Regolamento
del Centro di risorse didattiche e digitali
(del 3 dicembre 2014)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–richiamato l’art. 67 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
decreta:
Istituzione e compiti
Art. 11Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).
2Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa:
a)di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione;
b)di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;
c)di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;
d)di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;
e)di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;
f)di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;
g)di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;
h)di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di supporti multimediali;
i)di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;
j)di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;
k)di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;
l)di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.
Organizzazione
Art. 21Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:
a)servizi di documentazione e attività culturali;
b)risorse digitali per l’apprendimento;
c)servizi web e multimediali;
d)servizi informatici.
2Il direttore del CERDD:
a)ne dirige e coordina l’attività;
b)ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;
c)lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;
d)ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.
Sede e sottosede
Art. 3La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.
Collaborazione
Art. 41Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.
2Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.
Competenze decisionali in materia finanziaria[1]
Art. 5[2]Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:
a)al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;
b)al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c)al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d)al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
Entrata in vigore[3]
Art. 6Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Pubblicato nel BU 2014, 505.
[1] Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
[2] Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
[3] Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.