DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Regolamento

concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle

persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento

chiuso per minorenni

(del 31 ottobre 2013)

 

La Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

(Di seguito: «la Conferenza»)

Visti:

Gli articoli 1 cpv. 2 lett. f)-h), 16 e 27 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin);

Gli articoli 19-32 del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino (di seguito il concordato);

La Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulle Regole europee per i delinquenti minorenni oggetto di sanzione o di misura (di seguito: la Raccomandazione CM/REc (2008) 11;

decreta:

I. Oggetto e campo di applicazione

 

Art. 11Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni in applicazione della legislazione sulla detenzione penale dei minorenni (cfr. art. 19-32 del concordato).

2Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiorenni che sono assoggettate ad una decisione presa in applicazione del diritto penale.

 

II. Regolamento dello stabilimento

 

Art. 2Ogni stabilimento concordatario redige un regolamento interno che fissa le modalità del regime disciplinare. Questo regolamento deve essere conforme alle disposizioni concordatarie e a quelle della Raccomandazione CM/REc (2008) 11.

 

III. Diritto disciplinare

 

In generale

Art. 31Ogni persona detenuta o collocata che contravviene alle disposizioni concordatarie o al regolamento dello stabilimento così come alle istruzioni o agli ordini del personale dello stesso o che minaccia l’ordine interno, la sicurezza o la sicurezza dello stabilimento, è passibile di una sanzione disciplinare. A dipendenza del caso, egli può essere sottoposto a una o più misure educative previste dal regolamento della casa, dalle disposizioni interne o dal concetto educativo.

2Sono punibili il tentativo, la complicità e l’istigazione.

 

Infrazioni disciplinari

Art. 41Danno luogo a delle sanzioni disciplinari:

a)l’evasione o la fuga, così come l’aiuto all’evasione o alla fuga;

b)la fabbricazione, l’acquisto, il traffico e la detenzione di armi o di ogni altro materiale proibito o utilizzato in maniera pericolosa;

c)l’azione collettiva che compromette la sicurezza o perturba l’ordine dell’istituto;

d)la fabbricazione, la consumazione, la fornitura, il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti, di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope non prescritte;

e)il non rispetto delle condizioni di un congedo, specialmente quelle relative alla consumazione di sostanze stupefacenti o di alcol o di sostanze psicotrope non prescritte;

f)il rifiuto di lavorare e ogni altra manifestazione di cattiva volontà sul lavoro;

g)l’alienazione o il deterioramento volontario o dovuto a una grave negligenza di attrezzi, apparecchi, istallazioni o di ogni altro bene appartenente allo stabilimento, al personale o ad altri detenuti che si trovano sul territorio dello stabilimento;

h)la comunicazione vietata con altri detenuti e con persone estranee allo stabilimento;

i)lo sperpero di alimenti o di ogni altra materia o oggetto;

j)le inciviltà o i comportamenti inadeguati;

k)ogni violazione delle norme di comportamento previste nel regolamento dello stabilimento o nel programma educativo individualizzato;

l)ogni atto punito dalla legge penale.

2Le sanzioni disciplinari o le misure educative sono ordinate senza che sia pregiudicata un’eventuale azione penale.

 

Sanzioni disciplinari

Art. 51Le sanzioni disciplinari seguenti possono essere inflitte, nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del loro impatto educativo:

a)l’ammonizione;

b)la revoca temporanea, completa o parziale, durante un periodo determinato non superiore a 30 giorni, della possibilità di partecipare alle attività ricreative proposte dallo stabilimento, di accedere alle istallazioni predisposte e utilizzare il materiale messo a disposizione o autorizzato (radio, televisione, computer in particolare);

c)la soppressione temporanea delle relazioni con l’esterno;

d)l’assegnazione in cella per la durata di un’ora a 7 giorni;

e)gli arresti disciplinari sino a 7 giorni.

2Le sanzioni disciplinari possono essere cumulate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), d) ed e).

3Una sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale.

4Si può soprassedere alla sanzione.

5Le misure educative previste dal regolamento dello stabilimento, rimangono riservate.

 

Competenze

Art. 6L’autorità amministrativa prevista dal diritto cantonale o dalla direzione dello stabilimento è competente a pronunciare le sanzioni disciplinari in seno allo stabilimento.

 

Modalità di esecuzione

Art. 7La direzione può, per delle ragioni di salute o legate al programma educativo, riportare, sospendere o frazionare l’esecuzione della sanzione.

 

Procedura di prima istanza

Art. 81Dal momento in cui un collaboratore ha conoscenza di fatti suscettibili di costituire un’infrazione disciplinare, redige un rapporto scritto all’attenzione della direzione. Sulla base del rapporto, il minorenne sarà invitato a determinarsi sui fatti in questione. Le sue dichiarazioni saranno messe a verbale.

2Se lo ritiene necessario, la direzione procede in seguito ad un’istruzione complementare. Le audizioni devono essere verbalizzate e gli atti di inchiesta repertoriati.

3I rappresentanti legali delle persone detenute o collocate, sono informate della procedura.

4Al termine della procedura, le sanzioni disciplinari sono notificate per iscritto alla persona interessata. L’autorità di collocamento ed i rappresentanti legali ne sono informati. In ogni caso la direzione si assicura che il minorenne abbia compreso il contenuto della decisione.

5La decisione disciplinare deve contenere almeno:

a)un esposto dei fatti;

b)le disposizioni legali e le regolamentazioni sulle quali la stessa si fonda;

c)una breve motivazione;

d)l’indicazione della natura della sanzione pronunciata;

e)se del caso, l’indicazione dell’entità della sanzione;

f)se si verificano le condizioni, l’indicazione della sospensione condizionale, della sua durata e delle condizioni per la sua revoca;

g)l’indicazione dei termini e delle vie ricorsuali.

 

IV. Ricorsi

 

Principi

Art. 91Le decisioni disciplinari possono essere oggetto di ricorso nel termine di 5 giorni dalla loro notifica.

2Le misure educative non sono soggette a ricorso. Esse possono essere oggetto di reclamo a norma del diritto cantonale a dipendenza dell’ubicazione dello stabilimento.

3Il ricorso deve essere formulato per scritto, motivato e firmato. Eccezionalmente una semplice dichiarazione di ricorso può essere ammessa.

4Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Competenza e procedura

Art. 101I ricorsi sono indirizzati al presidente dell’autorità concordataria di ricorso.

2Alla ricezione del ricorso, il presidente dell’autorità di ricorso comunica lo stesso all’autorità che ha preso la decisione impugnata, invitandola a produrre, nel termine di 20 giorni le sue osservazioni unitamente al dossier relativo alla decisione. Queste osservazioni sono portate a conoscenza del ricorrente, il quale potrà determinarsi sulle stesse nel termine di 10 giorni.

3L’autorità di ricorso prende le sue decisioni per via circolatoria alla maggioranza dei voti, sulla base di un progetto di decisione redatto dal presidente dell’autorità di ricorso. Può decidere, se necessario, di riunirsi presso la sede del Tribunale del presidente.

4Una copia della decisione sul ricorso é inviata all’autorità di collocamento e alla direzione del servizio dal quale dipende lo stabilimento, e al segretariato della Conferenza.

 

Decisioni sul ricorso

Art. 111Le decisioni sul ricorso indicano:

a)la designazione dell’autorità di ricorso e la sua competenza;

b)il nome delle parti e dei loro rappresentanti;

c)la motivazione in fatto ed in diritto;

d)il dispositivo;

e)la data e la firma;

f)la via di ricorso.

2In caso di accettazione del ricorso, l’autorità concordataria di ricorso decide un’eventuale modalità di indennizzo.

 

Indennità e assistenza giudiziaria

Art. 121Riservati i ricorsi abusivi, la procedura è gratuita.

2L’assistenza giudiziaria è retta dal diritto cantonale del luogo in cui sorge lo stabilimento. L’autorità di ricorso decide in materia e fissa le indennità dovute all’avvocato designato; la stessa é presa a carico dal cantone che ha effettuato il collocamento del minorenne.

 

Vie di ricorso

Art. 13Le decisioni dell’autorità concordataria dei ricorsi sono prese in ultima istanza. Resta aperta la via di ricorso in materia penale al Tribunale federale.

 

V. Disposizioni finali

 

Disposizioni cantonali di applicazione

Art. 14I cantoni interessati dispongono di un termine di 6 mesi per adattare al presente regolamento i regolamenti degli stabilimenti esistenti, rispettivamente per adottare dei regolamenti interni.

 

Disposizioni transitorie

Art. 15Sino all’entrata in vigore delle modificazioni del concordato approvate dalla CLDGP il 31 ottobre 2013, l’autorità concordataria ricorso indicata agli art. 10 e 13 che precedono si intende l’autorità ad hoc di reclamo ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 e 12 del concordato. Quest’ultima gode delle competenze definite dal presente regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 161Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.

2È pubblicato nella raccolta delle leggi dei cantoni e sul sito internet della Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 571.