Regolamento
sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale
(del 13 marzo 2007)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell’8 novembre 2005,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 1Il presente regolamento si applica ad ogni rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (MU), da parte dei servizi competenti ai sensi dell’art. 60 LMU.
Natura degli emolumenti
Art. 2Gli emolumenti comprendono:
-una tassa di base, da intendere come una partecipazione agli investimenti iniziali comprendenti la raccolta dei dati e l’infrastruttura;
-una tassa di funzionamento, che costituisce una partecipazione ai costi ricorrenti inerenti alla messa a disposizione costante dei dati e alla loro distribuzione.
Tassa di base
Art. 31La tassa di base è dovuta per il rilascio di estratti relativi ad almeno un intero comune o sezione di comune (unità MU) ed è composta da:
a)un contributo unico, da versare una tantum, in occasione della prima richiesta di un’unità MU;
b)un contributo complementare, associato ad ogni richiesta successiva della stessa unità MU.
2Il contributo unico è fissato per ogni unità MU in funzione della dimensione del file originale in formato INTERLIS, mentre il contributo complementare è composto da un montante fisso.
Tassa di funzionamento
Art. 4La tassa di funzionamento è dovuta ad ogni richiesta di estratti ed elaborazioni della MU e comprende:
a)la copertura dei costi di disbrigo per la preparazione e la fornitura degli estratti;
b)una partecipazione ai costi di gestione, comprendenti l’ammortamento dei mezzi informatici impiegati e le spese per la manutenzione dei sistemi di pubblicazione e di distribuzione dei dati.
Ripartizione degli emolumenti
Art. 5La tassa di base è versata al Cantone, mentre la tassa di funzionamento è versata al servizio che fornisce gli estratti o le elaborazioni della MU.
Tipo di estratti ed elaborazioni
Art. 6[1]Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni:
Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un’unità MU. Si rilascia l’intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha.
Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un’unità MU.
Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti i dati originari del modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni standard e speciali.
Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale) ed estratto digitale del piano di base della MU (PB-MU).
Tipo E: altri estratti ed elaborazioni della MU.
Tipo di utente
Art. 71Sono definiti utenti permanenti (UP) coloro che richiedono estratti ed elaborazioni del tipo A secondo l’art. 6 e che sottoscrivono con la Divisione dell’economia un accordo della durata di almeno un anno per accedere regolarmente ai dati aggiornati di tale comparto.[2]
2Sono definiti utenti occasionali (UO) tutti gli altri richiedenti di estratti ed elaborazioni della MU.
Obbligo degli emolumenti ed eccezioni
Art. 8[3]1Per tutti gli utenti permane l’obbligo del pagamento di un emolumento.
2...
3I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base che colpisce gli estratti ed elaborazioni di tipo A, a condizione che le richieste riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni o per forniture nell’ambito di mandati esterni affidati a terzi riguardanti la loro giurisdizione.
4Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito: Ufficio) ai servizi dell’Amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo.[4]
5Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tutti i tipi dell’Ufficio ai servizi dell’Amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento.[5]
6Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A e B agli istituti scolastici, per utilizzazione a scopo didattico, sono dovuti unicamente i costi di estrazione ed elaborazione calcolati a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (tabella dei prezzi a regia per lavori nella misurazione ufficiale, categoria D).[6]
Capitolo secondo
Diffusione dei dati, controllo
Diffusione dei dati
Art. 9[7]Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell’Amministrazione cantonale, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell’Ufficio.
Attestato
Art. 10[8]Con ogni fornitura di estratti o di elaborazioni della MU, gli ingegneri geometri revisori e l’Ufficio sono tenuti a rilasciare un attestato sul relativo standard di qualità e sullo stato d’aggiornamento. Sull’attestato devono figurare le indicazioni del comune o delle zone interessate (coordinate minime e massime), il destinatario e la data di emissione. L’attestato è accompagnato dalle disposizioni per le limitazioni d’uso degli estratti o delle elaborazioni rilasciati.
Controllo, abuso
Art. 11[9]In caso di utilizzazione abusiva degli estratti o delle elaborazioni della MU, l’Ufficio fattura d’ufficio gli emolumenti, includendo le spese amministrative.
Capitolo terzo
Tariffe
Rilascio di dati del tipo A
Art. 121Gli UP pagano la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU richiesta. Il contratto stipulato con la Divisione dell’economia garantisce loro un accesso illimitato ai dati del comparto interessato.[10]
2Gli UO che necessitano dati del tipo A secondo l’art. 6 pagano, alla prima richiesta, la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU. Il pagamento dell’emolumento garantisce loro un unico accesso ai dati. Per richieste successive della stessa unità MU sono dovuti soltanto il contributo complementare e la tassa di funzionamento.
3L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:
Emolumento |
UP |
UO |
Tassa base (contributo unico) |
fr 320.00/unità MU + fr 190.00/MB |
fr 320.00/unità MU + Fr 190.00/MB |
Tassa base (contr. complementare) |
fr 50.00/unità MU/anno |
fr 50.00/unità MU |
Tassa funzionamento (gestione + disbrigo) |
fr 300.00/unità MU/anno |
fr 300.00/unità MU |
Rilascio di dati del tipo B
Art. 131Gli UO che necessitano dati del tipo B secondo l’art. 6 riguardanti estratti di superficie fino a 16 ha compresi, pagano unicamente una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo.
2Gli UO che necessitano dati del tipo B riguardanti estratti di superficie maggiore di 16 ha e fino a 140 ha compresi, pagano una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo più una partecipazione ai costi di gestione commisurata alla superficie.
3L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:
Emolumento |
|
UO |
Tassa funzionamento (costi disbrigo) |
Tutti gli estratti |
fr 160.00 |
Tassa funzionamento (costi gestione) |
Supplemento per superfici maggiori di 16 ha e minori o uguali a 140 ha |
fr 1.00/ ha |
Rilascio di dati del tipo C
Art. 14[11]1Di regola, le forniture dei dati del tipo C sono eseguite per settori rettangolari di 1’312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25’000.
2L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:
Descrizione |
Privati ed enti pubblici fr. / ha |
Istituti scolastici fr. / ha |
Dati originari |
|
|
Nuvola punti grezzi |
0.80 |
0.20 |
Griglia regolare punti 2x2m |
0.80 |
0.20 |
Elaborazioni standard |
|
|
Nuvola punti elaborati |
1.00 |
0.25 |
Griglia regolare pixel 2x2m |
0.80 |
0.20 |
Griglia regolare pixel 1x1m |
0.80 |
0.20 |
Curve di livello 1m |
0.80 |
0.20 |
Curve di livello 10m |
0.50 |
0.15 |
Ombreggiature pixel 1x1m |
0.50 |
0.15 |
3Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di 100 franchi per privati ed enti pubblici, rispettivamente di 25 franchi per istituti scolastici. La superficie minima dell’ordinazione è di un ettaro.
4Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai cpv. 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (tabella dei prezzi a regia per lavori nella misurazione ufficiale, categoria D).
5Agli emolumenti di cui al cpv. 2 è applicato un ribasso in funzione della quantità di settori interessati così definito:
6I prezzi ribassati per istituti scolastici di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.
7Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.
Rilascio di dati del tipo D
a) piano corografico
Art. 15[12]1Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per foglio. L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:
Supporto |
Privati ed enti pubblici fr. / foglio |
Istituti scolastici fr. / foglio |
Cartaceo, prima copia |
36.00 |
8.00 |
Cartaceo, copie successive |
11.00 |
8.00 |
Film |
50.00 |
12.00 |
Digitale |
60.00 |
20.00 |
2Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.
3I prezzi ribassati per istituti scolastici sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.
b) piano di base[13]
Art. 15a[14]1Gli estratti del piano di base della MU (PB-MU) sono rilasciati per settori rettangolari di 1’312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25’000. L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:
Scala |
Privati ed enti pubblici fr. / sedicesimo |
Istituti scolastici fr. / sedicesimo |
Digitale 1:5’000 b/n o colori |
60.00 |
20.00 |
Digitale 1:10’000 b/n o colori |
50.00 |
16.00 |
2Gli estratti forniti agli ingegneri geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.
3I prezzi ribassati per istituti scolastici sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.
Rilascio di dati del tipo E
Art. 16[15]Per gli altri estratti o elaborazioni della MU il servizio che li fornisce preleva gli emolumenti in base alla tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.
Art. 16a...[16]
Capitolo quarto
Riscossione degli emolumenti
Incasso, bonifico al Cantone e spese amministrative
Art. 171Per forniture agli UP, l’Ufficio fattura e riscuote la tassa di base, mentre la tassa di funzionamento è fatturata e riscossa dal servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni.[17]
2Per forniture agli UO il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni fattura e riscuote gli emolumenti a suo favore (tassa di funzionamento) e quelli a favore del Cantone (tassa di base).
3Annualmente, il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni allestisce un elenco delle forniture e provvede a bonificare al Cantone la tassa di base per gli UO, detratto un indennizzo per le spese amministrative pari al 4% dell’importo complessivo da bonificare.[18]
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Entrata in vigore
Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[19]
Pubblicato nel BU 2007, 102.
[1] Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedenti modifiche: BU 2012, 135; BU 2013, 118.
[2] Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
[3] Art. modificato dal R 3.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 135.
[4] Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.
[5] Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.
[6] Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
[7] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526; precedente modifica: BU 2012, 135.
[8] Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.
[9] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.
[10] Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
[11] Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2012, 135.
[12] Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedenti modifiche: BU 2012, 135; BU 2013, 118.
[13] Nota marginale introdotta dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
[14] Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013, 118.
[15] Art. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013, 118.
[16] Art. abrogato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2013, 118.
[17] Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314; precedente modifica: BU 2014, 526.
[18] Cpv. modificato dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 314.
[19] Entrata in vigore: 16 marzo 2007 - BU 2007, 106.