DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 : DE circa l’ applicazione del Concordato intercantonale conc. le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del DL 19 aprile 1943 conc. le spese d’ ordinamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizze

 

Decreto esecutivo

circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di

esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese d’internamento, cura e collocamento ordinate in

applicazione del Codice penale svizzero

(del 14 giugno 1945)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 21 del Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure, approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 1944;

visto come il nostro Cantone venne autorizzato ad aderirvi con decreto legislativo 19 febbraio 1945;

visto come il Consiglio federale abbia risolto che il citato Concordato ha effetto per il Cantone Ticino a contare dal 1° aprile 1945;

visto inoltre il decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero;

su proposta del Dipartimento di giustizia,

decreta:

Art. 1Il direttore del Penitenziario cantonale è l’autorità incaricata dell’esecuzione del concordato 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e delle relazioni con gli altri Cantoni.

 

Art. 2Egli è pure incaricato dell’applicazione del decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero.

 

Art. 3Tutte le autorità giudiziarie od amministrative cantonali che pronuncino una sentenza od una decisione che ordina una misura contemplata dal Codice penale svizzero (art. 14, 15, 42, 43, 44, 45, 84, 85, 91, 92, 93) sono tenute a notificarne copia al direttore del Penitenziario non appena la sentenza o la decisione sia cresciuta in giudicato.

 

Art. 4Il Dipartimento di giustizia è incaricato di esercitare la sorveglianza sull’esecuzione del presente decreto e di impartire le necessarie istruzioni per la sua applicazione.

 

Art. 5Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi del Cantone.

 

 

Pubblicato nel BU 1945, 125.