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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Legge

sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali

(del 26 novembre 2013)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 5 aprile 2011 n. 6491 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 11Il segretario comunale è competente a rogare contratti di vendita e di permuta di beni immobili considerati quali atti pubblici in conformità della presente legge, quando il loro oggetto non superi il valore di 2000 franchi.

2La competenza del segretario è determinata dal luogo in cui si trovano i beni alienati.

3Ove i beni si trovino sul territorio di diversi comuni, latto potrà essere steso da uno dei rispettivi segretari.

 

Art. 2Valore determinante della transazione, è quello della controprestazione, ma al minimo il valore di stima. In caso di permuta, si opera la somma dei valori dei fondi permutati.

 

Art. 31Gli atti dovranno essere redatti in lingua italiana e scritti a mano, a macchina o con ordinatore; eventuali variazioni od aggiunte, dovranno essere debitamente segnalate e riportate in fine prima della firma dellatto, e se del caso, nuovamente sottoscritte.

2Gli atti devono essere firmati dalle parti e dal segretario, previa lettura ad alta e chiara voce alla presenza delle parti.

 

Art. 4Ogni contratto deve contenere:

a)Il numero progressivo e la data, segnatamente lindicazione del luogo, giorno, mese ed anno in cui viene stipulato;

b)il nome, il cognome, la data di nascita delle parti ed il domicilio ed indirizzo, attinenza o nazionalità delle parti o dei loro rappresentanti;

c)lindicazione della natura dellatto (vendita, permuta);

d)la designazione esatta dei fondi;

e)il prezzo convenuto, espresso in cifre ed in lettere.

 

Art. 5Il segretario è tenuto ad informare le parti sulla portata della contrattazione compresi gli oneri di diritto pubblico, e a richiamare in modo esplicito l’obbligo di indicare il prezzo reale della contrattazione, attirando l’attenzione sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

 

Art. 6Il segretario è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto, riservati i casi di ricusazione previsti dal Codice di procedura civile.

 

Art. 7Trattandosi di contratti in cui siano parti o rappresentanti il segretario o alcun suo ascendente o discendente, suo coniuge, il suo partner registrato, un suo fratello o sorella, i suoi generi o nuore o suoceri, cognati e cognate o conviventi di fatto, l’atto dovrà essere redatto e firmato dal sindaco e da chi ne fa le veci.

 

Art. 8Il segretario deve rifiutare il suo ministero, qualora le circostanze gli facciano sorgere ragionevole dubbio circa la capacità civile o infermità delle parti, nonché circa la reale convergenza della manifestazione di volontà o di simulazione.

 

Art. 91Entro 15 giorni dalla stipulazione, il segretario dovrà richiedere l’iscrizione del contratto nel registro fondiario in conformità della legge e le relative disposizioni regolamentari.

2Alla richiesta sarà unito, quale documento giustificativo, l’originale del contratto, le eventuali procure, l’estratto censuario (se registro fondiario provvisorio) e, se vi sono variazioni di confine, il piano di mutazione in triplo esemplare.

 

Art. 10L’ufficiale del registro, prima di eseguire l’iscrizione, dovrà esaminare le richieste ed il titolo giustificativo, conformemente alla legge ed ai regolamenti, facendo osservare al richiedente le eventuali omissioni od irregolarità, e dando le istruzioni necessarie.

 

Art. 11Il contratto sarà considerato come nullo, se l’ufficiale dei registri, in esecuzione dell’articolo 7 della legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario, ne accertasse il valore in misura superiore al limite stabilito all’articolo 1.

 

Art. 12Una rubrica o registro per l’iscrizione degli atti stesi dai segretari viene conservato presso la cancelleria comunale; di ogni atto dovranno inscriversi indilatamente in detta rubrica il numero progressivo, la data, la natura, il nome, il cognome ed il domicilio delle parti, e la data della richiesta di iscrizione a registro fondiario.

 

Art. 13Il segretario avrà diritto di percepire, oltre alla rifusione delle spese:

a)per ogni contratto, una tassa fissa di 50 franchi più una tassa addizionale del 5 per cento sul valore eccedente i 100 franchi;

b)per ogni richiesta di inscrizione nel registro fondiario e di rilascio di certificato ereditario dalla competente pretura, 20 franchi.

 

Art. 14Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni, e ad impartire le debite istruzioni per l’applicazione della presente legge.

 

Art. 15La legge del 20 aprile 1914 che completa gli art. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali è abrogata.

 

Art. 16La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore[1] contemporaneamente alla legge sul notariato.

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2015, 165.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 165.