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06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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 : L conc. la banca dati movimento della popolazione - 5 giugno 2000

 

Legge

di applicazione della legge federale sull’armonizzazione

dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione[1]

(del 5 giugno 2000)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;

-viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa);[2]

decreta:

Capitolo primo[3]

Disposizioni generali

 

Scopo e campo di applicazione[4]

Art. 1[5]1La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

2Essa persegue lo scopo:

a)di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;

b)di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;

c)di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

3Essa si applica:

a)ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;

b)alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);

c)ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal  Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2.

 

Autorità competenti[6]

Art. 2[7]Il Consiglio di Stato designa:

a)il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);

b)il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).

 

Capitolo secondo[8]

Armonizzazione dei registri

 

Consiglio di Stato

Art. 2a[9]1Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

2Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.

 

Servizio

Art. 2b[10]Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare:

a)coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);

b)organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;

c)è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.

 

Comuni

Art. 2c[11]Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:

a)adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità  tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;

b)mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;

c)collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).

 

Capitolo terzo[12]

Banca dati Movimento della popolazione

 

Consiglio di Stato[13]

Art. 3Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:[14]

a)il catalogo dei dati di Movpop;

b)...;[15]

c)le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;

d)le modalità d’accesso a Movpop;

e)la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale;

f)le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.[16]

 

Proprietà dei dati[17]

Art. 41... [18]

2I dati sono proprietà del Comune.

3L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

 

Origine, aggiornamento e scambio dei dati[19]

Art. 5[20]1I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

2Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

3I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

4In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

5Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

 

Autorizzazione d’accesso:

1. ai Comuni

Art. 6[21]1Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

2I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

 

2. all’amministrazione cantonale

Art. 71Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

2I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

 

3. a terzi

Art. 8[22]1Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.

2L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

3Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

4L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.

 

Autorizzazione tecnica

Art. 9Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

 

Rimedi giuridici[23]

Art. 10[24]Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Capitolo quarto[25]

Disposizioni finali

 

Protezione dei dati[26]

Art. 11[27] Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

 

Disposizioni esecutive

Art. 11a[28]Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.

 

Entrata in vigore

Art. 121Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.[29]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2001, 281.

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[2]  Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[3]  Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[4]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[5]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[6]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[7]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[8]  Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[9]  Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[10]  Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[11]  Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[12]  Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[13]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[14]  Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[15]  Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[16]  Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

[17]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[18]  Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[19]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[20]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[21]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[22]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[23]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[24]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[25]  Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[26]  Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[27]  Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[28]  Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[29]  Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.