DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

225

400.250

< >
 : Convenzione sull’ organizzazione dell’ insegnamento religioso e sullo statuto dell’ insegnante di religione - 10 febbraio 1993

 

Convenzione

sull’organizzazione dell’insegnamento religioso

e sullo statuto dell’insegnante di religione

(del 20 aprile 2017)

 

richiamato l’art. 23 cpv. 6 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

fra il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, da una parte, l’Ordinario della Diocesi di Lugano e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (detti in seguito Autorità ecclesiastiche), dall’altra

 

si conviene quanto segue,

 

Campo di applicazione

Art. 1La presente convenzione si applica ai seguenti gradi e ordini di scuola:

Scuola elementare,

Scuola media,

Scuole speciali,

Scuole medie superiori,

Scuole professionali a tempo pieno.

 

Designazione dei docenti

Art. 21I docenti di religione cattolica sono designati dall’Ordinario della Diocesi di Lugano (detto in seguito Ordinario); nelle scuole elementari l’insegnamento è attribuito al parroco (o amministratore parrocchiale) oppure a una persona da lui designata.

2I docenti di religione evangelica sono designati dal Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (detto in seguito Consiglio sinodale).

3La designazione è comunicata al Consiglio di Stato per le scuole cantonali, ai Municipi per le scuole comunali e alle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

 

Supplenze

Art. 31In caso di assenza di un docente di religione si applica in linea di principio lo speciale regolamento previsto dall’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

2Dovendo far capo a un supplente esterno l’autorità o l’organo scolastico competente lo sceglie in un elenco di supplenti disponibili che le Autorità ecclesiastiche trasmettono a tutte le direzioni e agli ispettorati all’inizio dell’anno scolastico.

3Ai docenti di religione delle scuole cantonali incombono gli obblighi di supplenza che la legge prescrive per tutti gli altri docenti (art. 82 LORD).

 

Assegnazione delle classi

Art. 4L’assegnazione delle classi avviene secondo l’art. 35 lett. i) della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

 

Programmi d’insegnamento

Art. 5I programmi dell’insegnamento religioso definiti dalle Autorità ecclesiastiche sono pubblicati nei piani di studio dei vari gradi e ordini di scuola.

 

Libri di testo e materiale scolastico

Art. 61I libri di testo e il materiale scolastico per le scuole dell’obbligo, stabiliti dalle Autorità ecclesiastiche tenendo conto dei crediti stanziati, sono a carico dell’ente pubblico.

2Sono pure a carico dell’ente pubblico i libri di religione delle biblioteche scolastiche, scelti secondo le competenze e le procedure vigenti nei singoli istituti.

3L’elenco dei libri di testo per le scuole dell’obbligo è presentato al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport entro il mese di marzo per l’anno scolastico successivo; all’interno dei singoli istituti i docenti scelgono i testi in base all’elenco.

 

Formazione delle classi

Art. 71L’insegnamento religioso viene impartito di regola nelle normali classi dell’istituto.

2La direzione dell’istituto può riunire gli allievi di diverse classi in base a criteri concordati fra il Dipartimento e le Autorità ecclesiastiche; nelle scuole cantonali la riunione ha luogo, di regola, fra classi dello stesso corso.

3In caso di contestazione sugli abbinamenti la decisione spetta al Dipartimento in accordo con le Autorità ecclesiastiche.

4Il Dipartimento, l’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso scolastico e il Consiglio sinodale possono concordare altre soluzioni, purché sia assicurata a tutti gli iscritti la possibilità di frequenza.

 

Collocazione delle lezioni di religione

Art. 8L’insegnamento religioso viene impartito in ragione di un’ora-lezione la settimana inserita nell’orario scolastico settimanale sulla base dei criteri applicati alle lezioni e ai docenti delle altre materie.

 

Accertamento della frequenza

Art. 91La dichiarazione di frequenza dell’insegnamento religioso avviene annualmente per iscritto, mediante apposito formulario che le direzioni degli istituti provvedono a diramare e a raccogliere.

2Il modello di formulario, valido per tutti i gradi e ordini di scuola, è allegato alla presente convenzione.

 

Modalità di frequenza

Art. 101Chi s’iscrive alle lezioni di religione è tenuto a frequentarle durante tutto l’anno, riservato il cpv. 2.

2In ossequio all’art. 15 della Costituzione federale, la rinuncia può essere dichiarata anche nel corso dell’anno scolastico con comunicazione scritta alla direzione dell’istituto.

3La frequenza dell’ora di religione può essere dichiarata anche nel corso dell’anno scolastico con comunicazione scritta alla direzione dell’istituto.

 

Vigilanza didattica

Art. 111La vigilanza didattica sull’insegnamento della religione cattolica è assicurata dall’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso scolastico coadiuvato da esperti.

2La vigilanza didattica sull’insegnamento della religione evangelica è assicurata dalla Commissione per l’insegnamento religioso scolastico.

3I compiti di questi organi sono analoghi a quelli che le leggi attribuiscono agli organi di vigilanza per l’insegnamento delle altre materie.

4Sono riservate le competenze delle direzioni scolastiche in materia di vigilanza scolastica generale.

5In materia di vigilanza le parti contraenti o i loro organi promuovono all’occorrenza i necessari contatti.

 

Requisiti di assunzione

Art. 121Per l’insegnamento della religione cattolica nei diversi gradi e ordini di scuola sono ritenuti validi i seguenti titoli di studio:

a)per le scuole elementari e per le scuole speciali:

1.la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;

2.il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;

3.la licenza in scienze religiose;

4.la licenza accademica con teologia come seconda o terza materia;

5.il diploma di fine studi teologici;

6.il diploma diocesano di catechesi, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente;

7.il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe.

b)per le scuole medie:

1.la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;

2.il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;

3.il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe.

c)per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:

1.la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;

2.il master in teologia o scienze religiose.

2Per l’insegnamento della religione evangelica nei diversi gradi e ordini di scuola sono ritenuti validi i seguenti titoli di studio:

a)per le scuole elementari e per le scuole speciali:

1.la licenza o il dottorato in teologia;

2.il diploma in teologia;

3.il diploma di catechesi rilasciato da istituti di catechesi svizzeri riconosciuti dalla Federazione delle Chiese evangeliche svizzere;

4.il diploma di catechesi rilasciato dalla Chiesa evangelica riformata nel Ticino, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente.

b)per le scuole medie e per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:

1.la licenza o il dottorato in teologia;

2.l’abilitazione all’insegnamento della religione nelle scuole medie e medie superiori rilasciata da una facoltà universitaria di teologia o di storia delle religioni.

3In difetto di candidati in possesso dei titoli richiesti possono essere assunti candidati in possesso di altri titoli giudicati idonei da rappresentanti del Dipartimento e dalle Autorità ecclesiastiche.

 

Abilitazione all’insegnamento

Art. 13I docenti di religione devono essere abilitati secondo le modalità previste dalle Autorità ecclesiastiche in collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

 

Procedura di assunzione: concorso

Art. 14L’assunzione dei docenti di religione nelle scuole cantonali avviene tramite concorso pubblicato dalle Autorità ecclesiastiche sugli organi ufficiali delle rispettive Chiese e sul Foglio ufficiale.

 

Prova di ammissione

Art. 151I candidati all’insegnamento religioso nelle scuole secondarie cantonali sottostanno ad una prova di ammissione.

2Per ciascuna confessione e per ciascun settore scolastico è designata una commissione che presiede alla prova di ammissione e che è composta di tre membri, precisamente:

a.di un rappresentante dello Stato (di regola un direttore d’istituto);

b.di due rappresentanti dell’Autorità ecclesiastica.

3Le prove di ammissione sono organizzate nelle scuole dal Dipartimento con la collaborazione delle Autorità ecclesiastiche.

 

Modalità di assunzione

Art. 161Il rapporto d’impiego dei docenti di religione è stabilito unicamente nella forma dell’incarico annuale.

2I rapporti fra i docenti di religione e le rispettive Autorità ecclesiastiche sono regolati in forma separata.

 

Classificazione in organico e stipendio

Art. 171Per i docenti di religione delle scuole cantonali valgono le classificazioni d’organico e le condizioni di stipendio applicate ai docenti dello stesso grado e ordine di scuola.

2Per i docenti di religione delle scuole comunali e consortili e per i loro supplenti la questione è regolata a livello locale.

 

Previdenze sociali

Art. 181Ai docenti di religione delle scuole cantonali si applicano, con i relativi obblighi e diritti, le previdenze sociali previste per i dipendenti dello Stato, tranne nel caso di cessazione del rapporto d’impiego per motivi derivanti dall’esclusiva competenza delle Autorità ecclesiastiche.

2Ai docenti di religione delle scuole comunali e consortili si applicano i combinati cpv. 1 del presente articolo e cpv. 2 dell’articolo precedente.

 

Onere d’insegnamento

Art. 19I docenti di religione hanno un onere d’insegnamento uguale a quello dei docenti di materie speciali secondo gli art. 78-81 LORD.

 

Partecipazione agli organi d’istituto

Art. 201In materia di partecipazione agli organi d’istituto i docenti di religione hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli altri docenti.

2Al consiglio di classe i docenti di religione partecipano allo stesso titolo dei docenti di materie obbligatorie, se non diversamente previsto nei vari regolamenti.

 

Doveri di servizio

Art. 21Il docente di religione ha gli stessi doveri che il cap. VII LORD (art. da 22 a 31a) prescrive per i docenti in genere.

 

Occupazioni accessorie

Art. 221L’autorizzazione all’esercizio di un’occupazione accessoria segue le disposizioni dell’art. 26 LORD.

2L’attività pastorale non è considerata occupazione accessoria.

 

 

 

Inchiesta amministrativa

Art. 231L’inchiesta nei confronti di un docente di religione è aperta dal Consiglio di Stato sentite le Autorità ecclesiastiche.

2L’inchiesta è condotta da una commissione mista.

 

Sospensione provvisionale

Art. 24Riservata la competenza decisionale delle autorità cantonali e comunali di cui all’art. 38 LORD, la sospensione provvisionale nei confronti dei docenti di religione avviene sentite le Autorità ecclesiastiche.

 

Sanzioni disciplinari

Art. 25Fanno stato le disposizioni dell’art. 32 e segg. LORD.

 

Diritti

Art. 26Il docente di religione ha gli stessi diritti che il cap. IX LORD (art. da 40 a 53) riconosce ai docenti in genere.

 

Aggiornamento

Art. 27Con le precisazioni di cui agli articoli seguenti, ai docenti di religione si applica la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990.

 

Funzione delle Autorità ecclesiastiche

Art. 28In quanto organizzino corsi di aggiornamento le Autorità ecclesiastiche sono considerate enti di formazione ai sensi dell’art. 8 della legge sulla formazione continua dei docenti.

 

Carattere delle attività d’aggiornamento

Art. 29Per i docenti di religione l’obbligatorietà o la facoltatività delle attività è stabilita di comune accordo tra gli uffici competenti e le Autorità ecclesiastiche.

 

Condizioni di partecipazione

Art. 30Valgono le disposizioni di cui all’art. 10 della legge sulla formazione continua dei docenti.

 

Congedo d’aggiornamento

Art. 31Per l’ottenimento di un congedo di aggiornamento valgono i requisiti dell’art. 15 della legge sulla formazione continua dei docenti.

 

Docenti dei corsi d’aggiornamento

Art. 321In materia di dottrina i docenti dei corsi d’aggiornamento sono designati dalle Autorità ecclesiastiche.

2In materia psicopedagogica i docenti dei corsi di aggiornamento sono designati dall’ufficio competente o dalle Autorità ecclesiastiche o da entrambe le parti per accordo.

 

Rapporti di collaborazione

Art. 33Al di là di quanto previsto dalla presente convenzione le parti contraenti e i loro organi si impegnano a promuovere e a mantenere reciproci contatti informativi e funzionali.

 

Diritto suppletorio

Art. 34In materia di rapporto d’impiego, per quanto non previsto dalla presente convenzione fanno stato le norme che la LORD prevede per i docenti.

 

Modificazione

Art. 35La presente convenzione può essere modificata con il consenso delle parti contraenti.

 

Entrata in vigore e pubblicazione

Art. 361La presente convenzione entra in vigore con l’anno scolastico 2017/2018 e si applica pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.

2Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Per il Consiglio di Stato

 

Il Presidente: Manuele BertoliIl Cancelliere: Arnoldo Coduri

 

Bellinzona, 12 aprile 2017

 

Per la Diocesi di Lugano

 

L’Ordinario, Valerio Lazzeri

 

Lugano, 20 aprile 2017

 

Per il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

 

Il Presidente: Tobias Ulbrich

 

Lugano, 20 aprile 2017

 

 

ALLEGATO

(art. 9)

 

 

Scuola ……………………………………… di  ………………………………………

 

Anno scolastico…..………….

 

Insegnamento della religione nella scuola

 

Dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990:

 

Art. 231L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell’art. 15 Costituzione federale.

2La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.

(...)

 

Decisione dei genitori, rispettivamente degli allievi e delle allieve,

in merito alla frequenza delle lezioni di religione

 

1. Generalità dell’allievo/a

    Cognome …………………………….Nome ………………………………

    Autorità parentale ……………………..Data di nascita ………………………

    Domicilio……………………………………………………………………………...

    NPA         Località                            Via e no.                                    

 

2. Decisione in merito all’insegnamento religioso

    L’allievo/a:

    □  frequenta le lezioni di religione cattolica

    □  frequenta le lezioni di religione evangelica

    □  non frequenta alcuna lezione di religione

 

 

Data:L’autorità parentale o l’allievo/a se ha compiuto i 16 anni:

 

………………………………………………………………………………..

 

 

Visto della direzione …………………………………………………………………….

 

 

N.B. L’occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui un allievo non partecipa viene regolata dagli istituti in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali competenti.

 

Il presente modulo è da consegnare alla direzione dell’istituto al momento dell’iscrizione o al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione.

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 113.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 25 aprile 2017 - BU 2017, 113.