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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996

Regolamento

sulle supplenze dei docenti

del 13 febbraio 1996 (stato 17 febbraio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 11Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.

2Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.

 

Supplenza interna

Art. 21Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

2Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

 

Criteri di scelta

Art. 31Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.

2A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.[1]

3La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.

4Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.[2]

 

Competenza

Art. 41L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.

2Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art. 3.[3]

 

Retribuzione

Art. 51I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:

a)1'330 franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione;

b)1'535 franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa tariffa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli educatori (scuola media);

c)1’652 franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali);[4]

d)1'710 franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con bachelor o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli psicopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di musica strumentale (scuole medie superiori);[5]

e)1'863 franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor o master.[6]

2La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.

 

Diritto suppletorio e incarico

Art. 6[7]1Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.

2Nel caso di supplenze continuate dello stesso docente superiori a 16 settimane, il rapporto d’impiego, a partire dalla 17a settimana, è trasformato dall’autorità di nomina in rapporto di incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso. Le prime 16 settimane mantengono forma di supplenza a tutti gli effetti.[8]

3Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.

 

Norme finali

Art. 71Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.

2Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.

 

 

Pubblicato nel BU 1996, 59.


[1]  Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

[2]  Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

[3]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[4]  Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.

[5]  Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.

[6]  Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127.

[7]  Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.

[8]  Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82.