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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSISE)

Legge

sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare

(LSISE)[1]

(del 7 febbraio 1996)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 25 ottobre 1994 n. 4321 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 gennaio 1996 n. 4321 R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo I

Finalità e principi generali[2]

 

Scopo

Art. 11Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge della scuola, la scuola dell’infanzia e la scuola elementare favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive.

2La scuola dell’infanzia e la scuola elementare agiscono nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi.

3La scuola elementare prosegue l’opera educativa svolta dalla scuola dell’infanzia; essa si propone inoltre di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere.

4Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità specifiche al proprio ruolo.

 

Scuola e contesto locale

Art. 2La scuola dell’infanzia e la scuola elementare instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.

 

Art. 3-6[3]

 

Capitolo II

Assunzione del personale scolastico

 

Organo competente

Art. 7[4]1Ai Municipi e alle Delegazioni scolastiche (di seguito Municipi) compete la nomina e l’incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti.

2La nomina e l’incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

3La nomina e l’incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell’ispettorato e preavviso del direttore, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell’ispettorato.

 

Norme per l’assunzione

Art. 8[5]1Le norme per l’assunzione dei docenti delle scuole dell’infanzia ed elementari sono contenute nella legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l’incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

 

Concorso

Art. 9[6]1Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2Il bando di concorso può contemplare compiti particolari per i docenti, limitatamente agli ambiti previsti dalla presente legge.

3Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all’ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione.

4In caso di mancata approvazione, il bando è rinviato all’autorità di nomina per le modifiche richieste.

5Contro la decisione dell’ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

6Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal Regolamento.

 

Nomina

Art. 10[7]1La nomina può aver luogo:

a)per i docenti titolari: a tempo pieno;

b)per i docenti contitolari: a metà tempo;

c)per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;

d)per i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

2L’atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall’ispettorato.

3

4Le disposizioni concernenti il rapporto d’impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

5La sede di servizio dei docenti nominati operanti in più comuni convenzionati è stabilita nella convenzione.

 

Incarico

Art. 111L’incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. [8]

2L’incarico durante l’anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

 

Art. 12...[9]

 

Supplenze

Art. 13[10]1Per le assenze dei docenti si ricorre, in linea di principio, a un supplente, la cui designazione spetta al Municipio.

2Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.

 

TITOLO II

La scuola dell’infanzia

Capitolo I

Organizzazione

 

Età e obbligo di frequenza[11]

Art. 14[12]La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti all’obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

 

Formazione delle sezioni

Art. 15Le sezioni di scuola dell’infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

 

Numero di allievi per sezione

Art. 161Le sezioni di scuola dell’infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.[13]

3I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.[14]

 

Art. 16a[15]

 

Docenti di appoggio

Art. 17[16]1Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.

2Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l’anno scolastico. Un’eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

3Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest’ultimo la loro quota parte delle spese.

4Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

 

Capitolo II

Frequenza della scuola

 

Ammissione e frequenza

Art. 18[17]1Sono ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all’apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d’età.[18]

2L’iscrizione avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico.

3Eccezioni all’ammissione dei bambini di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.

4...

5...

 

Iscrizioni e ammissioni durante l’anno scolastico

Art. 191L’iscrizione durante l’anno scolastico è riservata ai bambini provenienti da altri comuni, cantoni e nazioni.

2...[19]

3I bambini di 3 anni sono ammessi solo se hanno già iniziato la frequenza in altre sedi.

4L’ammissione dei bambini di tre anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.[20]

 

Frequenza in altri comuni

Art. 20[21]1I comuni che non dispongono di una scuola dell’infanzia o di posti sufficienti nelle loro strutture devono favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

2

3I criteri indicati all’art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell’infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

 

Recupero di uno o più anni

Art. 20a[22]Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell’infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.

 

Capitolo III

Orari e programmi d’insegnamento

 

Orario scolastico degli allievi

Art. 21[23]1

2L’orario settimanale è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25 ore e 15 minuti nelle sedi senza refezione.

3L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall’ispettorato.

 

Piano di studio[24]

Art. 22[25]Il piano di studio per la scuola dell’infanzia stabilisce segnatamente i principi generali dell’impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

 

TITOLO III

La scuola elementare

Capitolo I

Organizzazione

 

Durata e cicli di studio

Art. 23La scuola elementare comprende cinque classi di un anno ciascuna e si suddivide in:

a)un primo ciclo, per le prime due classi;

b)un secondo ciclo, per le tre classi successive.

 

Numero di allievi per sezione

Art. 241Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.[26]

3I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.[27]

4Il Regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi e le pluriclassi.

 

Docenti di appoggio[28]

Art. 25[29]1Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

2Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l’anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un’eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

3Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest’ultimo la loro quota parte delle spese.

4Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

 

Capitolo II

Frequenza della scuola

 

Obbligo di frequenza

Art. 26[30]Le norme inerenti all’obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

 

Promozioni

Art. 27Il Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli allievi alla classe successiva e le condizioni richieste per accedere alla scuola media.

 

Recupero di uno o più anni

Art. 28[31]Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.

 

Assegnazione della classe

Art. 29[32]Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal direttore.

 

Capitolo III

Orari e piano di studio[33]

 

Orario scolastico degli allievi

Art. 30[34]1

2L’orario settimanale è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.

3L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall’ispettorato.

 

Piano di studio[35]

Art. 31[36]Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali dell’impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

 

Materie speciali

Art. 32[37]1L’educazione fisica e l’educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.[38]

2L’insegnamento delle arti plastiche è impartito da un docente con preparazione specifica.[39]

3I Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l’insegnamento dell’educazione fisica e dell’educazione musicale.

 

TITOLO IV

Servizi scolastici

Capitolo I

Servizi educativi

 

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 33[40]1Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

a)capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;

b)docenti di sostegno pedagogico;

c)logopedisti;

d)psicomotricisti;

e)altre figure professionali, secondo necessità.

a) assunzione del personale

2Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso.

b) organizzazione

3Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

 

Doposcuola

Art. 341Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

2Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il Municipio istituisce il doposcuola.

3Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

 

Scuola dell’infanzia a orario prolungato

Art. 351La scuola dell’infanzia a orario prolungato è un servizio socio-educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

2Per rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, il Municipio istituisce sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato.

3Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

 

Capitolo II

Servizi organizzativi

 

Trasporti scolastici

Art. 361I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi.

2In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l’organizzazione.

 

Refezioni scolastiche

Art. 371I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell’infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari.[41]

2Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un’adeguata possibilità di refezione.

3Nelle scuole dell’infanzia la refezione è parte integrante dell’attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.[42]

3bisLa refezione alla scuola dell’infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l’anno facoltativo.[43]

4Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.[44]

 

Periodi di scuola fuori sede

Art. 38I Municipi possono organizzare periodi di scuola fuori sede.

 

Oneri finanziari

Art. 391Le spese per le refezioni, i trasporti scolastici e la scuola fuori sede sono a carico dei comuni e dei consorzi.

2Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

 

TITOLO V

Competenze dei comuni e dei consorzi

Capitolo I

Costituzione degli istituti ed edilizia scolastica

 

Istituti scolastici[45]

Art. 40[46]1I Municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell’infanzia e scuola elementare, sulla base delle disposizioni legali ed esecutive.

2L’istituzione e/o la soppressione di istituti scolastici comunali deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

 

Edifici scolastici e mezzi per l’insegnamento

Art. 41I comuni e i consorzi mettono a disposizione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l’arredamento e i materiali didattici necessari.

 

Scuola speciale e servizi specialistici

Art. 42I Municipi collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici.

 

Art. 43[47]

 

Consulenza in materia di edilizia scolastica

Art. 43a[48]In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.

 

Obbligo di costruzione, di riattazione, di miglioria

Art. 44In caso di necessità, il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni e ai consorzi la costruzione, la riattazione o l’ampliamento di edifici scolastici come pure interventi di miglioria.

 

Capitolo II

Garanzia e luogo di frequenza[49]

 

Garanzia di frequenza[50]

Art. 45I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

 

Allievi residenti in comuni sprovvisti di sede scolastica

Art. 461Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l’istituzione di una scuola dell’infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune o di un consorzio vicino: in tal caso fra i due enti è stipulata una convenzione.

2Nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.

 

Luogo di frequenza[51]

Art. 47[52]1Gli allievi delle scuole dell’infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

2I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni.

3Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

4Il comune di residenza è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.

 

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

Art. 481I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell’infanzia e la scuola elementare del comune di residenza.

2In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.

3I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell’infanzia ed elementari.[53]

 

Capitolo III[54]

Collaborazione nella formazione dei docenti

 

Pratica professionale[55]

Art. 48a[56]1I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

2La SUPSI può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.

 

Capitolo IV[57]

Ordinamento

 

Formazione delle sezioni

Art. 48b[58]1I Municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare dei loro istituti (ordinamento) nei limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono pure se affidare le sezioni ad un docente o a due docenti contitolari.

2Le decisioni di cui al cpv. 1 devono essere comunicate al Dipartimento; il regolamento definisce la procedura.

3Il Consiglio di Stato, se le disposizioni vigenti non sono rispettate, può imporre delle modifiche all’ordinamento su richiesta del Dipartimento; se necessario esso può pure limitare il numero di sezioni con docenti contitolari.

 

Sezioni soggette a contributo

Art. 48c[59]Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare di ciascun istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul numero di allievi per sezione.

 

TITOLO VI

Promovimento, coordinamento, vigilanza

Capitolo I

Operatori e organi scolastici cantonali

 

Denominazione

Art. 49[60]1Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza:

a)gli ispettorati e il collegio degli ispettori;[61]

b)i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza;

c)i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio.

2Le competenze sono definite dal Regolamento.

 

Capitolo II

Organi scolastici comunali

 

Denominazione

Art. 50Sono organi scolastici comunali e consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza:

a)il Municipio;

b)…;[62]

c)la direzione dell’istituto.

 

Compiti dei Municipi

Art. 511I Municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell’infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

2I Municipi vigilano in particolare:

a)sulla frequenza degli allievi;

b)sul rispetto degli orari scolastici;

c)sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;

d)sulle refezioni e sui trasporti;

e)sull’igiene e sulla pulizia dei locali;

f)sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.

 

Commissione scolastica

a) istituzione

Art. 52[63]1Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 51, i Municipi possono avvalersi di una Commissione scolastica.

b) composizione

2La Commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del comune o del consorzio.

3I membri della direzione e i docenti dell’istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

c) compiti

4Oltre a quanto stabilito dall’art. 51, la Commissione scolastica, dove esiste, esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici e, tenuto conto del rapporto dell’ispettorato e del preavviso della direzione della scuola, può essere chiamata a formulare al Municipio il preavviso per l’assunzione dei docenti e del personale di direzione.

 

Visita alle scuole

Art. 531I membri dei Municipi e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare.

2Essi non hanno competenza sull’insegnamento.

 

Direzione degli istituti

Art. 54[64]1I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.[65]

2Il Municipio ha la facoltà di assegnare altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al cpv. 1.

3I direttori si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l’esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

 

TITOLO VII

Norme finali e abrogative

 

Denominazioni

Art. 55Le denominazioni utilizzate nella presente legge che si riferiscono a persone si intendono al maschile e al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

 

Dati personali

Art. 56Nell’ambito delle loro funzioni e per finalità di ordine scolastico, gli organi scolastici cantonali, comunali e consortili possono raccogliere dati personali concernenti allievi, docenti e genitori e trasmetterli alle autorità interessate.

 

Art. 57[66]

 

Entrata in vigore

Art. 58Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[67]

 

 

Norma transitoria

BU 2011, 580 (19 ottobre 2011)

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 33 e dal potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico - quota parte comunale - è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per il 2012 e per gli anni seguenti, per il 2013 e per gli anni seguenti, per il 2014 e per gli anni seguenti, per il 2015 e per gli anni seguenti, per il 2016 e per gli anni seguenti.

 

 

Norma transitoria

BU 2011, 653 (7 novembre 2011)

In deroga all’art. 18 cpv. 1 l’ammissione dei bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 luglio è così disciplinata:

a)nell’anno scolastico 2012/13 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine novembre;

b)nell’anno scolastico 2013/14 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine ottobre.

 

 

Norma transitoria

BU 2013, 357 (20 giugno 2013)

Fino al 31 agosto 2015, per i comuni e i consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione in base alle modalità definite dalla legge della scuola, rimangono in vigore l’art. 7 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3 e l’art. 54 cpv. 1 della vigente legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.

 

 

Norma transitoria

BU 2014, 159 (29 gennaio 2014)

I disposti dell’art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013.

 

 

Norma transitoria

BU 2020, 347 (22 settembre 2020)

Le modifiche degli art. 17 e 25 si applicano a partire dall’anno scolastico 2021/2022. Il Dipartimento stabilisce l’entrata in vigore graduale di quanto disposto agli art. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 in base al numero di docenti disponibili.

Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, previsa consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all’applica­zione dell’art. 37:

sull’avanzamento nella generalizzazione dell’offerta di refezioni e mense nelle scuole comunali;

sull’avanzamento nell’implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa meridiana dei docenti.

 

 

Pubblicata nel BU 1996, 123.


[1]  Titolo modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.

[2]  Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[3]  Art. abrogati dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[4]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2013, 357; BU 2016, 69.

[5]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2004, 451.

[6]  Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[7]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[8]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[9]  Art. abrogato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 5.

[10]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[11]  Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 653.

[12]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

[13]  Cpv. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[14]  Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.

[15]  Art. abrogato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedenti modifiche: BU 2015, 315; BU 2016, 69.

[16]  Art. reintrodotto dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedente modifica: BU 2016, 246.

[17]  Art. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245; precedente modifica: BU 2002, 9.

[18]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2011, 653.

[19]  Cpv. abrogato dalla L 22.2.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245.

[20]  Cpv. modificato dalla L 8.10.2001; in vigore dal 1.2.2002 - BU 2002, 9.

[21]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 245.

[22]  Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[23]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

[24]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2011, 653.

[25]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2011, 653.

[26]  Cpv. modificao dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[27]  Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.

[28]  Nota marginale introdotta dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[29]  Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[30]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[31]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[32]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[33]  Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[34]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[35]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[36]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

[37]  Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2010, 5.

[38]  Cpv. modificato dalla L 28.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 301.

[39]  Cpv. modificato dalla L 28.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 301; precedente modifica: BU 2016, 246.

[40]  Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 580.

[41]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[42]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[43]  Cpv. introdotto dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.

[44]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[45]  Nota marginale modificata dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[46]  Art. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[47]  Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 159; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2014, 13.

[48]  Art. introdotto dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 245.

[49]  Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[50]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[51]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[52]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[53]  Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[54]  Capitolo introdotto dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203.

[55]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[56]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2009, 203.

[57]  Capitolo introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[58]  Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[59]  Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[60]  Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2004, 451.

[61]  Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[62]  Lett. abrogata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[63]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2013, 357.

[64]  Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357.

[65]  Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[66]  Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[67]  Entrata in vigore: 1° giugno 1996 - BU 1996, 132.