare un piano di sorveglianza delle ricreazioni che dovrà permettere la vigilanza su tutto il sedime adibito alla ricreazione per garantire la necessaria sicurezza di tutti gli allievi. In assenza di un piano di sorveglianza ogni docente è responsabile della sorveglianza della propria sezione durante la ricreazione.[43]

3Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in casi di urgenza.

4I docenti di scuola dell’infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti, di regola tra le ore 11.00 e le ore 14.00. Per la loro momentanea sostituzione, se non è disponibile personale docente, le direzioni possono affidare la gestione ad altro personale in possesso di requisiti di idoneità secondo le direttive del Collegio degli ispettori che prevedono la partecipazione obbligatoria a una specifica formazione.[44]

 

TITOLO VII

Doppio docente

 

Istituzione di sezioni affidate al doppio docente

Art. 40[45]1Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.

2La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all’ispettorato.

 

Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo

Art. 411I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo.[46]

2Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustifichino, il Municipio può concedere una deroga al termine sopra indicato.

3Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l’ispettorato.[47]

 

Mantenimento della nomina a tempo pieno

Art. 421L’autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d’impiego.

2Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all’onere di lavoro a tempo pieno sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente.[48]

3La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l’interruzione del congedo a metà tempo qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa.[49]

 

Atto di nomina

Art. 43La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante un nuovo atto di nomina.

 

Abbinamenti

Art. 44[50]Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto; essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.

 

Programmazione dell’attività scolastica

Art. 451I due docenti contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.

2[51]

3Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla direzione di istituto.[52]

 

Orario settimanale d’insegnamento

Art. 461Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell’orario settimanale d’insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un’equa distribuzione degli oneri d’insegnamento.[53]

2In casi particolari e motivati l’ispettorato può autorizzare modalità diverse.[54]

3L’orario settimanale d’insegnamento è inviato all’ispettorato prima dell’inizio dell’anno e dopo ogni eventuale modifica.[55]

 

Art. 47[56]

Art. 48[57]

 

Attività accessorie

Art. 49Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare impedimento nella ripartizione dell’orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo l’insegnamento.

 

Applicazione delle norme sul doppio docente

Art. 50Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo.

 

TITOLO VIII

Promovimento, coordinamento, vigilanza

 

Ispettorati[58]

Art. 51[59]Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno alla Sezione delle scuole comunali.

 

Organizzazione degli ispettorati

Art. 51a[60]1Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti.

2L’ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell’ispettorato, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con la Sezione delle scuole comunali, gli altri ispettorati, altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni.

3Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione di assistenti sul piano disciplinare, collaboratori o consulenti.

 

Onere di lavoro

Art. 51b[61]Al personale degli ispettorati si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.

 

Compiti degli ispettorati

Art. 52[62]1Gli ambiti di competenza degli ispettorati sono lo sviluppo, l’innovazione, il monitoraggio, la consulenza e la vigilanza del sistema delle scuole comunali.

2In generale gli ispettorati:

a)pianificano e implementano la formazione continua del personale scolastico nel rispettivo circondario, che risponda ai bisogni identificati nel territorio, basando le proposte su principi di evidenza scientifica;

b)promuovono e garantiscono le condizioni quadro, affinché ogni docente possa sperimentare gli aspetti innovativi che la formazione permette di focalizzare;

c)organizzano, sostengono e partecipano all’implementazione di pratiche didattiche innovative e alla creazione di contesti di accoglienza e di sostegno degli allievi coerenti con la politica scolastica in vigore;

d)monitorano in autonomia con ispettore e ispettori aggiunti le attività degli Istituti scolastici dei rispettivi circondari attraverso visite negli istituti e incontri con dirigenti, docenti e operatori; impartiscono se necessario gli opportuni correttivi informando se del caso Dipartimento e Municipio;

e)svolgono attività di consulenza pedagogica, didattica e in materia di politica scolastica a direzioni di istituto e autorità comunali;

f)svolgono inoltre altri compiti assegnati loro da leggi, regolamenti e direttive;

g)vigilano con ispettore e ispettore aggiunto sulla corretta applicazione di leggi, regolamenti e direttive da parte delle direzioni di istituto e delle autorità di nomina e sulla qualità degli Istituti scolastici; intervengono d’autorità nel caso di inadempienze rilevate; eseguono l’analisi della qualità degli istituti scolastici comunali.

3In caso di lamentele o controversie sull’insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli ispettorati sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso, informano il Dipartimento e il Municipio.

4Gli ispettorati hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.

 

Collegio degli ispettori

Art. 53[63]1Gli ispettori e gli ispettori aggiunti si riuniscono regolarmente in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali.[64]

2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori:

a)garantisce un costante monitoraggio e promuove l’adattamento del funzionamento della scuola;

b)istituisce gruppi d’innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone esterne, con il compito di affrontare dossier o temi specifici;

c)definisce le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli istituti scolastici;

d)elabora direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti;

e)mantiene contatti con l’istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione di suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni;

f)elabora le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione;[65]

g)definisce le modalità per l’analisi della qualità degli istituti scolastici comunali.[66]

 

Conferenza cantonale dei direttori

Art. 54[67]1I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l’autorizzazione a partecipare alle sedute della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.

2La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell’attuazione di iniziative pedagogiche.

 

Art. 55[68]

 

Commissione di circondario

a) composizione

Art. 55a[69]1È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, ispettori aggiunti, capigruppo e direttori degli istituti comunali.[70]

b) compiti

2I compiti della commissione sono in particolare i seguenti:

a)promuovere, coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale;

b)favorire iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad altre istanze;

c)definire le modalità di collaborazione per migliorare l’assistenza dei docenti e degli operatori del Servizio di sostegno;

d)proporre, preavvisare all’intenzione della Sezione delle scuole comunali o programmare attività specifiche di formazione e di aggiornamento.[71]

c) presidenza e frequenza delle riunioni

3La commissione, presieduta dall’ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.

 

Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali

Art. 561Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti di materie speciali (gestione della classe); a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni.[72]

2L’assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali può essere richiesta dall’ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito.[73]

3Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell’istituto a disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono temporaneamente affidati gli allievi.

4Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto.[74]

 

TITOLO IX

Servizi scolastici

Capitolo I

Doposcuola e scuola dell’infanzia a orario prolungato

 

Piano dei servizi[75]

Art. 57[76]Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all’ispettorato.

 

Assunzione e retribuzione degli animatori

Art. 581Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessario in ogni caso il certificato di sanità.

2Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia a orario prolungato i docenti di scuola dell’infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia.

3Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.

 

Vigilanza

Art. 59[77]La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato compete alla direzione di istituto.

 

Capitolo II

Scuola fuori sede

 

Definizione

Art. 60[78]La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali.

 

Obiettivi

Art. 61I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi:

a)favorire il processo di socializzazione degli allievi;

b)favorire la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti;

c)applicare concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria;

d)conoscere un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, naturalistiche, nonché le realizzazioni dell’uomo;

e)incrementare nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.

 

Durata

Art. 62[79]1I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.

2Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse.

 

Art. 63[80]

 

Partecipazione dei docenti

Art. 64[81]1Su richiesta scritta dell’interessato, il Municipio può dispensare per motivi di forza maggiore il docente titolare dalla scuola fuori sede.

2Per i docenti contitolari il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.

 

Frequenza degli allievi

Art. 65La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria.

 

Dispensa degli allievi

Art. 66[82]Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l’allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un’altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

 

Partecipazione finanziaria delle famiglie

Art. 66a[83]1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi per i costi di vitto e alloggio che non supera 13 franchi al giorno.

2Per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.

 

Programma

Art. 67[84]1Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all’ispettorato, corredato delle seguenti informazioni:

a)descrizione dello stabile e dei luoghi;

b)organizzazione giornaliera;

c)durata del soggiorno e date;

d)classi interessate;

e)modalità di soccorso e di pronto intervento.

2Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta.

 

Preparazione didattica

Art. 68[85]1Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell’organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede.

2Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi.

3Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.

 

Personale ausiliario e di servizio

Art. 69Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una persona idonea.

 

Norme assicurative

Art. 70Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa disposizione sia ossequiata.

 

Capitolo III

Refezioni scolastiche

 

Funzionamento

Art. 71[86]Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento.

 

Vigilanza

Art. 72[87]1La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le disposizioni sugli esercizi pubblici.

2Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli.

 

Frequenza degli allievi

Art. 73[88]1Gli allievi dell’anno facoltativo della scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione se vi sono iscritti.

2Gli allievi del primo e secondo anno obbligatorio di scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione; eventuali dispense, presentate per iscritto dai detentori dell’autorità parentale, sono accordate dalla direzione di istituto per ragioni mediche comprovate da un progetto di accoglienza individualizzato e/o per ragioni educative avallate dall’ispettorato.

3Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare regolarmente alla mensa se vi sono iscritti.

4La richiesta di dispensa di cui al capoverso 2 deve essere motivata e deve essere proposta dai genitori e/o dal docente alla direzione di istituto per iscritto; contro una decisione negativa è dato reclamo giusta l’art. 97a della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e contro la decisione su reclamo è dato ricorso giusta l’art. 92 della stessa legge.

 

Partecipazione finanziaria delle famiglie

Art. 73a[89]1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi di scuola dell’infanzia con refezione e degli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione e elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno.

2Per gli allievi di scuola dell’infanzia con refezione tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi per pasto.

3Per gli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione ed elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi, rispettivamente 6.50 franchi per pasto.

 

Requisiti del personale

Art. 74[90]1Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a)buone attitudini educative e relazionali;

b)buone condizioni di salute, accertate periodicamente;

c)disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento.

2La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all’ispettorato.

 

Capitolo IV

Servizio di sostegno pedagogico

 

Definizione e funzione

Art. 751Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un’istituzione interna alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare.

2L’attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.[91]

 

Scopi

Art. 761Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.

2Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.

 

Situazioni particolari

Art. 76a[92]1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali.

2Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

3Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali.

4Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.

 

Collaborazione dei genitori

Art. 771Scuola e famiglia collaborano nell’adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà del bambino.

2L’ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da un’adeguata informazione dei genitori.

3In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l’ispettorato decide sulle misure da adottare.[93]

 

Ripartizione regionale

Art. 78[94]Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.

 

Organizzazione dei gruppi

Art. 79[95]Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.

 

Collegio dei capigruppo

Art. 801I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali.[96]

2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo:

a)elabora le direttive concernenti l’impostazione del Servizio e le sottopone agli organi competenti;

b)stabilisce le modalità comuni di intervento degli operatori;

c)promuove approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio;

d)promuove l’aggiornamento degli operatori;[97]

e)organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola media.[98]

 

Compiti del capogruppo

Art. 81[99]1Il capogruppo collabora con l’ispettore di riferimento.

2Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni.

3In particolare:

a)ha la responsabilità generale sull’attività diagnostica, sull’ammissione e sulla dimissione degli allievi;

b)assiste i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull’attività dei membri del gruppo mediante visite e colloqui personali;

c)organizza seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo;

d)su richiesta, dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni di istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio;

e)esegue prove di maturità;

f)prende a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari;

g)cura le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le situazioni che esulano dalle competenze del Servizio;

h)esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.

4I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative cantonali.

 

Compiti del logopedista e dello psicomotricista

Art. 821Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio.

2In particolare:

a)esaminano gli allievi segnalati;

b)allestiscono i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’intervento e ne assumono l’attuazione;

c)mantengono regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate;

d)sottopongono al capogruppo proposte sull’assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno pedagogico, per la parte relativa ai loro interventi;

e)…;[100]

f)sono responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al termine dell’obbligo scolastico;[101]

g)partecipano alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette dalle istanze competenti.

 

Compiti del docente di sostegno pedagogico

Art. 831Il docente di sostegno pedagogico svolge un’attività di sostegno indiretto agli allievi a livello di istituto e per il tramite del docente titolare.[102]

2Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare.[103]

3In particolare:

a)collabora con i docenti titolari nell’interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca di soluzioni pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei progetti pedagogici e nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio;

b)conserva la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato il primo anno di scuola media;

c)partecipa alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse dalle istanze competenti.

 

Art. 84[104]

Art. 85[105]

 

Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti

Art. 85a[106] 1Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.

2Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

 

Onere di lavoro delle altre figure professionali

Art. 85b[107] Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.

 

Art. 86[108]

 

Fabbisogno e organizzazione[109]

Art. 87[110]1Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri:

a)docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni;

b)logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale;

c)psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale.

2La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio.

 

Art. 88-90[111]

Art. 91...[112]

 

Capitolo V

Trasporti scolastici

 

Generalità

Art. 92I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull’idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.

 

Responsabilità e vigilanza[113]

Art. 93[114]1La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto.

2Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto.

 

Partecipazione finanziaria delle famiglie

Art. 93a[115] 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola.

2Tale partecipazione finanziaria non può superare il 40% del valore dell’abbonamento a carico del Comune.

 

TITOLO X

Attestati scolastici

 

Documenti scolastici

Art. 94[116]1Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante:

a)le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l’anno;

b)l’assegnazione delle note, trasmessa alla fine dell’anno scolastico.

2I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettorato dietro versamento di una tassa di 50 franchi.

 

Documentazione[117]

Art. 95[118]1Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno.

2Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto.

 

TITOLO XI

Spazi scolastici e arredamento

 

Spazi all’aperto

Art. 96Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l’educazione fisica e le attività di movimento.

 

Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi

Art. 971Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le condizioni igieniche.

2Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati.

3La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.[119]

4Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.

 

Albo della scuola

Art. 98[120]All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.

 

Arredamento e materiale didattico

Art. 99[121]1I comuni mettono a disposizione l’arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto.

2

 

Conservazione dei materiali

Art. 100[122] 1I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell’arredamento.

2Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio.

 

TITOLO XII

Norme transitorie, abrogative e finali

 

Norma transitoria

Art. 101[123] Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni a causa della pandemia COVID-19, in deroga all’art. 23, il passaggio del ciclo non necessita del raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta comunque al docente.

 

Entrata in vigore

Art. 102Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 1996/97.

 

 

Disposizione transitoria della modifica del 10 marzo 2021[124]

1Nella fase di assunzione dei nuovi docenti di appoggio obbligatori, per ogni anno scolastico di transizione, il Consiglio di Stato decide mediante decreto esecutivo il numero di allievi per sezione di scuola dell’infanzia e di scuola elementare al di là del quale è obbligatoria l’assunzione di un docente di appoggio e la corrispondente diminuzione della riduzione lineare dei contributi di cui all’art. 79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti di scuola dell’infanzia di cui all’art. 39 cpv. 4 possono usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti se le direzioni di istituto sono in grado di organizzare la loro sostituzione momentanea, ritenuto che le stesse direzioni si adoperano per raggiungere lo scopo prefissato da questa norma.

3La disposizione di cui al capoverso 2 si applica fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso.

 

 

Allegato

 

Norme abrogative

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

-regolamento per le scuole obbligatorie, del 24 luglio 1959

-regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975

-regolamento sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984

-regolamento sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984

-regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola elementare, del 19 aprile 1989

-regolamento dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno 1993

-RG n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente l’insegnamento delle attività creative

-RG n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari

 

 

Pubblicato nel BU 1996, 195.


[1]  Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372 e 422.

[2]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[3]  Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.

[4]  Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277; BU 2015, 279.

[5]  Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.

[6]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[7]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000, 206; BU 2012, 277.

[8]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[9]  Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[10]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[11]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[12]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277; BU 2015, 279.

[13]  Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.

[14]  Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.

[15]  Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[16]  Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2015, 279.

[17]  Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

[18]  Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015, 279.

[19]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.

[20]  Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[21]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001, 369.

[22]  Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[23]  Titolo modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015, 279.

[24]  Art. abrogato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015, 279.

[25]  Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedenti modifiche: BU 2012, 277; BU 2015, 279.

[26]  Art. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88.

[27]  Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015, 279.

[28]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[29]  Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[30]  Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.

[31]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[32]  Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

[33]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[34]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2003, 372; BU 2015, 279.

[35]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[36]  Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[37]  Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90; precedenti modifiche: BU 2015, 279, 355 e 453; BU 2017, 463.

[38]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[39]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[40]  Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[41]  Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.

[42]  Cpv. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.

[43]  Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2012, 277; BU 2015, 279.

[44]  Cpv. modificato dal R 22.5.2024; in vigore dal 1.8.2024 - BU 2024, 135; precedente modifica: BU 2021, 90.

[45]  Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001, 367.

[46]  Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[47]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[48]  Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[49]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[50]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[51]  Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[52]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[53]  Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003, 372.

[54]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[55]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[56]  Art. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277.

[57]  Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[58]  Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[59]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

[60]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

[61]  Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[62]  Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015, 279.

[63]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

[64]  Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.

[65]  Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.

[66]  Lett. introdotta dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.

[67]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[68]  Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[69]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

[70]  Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.

[71]  Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[72]  Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.

[73]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[74]  Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.

[75]  Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[76]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[77]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[78]  Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[79]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[80]  Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 367.

[81]  Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedente modifica: BU 2012, 277.

[82]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[83]  Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.

[84]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[85]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

[86]  Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

[87]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[88]  Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015, 279.

[89]  Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.

[90]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

[91]  Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[92]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[93]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[94]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[95]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[96]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001, 367.

[97]  Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

[98]  Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[99]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

[100]  Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[101]  Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[102]  Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

[103]  Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

[104]  Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 367.

[105]  Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[106]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[107]  Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67; precedenti modifiche: BU 2012, 277; BU 2014, 472; BU 2015, 279.

[108]  Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[109]  Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[110]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

[111]  Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[112]  Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

[113]  Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[114]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009, 310; BU 2012, 277.

[115]  Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.

[116]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277.

[117]  Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[118]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[119]  Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[120]  Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

[121]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

[122]  Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

[123]  Art. reintrodotto dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 178; precedente modifica: BU 2012, 277.

[124]  Disposizione transitoria modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2021, 90.