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 Stili RL

 

Legge

sul notariato

(del 26 novembre 2013)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 5 aprile 2011 n. 6491 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto di maggioranza 13 novembre 2013 n. 6491 R1 della Commissione della legislazione;

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Funzioni del notaio

Art. 11Il notaio è un pubblico ufficiale incaricato di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica.

2Esercita inoltre le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

3Egli svolge la propria funzione in modo indipendente, sotto la vigilanza del Cantone.

4Per lesercizio del notariato, occorre liscrizione nel registro dei notai, previo ottenimento del certificato di capacità.

 

Qualità di notaio

Art. 2La qualità di notaio è conferita dal Tribunale di appello.

 

Competenza territoriale

Art. 3Gli atti pubblici stesi nel territorio del Cantone o riguardanti diritti reali relativi a fondi siti nel Cantone, sono di esclusiva competenza di un notaio ammesso allesercizio nel Cantone Ticino; sono riservate le competenze del segretario comunale giusta larticolo 19 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) e la relativa regolamentazione.

 

Forma degli atti pubblici

Art. 4Tutti gli atti pubblici ricevuti da un notaio ticinese, soggiacciono alla presente legge quanto alla forma e alla competenza.

 

 

TITOLO II

Doveri del notaio

 

Doveri del notaio

Art. 51Le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente.

2Egli deve vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto.

 

Informazione

Art. 61Il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica dellatto e fornisce le necessarie spiegazioni.

2Rende nota la possibilità di notificare le disposizioni di ultima volontà al registro centrale dei testamenti.

 

Segreto professionale

Art. 7Il notaio è titolare del segreto professionale. Deve serbare il segreto su quanto è pervenuto a sua conoscenza nellesercizio del suo ministero e nellespletazione delle attività connesse a questultimo e sugli affari conclusi con il suo intervento.

 

Responsabilità

Art. 8Il notaio, nellesercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità della presente legge e del diritto civile e penale. Egli risponde civilmente anche dellopera dei suoi collaboratori.

 

Obbligatorietà dellufficio

Art. 9Il notaio è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto, riservati i casi di esclusione.

 

Pubblicità

Art. 101Il notaio deve astenersi da qualsiasi pubblicità, salvo gli avvisi usuali destinati ad informare il pubblico dellapertura o del cambiamento di uno studio notarile, come pure di accordi di collaborazione.

2Il regolamento determina le modalità di presentazione del notaio tramite siti informatici, e luso della corrispondenza.

 

Imparzialità

Art. 111Il notaio deve salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti.

2Sono riservate le disposizioni in materia di ricusazione.

 

Diligenza

Art. 12Il notaio deve usare la massima diligenza nellespletare le proprie funzioni.

 

Formazione continua

Art. 13Il notaio è tenuto ad assicurare in modo regolare la propria formazione professionale nelle modalità stabilite dal regolamento.

 

Valori e atti

Art. 141Il notaio custodisce in modo separato dal proprio patrimonio le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento; restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.

2Il notaio deve poter documentare in ogni momento i movimenti di fondi effettuati per conto terzi.

3Gli atti che gli sono affidati sono restituiti allavente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto lonorario del notaio.

 

 

TITOLO III

Organizzazione

 

Ordine dei notai

Art. 151LOrdine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, del quale fanno obbligatoriamente parte i notai iscritti nel registro cantonale.

2LOrdine dei notai adotta uno statuto, nel quale definisce la propria organizzazione; lo statuto è sottoposto alla Commissione per il notariato per lapprovazione.

3LOrdine dei notai promuove la dignità e lesercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per:

discutere i problemi generali del notariato e dellamministrazione;

preparare atti legislativi nel settore;

organizzare gli esami di notariato e la formazione di notai e praticanti;

formulare le proposte di nomina dei notai nelle commissioni;

emanare norme deontologiche;

organizzare la formazione professionale dei suoi membri.

4Contro le decisioni e gli atti normativi dellOrdine dei notai è dato ricorso alla Commissione per il notariato nel termine di trenta giorni.

 

Commissione per il notariato

I. Composizione

Art. 161La Commissione per il notariato si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal Tribunale di appello per il periodo di due anni:

il presidente e il suo supplente sono nominati tra i giudici del Tribunale di appello;

un membro e un supplente sono nominati tra i magistrati e gli ex magistrati non iscritti nel registro cantonale dei notai;

un membro e un supplente sono nominati tra i notai iscritti nel registro cantonale, su proposta dellOrdine dei notai.

2Il Tribunale di appello cura il segretariato.

 

II. Competenze vigilanza

Art. 171La Commissione per il notariato esercita la vigilanza sui notai e sugli archivi notarili; in particolare:

a)allestisce e tiene costantemente a giorno il registro dei notai;

b)ammette agli esami di abilitazione;

c)decide le iscrizioni nel registro cantonale, revoca dalla funzione di notaio e procede alla radiazione dal registro;

d)sospende a titolo cautelare i notai dallesercizio della professione e adotta le altre misure cautelari conformemente allarticolo 106;[1]

e)funge da autorità di vigilanza in materia di segreto professionale di cui allarticolo 321 del Codice penale (CP);

f)emana le norme regolamentari e le istruzioni di sua competenza conformemente alla legge;

g)rilascia direttive in merito allapplicazione ed interpretazione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione;

h)segnala al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge, nellesercizio della loro professione;

i)approva lo Statuto dellOrdine e funge da autorità di ricorso contro le disposizioni normative e le decisioni emesse dagli organi dellOrdine dei notai.

2Il presidente può decidere i casi non controversi di cui alle lettere a), b), e c); linteressato può domandare entro trenta giorni il riesame della decisione presidenziale alla Commissione per il notariato.

 

Commissione esaminatrice

Art. 181La Commissione esaminatrice è competente per la tenuta degli esami.

2La Commissione per il notariato stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice e ne designa i membri per un periodo di due anni.

3Per lesame scritto e orale di ogni singolo candidato essa siede nella composizione di quattro magistrati a tempo pieno, di cui almeno tre giudici ordinari del Tribunale di appello, e di tre notai.

 

Commissione di disciplina notarile

I. Composizione

Art. 191La Commissione di disciplina notarile esercita il potere disciplinare sui notai.

2Si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di uno o piú segretari cui può essere delegata listruttoria, designati dalla Commissione per il notariato per un periodo di due anni tra i notai iscritti nel registro cantonale.

3Per la ricusa valgono per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC); la Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti. Se è ricusata lintera Commissione di disciplina notarile, la Commissione per il notariato ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai.

4La Commissione di disciplina si organizza liberamente.

 

II. Competenze

Art. 201La commissione è competente a:

giudicare tutte le violazioni alla presente legge, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto;

reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico;

decidere i reclami circa le parcelle notarili, conformemente alla legge sulla tariffa notarile;

segnalare al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge, nellesercizio della loro professione.

2La Commissione di disciplina notarile informa la Commissione per il notariato sulle segnalazioni alle autorità penali a carico di notai.

 

 

TITOLO IV

Esercizio della professione e cauzione notarile

Capitolo primo

Qualità di notaio

 

Certificato di capacità

Art. 211Per conseguire il certificato di capacità è necessario aver assolto la pratica notarile, essere in possesso del certificato di capacità di avvocato e aver superato lesame di abilitazione.

2Il regolamento stabilisce requisiti e modalità per lammissione alla pratica notarile, nonché per lo svolgimento dellesame di abilitazione.

 

Requisiti per liscrizione nel registro dei notai

Art. 221Il candidato in possesso del certificato di capacità, che intende esercitare il notariato, deve presentare istanza di iscrizione nel registro dei notai alla Commissione per il notariato.

2Per essere iscritto, il candidato deve:

a)essere cittadino svizzero stabilmente domiciliato nel Cantone e avere lesercizio dei diritti civili;

b)non essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità della professione;

c)non trovarsi in stato di fallimento o dinsolvenza comprovati da attestati di carenza di beni o in fase di moratoria concordataria;

d)non trovarsi in uno stato di incompatibilità previsto dalla presente legge;

e)aver stipulato unassicurazione sulla responsabilità civile professionale e prestato una garanzia sotto forma di cauzione; il regolamento fissa gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie;

f)aver impresso il segno del proprio tabellionato nellapposito protocollo e avervi scritto il proprio nome, cognome, paternità e luogo di origine;

g)aver rilasciato in seduta pubblica la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al presidente del Tribunale di appello o di chi ne fa le veci.

3La Commissione per il notariato, accertata lesistenza dei requisiti che precedono, iscrive il richiedente nel registro cantonale.

 

Incompatibilità

Art. 231La funzione di notaio è incompatibile:

a)con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dellordine giudiziario;

b)con qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto pubblico;

c)con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e consulente finanziario, con lesercizio di unattività commerciale non casuale, e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esserci collisione di interessi.

2Il notaio non può associarsi o interessare nelle sue funzioni persone che si trovano in stato di incompatibilità con lesercizio del notariato.

3Al notaio è permesso lesercizio dellavvocatura; può associarsi o lavorare in rapporto di impiego dipendente esclusivamente con altro notaio o avvocato; eserciterà tuttavia la sua funzione sotto la propria responsabilità personale.

4La Commissione per il notariato può esaminare dufficio e in ogni momento se ricorrono motivi di incompatibilità.

 

Tabellionato

Art. 24Il regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità di tenuta del tabellionato notarile.

 

 

Capitolo secondo

Cessazione del notariato

 

Casi di cessazione

Art. 25Il notaio termina la sua funzione:

a)quando vi rinunci volontariamente, con dichiarazione scritta prodotta alla commissione per il notariato;

b)quando venga colpito da interdizione o inabilitazione ai sensi del Codice civile (CC) o del CP;

c)quando sia dichiarato fallito o siano stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico, nonché durante il periodo di moratoria per concordato;

d)quando abbia perduto la cittadinanza svizzera;

e)quando sia stato condannato per reati intenzionali contrari alla dignità della professione;

f)quando abbia trasferito il domicilio fuori del Cantone;

g)quando venga a trovarsi in stato di incompatibilità con lesercizio del notariato;

h)quando sia stato oggetto di divieto definitivo di esercizio;

i)quando lassicurazione sulla responsabilità civile professionale o la cauzione notarile risultino estinte o ridotte;

j)in caso di reiterata inadempienza agli obblighi di formazione.

 

Revoca

Art. 261La Commissione per il notariato revoca dalla funzione il notaio contro il quale si verifica un caso di cessazione (art. 25), se non vi è rinuncia volontaria, e procede alla radiazione dal registro.[2]

2La Commissione per il notariato può inoltre revocare dalla funzione il notaio che per provata infermità, debolezza di mente o sopraggiunta manifesta incapacità, non adempie convenientemente ai doveri del suo ufficio e mette in pericolo gli interessi delle persone che fanno ricorso alla sua opera.

3La revoca, in questo caso, non sarà pronunciata se non quando una formale ingiunzione di cessare lesercizio sia rimasta senza effetto.

4Il procedimento di radiazione avviene dufficio o su segnalazione. La commissione di disciplina notarile, lOrdine dei notai nonché gli Uffici di esecuzione e fallimenti segnalano alla Camera per il notariato eventuali motivi di cessazione, impregiudicato lobbligo di notifica da parte dellinteressato. Valgono per analogia le norme procedurali previste in materia disciplinare.

 

Istanza di riammissione

Art. 27Il notaio può presentare istanza presso la Commissione per il notariato per essere riammesso nel registro, quando siano venuti meno i motivi che hanno determinato la cessazione, salvo il caso di divieto definitivo.

 

Riammissione

Art. 28[3]Salvo i casi di cui allarticolo 25 lettere a), f), g), i), la riammissione può essere accordata una sola volta. Essa non viene concessa se non alla condizione:

che gli attestati di carenza di beni siano stati estinti;

che la condanna sia stata eliminata dal casellario giudiziale, fatta salva la possibilità per la Commissione per il notariato di concedere anche prima la riammissione;

che siano nuovamente adempiute le condizioni di cui allarticolo 22, nonché quelle relative agli obblighi di formazione professionale.

 

Pubblicazione

Art. 29I decreti concernenti la facoltà di esercitare il notariato, devono essere pubblicati sul Foglio ufficiale.

 

Effetti della cessazione o sospensione

Art. 301In caso di cessazione o sospensione, il notaio designa un collega, possibilmente del medesimo distretto di residenza, per la conservazione dei rogiti e per lespletamento degli atti in sospeso. In caso di inadempienza entro un congruo termine, da fissarsi dalla Commissione per il notariato, la stessa procederà direttamente.

2Il notaio deve consegnare il suo tabellionato alla Commissione per il notariato.

 

Supplenza

Art. 311In caso di temporaneo impedimento, segnatamente malattia, prolungata assenza, od obblighi legali, il notaio dovrà farsi sostituire, per il compimento di tutti gli atti che gli incombono, da altro notaio da lui designato, possibilmente nel distretto di sua residenza.

2Perdurando limpedimento, e quando il notaio non abbia provveduto convenientemente a farsi sostituire, la designazione del supplente, ad istanza di chi ha interesse o dufficio, verrà fatta dalla Commissione per il notariato.

3Il notaio supplente ha il diritto agli onorari stabiliti dalla tariffa per gli atti e operazioni da lui compiuti; egli deve fare menzione dellincarico ricevuto in ogni atto che compie in tale sua qualità.

4Il regolamento ne stabilisce le modalità.

 

Sanzioni

Art. 321Il notaio che, dopo la cessazione o la sospensione, prosegue nellesercizio, incorre in una sanzione disciplinare, riservata lazione penale.

2Gli atti compiuti dopo la pubblicazione sul Foglio ufficiale della cessazione o della sospensione sono nulli.

 

 

Capitolo terzo

Assicurazione responsabilità civile e cauzione notarile

 

Assicurazione responsabilità civile e cauzione

Art. 331A garanzia della responsabilità che può incorrere nellesercizio del ministero e delle attività ad esso connesse, il notaio è tenuto a concludere unassicurazione sulla responsabilità civile professionale, dellimporto minimo di un milione di franchi. Egli è tenuto a comunicare immediatamente allautorità di vigilanza qualsiasi modifica intervenuta nellambito della copertura assicurativa.

2A garanzia della copertura delle imposte di bollo, il notaio è tenuto a prestare una cauzione a favore dello Stato, dellimporto minimo di franchi 100000.

3Il regolamento fissa le condizioni di copertura dellassicurazione sulla responsabilità civile professionale nonché le modalità e le condizioni della cauzione, come pure il relativo esercizio e svincolo.

 

 

TITOLO V

Degli atti notarili

Capitolo primo

Principi generali

 

Pubblicazione degli atti pubblici

Art. 341Gli atti pubblici devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e, dove la legge lo richieda, dei testimoni e dellinterprete.

2La pubblicazione concerne lintero testo dellatto e degli inserti e avviene mediante lettura a chiara e alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti; se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.

3Il genere di pubblicazione devessere menzionato nellatto.

4I testimoni e linterprete devono essere maggiorenni, conosciuti dal notaio, e avere lesercizio dei diritti civili.

5Per i testimoni e linterprete fanno stato i motivi di esclusione previsti per il notaio allarticolo 48, sia nei confronti delle parti che del notaio.[4]

6Per i testimoni che intervengono negli atti di disposizioni a causa di morte e di vitalizio, è riservata la disciplina prevista dal CC.

 

Identità delle parti

Art. 351Il notaio deve indicare la generalità delle parti a lui note come previsto dallarticolo 38, dichiarando di conoscerle, nel testo dellatto.[5]

2Lidentità delle persone non note deve essere certificata mediante la presentazione di un documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nellatto.

 

Comparente cieco, sordo o sordomuto

Art. 361Se un comparente è cieco, due testimoni dovranno espressamente attestare che il cieco, dopo udita la lettura dellatto, ha dichiarato loro e al notaio che latto riflette la sua precisa volontà, firmando in sua vece.

2Se è completamente sordo, dovrà leggere e firmare egli stesso latto alla presenza dei testimoni e del notaio.

3Il sordomuto potrà essere parte in un atto notarile solo quando, essendo capace di leggere e scrivere, prima di apporvi la sua firma, scriva sul documento che lo ha letto e che vi contiene la precisa sua volontà contrattuale.

4Tutte queste circostanze devono apparire da espresse menzioni nellatto.

 

Firma dellatto

Art. 371Tanto le parti quanto i testimoni, linterprete e il notaio firmano latto originale.

2Le parti che dichiarano di non sapere o di non poter firmare latto appongono, quando ne siano in grado, una croce od altro segno a mano. Il notaio fa menzione delle loro dichiarazioni e dei motivi addotti come impedimento a firmare.

3Il regolamento disciplina le modalità di firma dellatto e dei suoi inserti.

 

Contenuto dellatto

Art. 381Il pubblico istromento deve contenere:

a)la data, che comprende lindicazione del Comune, del giorno, mese e anno;

b)nome, cognome e qualifica del notaio, nonché lindicazione della sua residenza notarile nellambito della quale latto è rogato; in caso di omonimia, dovrà pure esser menzionata la paternità o altro dato personale distintivo;

c)nome, cognome, data di nascita, lindicazione delle parti sul loro stato civile, domicilio e indirizzo, attinenza, nazionalità delle parti e degli eventuali testi e interpreti;

d)le persone giuridiche devono essere indicate con lesatta denominazione iscritta a registro di commercio e con la menzione della sede e del recapito;

e)le persone giuridiche non iscritte a registro saranno indicate con la denominazione giuridicamente rilevante;

f)la chiara formulazione dei patti o delle disposizioni che ne formano loggetto;

g)il pubblico istromento termina con lindicazione del luogo ove latto è pubblicato.

2A libera scelta delle parti e del notaio, il pubblico istromento può iniziare con le parole «Nel Nome del Signore».

 

Intervento di un rappresentante

a) in generale

Art. 391Se nel pubblico istromento è stipulato un negozio a mezzo di un rappresentante o in nome di una persona giuridica o di una società, nellatto deve essere compiutamente indicato non solo il rappresentato, ma anche il rappresentante; il notaio deve chiedere sia prodotta la prova del rapporto di rappresentanza e ne farà menzione nellatto.

2Analogamente si deve procedere, se taluno agisce in base a un potere di disposizione su patrimonio altrui.

3Se per disposizione legale è necessaria, per la stipulazione di un negozio, una speciale autorizzazione, anche questa deve essere prodotta per iscritto.

4I documenti concernenti la rappresentanza o unautorizzazione devono essere autenticati, a meno che non provengano da un pubblico ufficio, e devono essere allegati allistromento come inserti.

 

b) nei negozi immobiliari

Art. 401Di regola, non devessere chiesta agli organi iscritti di società commerciali o di società cooperative lattestazione circa la formazione interna della volontà (estratti dei verbali di assemblee generali o di sedute del Consiglio di amministrazione) per quel che concerne i negozi immobiliari.

2I procuratori devono produrre in ogni caso la prova dellautorizzazione speciale giusta larticolo 459 capoverso 2 CO, ai fini di poter alienare o vincolare proprietà fondiaria.

3I rappresentanti di associazioni, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico devono legittimare la propria facoltà di rappresentanza mediante produzione delle risoluzioni degli organi competenti.

 

c) mancata presentazione della procura

Art. 411Su richiesta delle parti, il notaio può rogare listromento anche se fanno difetto i documenti di cui ai precedenti due articoli; dovrà tuttavia menzionarne la mancanza nellatto.

2I documenti potranno poi essere direttamente trasmessi allUfficio dei registri competente a iscrivere il rapporto giuridico di cui trattasi, previa estrazione di una copia autentica che sarà riposta nellatto.

 

Locale notarile

Art. 421Il notaio deve disporre nel luogo di residenza di un locale consono allattività notarile e alla dignità della funzione.

2Di regola riceve gli atti pubblici nel proprio studio, nello studio di un altro notaio o negli uffici di una pubblica amministrazione.

 

Lingua dellatto

Art. 431Gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana.

2I testamenti pubblici, i contratti successori e i vitalizi possono essere stesi anche in altra lingua, limitatamente allindicazione di ultima volontà o della volontà contrattuale.

3Gli altri atti pubblici come pure i pubblici istromenti destinati a un Ufficio del Registro di commercio per il quale non fa stato la lingua italiana possono essere interamente stesi anche in altra lingua, purché il notaio, le parti e i testi la conoscano.

 

Parte che non conosce la lingua dellatto, altra lingua

Art. 441Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata alloriginale dellistromento, quale inserto, una fedele e completa traduzione sottoscritta dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni e interpreti.

2Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse, altrimenti farà intervenire un interprete, che deve possedere i requisiti prescritti per i testimoni.

3In caso di discrepanza fa stato il testo in lingua italiana.

 

Annotazioni e postille non sottoscritte

Art. 45Le annotazioni e le postille mancanti delle firme o che altrimenti contravvengono alle prescrizioni relative, si hanno per non fatte, e per non interlineate le parole mancanti dellannotazione analoga.

 

Atti da trascrivere nei pubblici registri

a) obblighi del notaio

Art. 46Nel ricevere gli atti pubblici concernenti rapporti giuridici che devono essere iscritti nei registri, il notaio è in obbligo di verificare se sussistano le condizioni richieste per la loro iscrizione, descrivere loggetto in modo preciso e stendere le clausole conformemente alle prescrizioni regolanti la tenuta e il funzionamento del registro.

 

b) richiesta di iscrizione

Art. 47Il notaio è presunto mandatario delle parti per le iscrizioni degli atti nei pubblici registri.

 

Divieto di prestare il ministero

a) in generale

Art. 481Il notaio non può prestare il suo ministero:

a)quando egli stesso, un suo ascendente o discendente, il suo coniuge, il suo partner registrato, fratello o sorella, zii o nipoti, generi, nuore o suoceri, cognati e cognate o convivente di fatto intervengono allatto notarile in qualità di parte o di rappresentante;

b)quando è parte dellatto notarile una società in nome collettivo in accomandita di cui egli o una delle persone di cui alla lettera a), sia membro;

c)quando è parte dellatto notarile una persona giuridica di cui egli o una delle persone di cui alla lettera a) faccia parte come direttore o amministratore o di cui abbia la rappresentanza di fronte a terzi con firma individuale o collettiva;

d)quando latto contiene qualche disposizione a suo favore o delle persone, società e enti menzionati alle lettere precedenti; sono eccettuati il mandato conferitogli per operazioni successive o la sua designazione quale esecutore testamentario;

e)nei casi di esclusione previsti dal CC per il testamento pubblico.

2Il notaio non può inoltre allestire atti relativi alle assemblee generali di persone giuridiche, se egli prende parte al voto, o se vi interviene come rappresentante legale o contrattuale a nome di terzi.

3Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle legalizzazioni di firme, né alle dichiarazioni di conformità; tuttavia il notaio non può legalizzare la propria firma o quelle di un atto al quale egli ha aderito per iscritto.

 

b) In caso di asta pubblica

Art. 491In caso di asta pubblica, i motivi di esclusione menzionati al precedente articolo riguardano unicamente il rapporto fra il notaio e il proprietario del bene oggetto dellasta.

2Inoltre egli non può essere aggiudicatario o rappresentante di questi nella vendita da lui rogata.

 

c) In caso di atti riguardanti enti pubblici

Art. 50Se latto interessa un Comune, unazienda comunale, un Patriziato o una Parrocchia, il fatto di essere membro delle rispettive amministrazioni impedisce al notaio di rogare.

 

Obbligo di rifiutare il ministero

Art. 51Il notaio deve rifiutare il suo ministero quando:

a)latto sia contrario alle leggi, ai buoni costumi ed allordine pubblico;

b)latto sia simulato, cioè non destinato per concorde volontà delle parti a spiegare leffetto legale che comporta, ma diretto a cagionare ingiusto e fraudolento danno allo Stato o a terzi;

c)le circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre;

d)appaia manifesta linfermità o debolezza di mente di alcuno dei contraenti; se lo reputa necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità mentale di un comparente facendone menzione nellatto;

e)abbia ragionevole sospetto che la volontà di una parte sia stata determinata da coercizione; se lo reputa necessario, il notaio deve indagare quale sia la reale intenzione della parte prima di redigere latto di cui è richiesto;

f)appaia manifesta la presenza di un contratto lesivo nei confronti di una delle parti.

 

Osservanza delle leggi

Art. 52Il notaio deve vegliare che siano osservate e osservare egli stesso le leggi federali e cantonali.

 

Nullità dellatto

Art. 53[6]Oltre i casi di nullità espressamente contemplati dalla presente legge o da altre leggi, sono nulli:

a)gli atti fatti dal notaio prima del rilascio della dichiarazione di fedeltà e delladempimento delle altre formalità previste dallarticolo 22;

b)gli atti fatti dal notaio che ha cessato lesercizio o che ne è stato sospeso o che ne è impedito a norma dellarticolo 23, dopo che la cessazione, la sospensione o limpedimento vennero resi pubblici nel Foglio ufficiale;

c)gli atti compiuti in violazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 capoverso 1 lettera a) e 48 capoverso 1 lettere a)-c);

d)gli atti compiuti in violazione dellarticolo 48 capoverso 1 lettera d), limitatamente alle disposizioni ivi indicate;

e)gli atti compiuti in violazione dellarticolo 38 capoverso 1 lettere b) e c), quando dallomissione sorga incertezza sullidentità delle persone.

 

Conservazione

Art. 54Il regolamento prescrive le modalità di conservazione degli atti originali.

 

 

Capitolo secondo

Delle copie di prima e ulteriore edizione

 

Copie di atti pubblici

a) rilasciate alle parti

Art. 551Il notaio in esercizio ha diritto di rilasciare copie degli atti rogati e di percepire gli emolumenti.

2Rilascia a ciascuna parte interessata una copia autentica (di prima edizione) degli istromenti e atti fra vivi, con lindicazione della parte che la riceve; su richiesta il notaio può rilasciare ununica copia autentica per piú parti o non rilasciarne. Se richiesto dalle parti, potrà rilasciare copie di ulteriore edizione, specificandolo.

3Sulloriginale fa annotazione delle copie rilasciate.

4Nelle copie destinate al creditore di istromenti di obbligazione ipotecaria al portatore, si deve indicare se la copia è di prima o di altra edizione. Una copia di seconda o ulteriore edizione potrà essere rilasciata solo seguendo identica procedura come quella prevista dallarticolo 56.[7]

5Il regolamento disciplina lallestimento di copie in forma elettronica.[8]

 

b) a terze persone

Art. 561Il notaio può rilasciare copia o estratto di atti notarili a terze persone, solo nel caso in cui la Commissione per il notariato su istanza del terzo o dellautorità interessata, ne ordinasse lestrazione dopo aver verificato la legittimità dei motivi della richiesta.

2In margine alloriginale e nella dichiarazione di autenticità della copia, il notaio menzionerà la circostanza del rilascio della copia, indicando altresí la data dellordine del tribunale.

 

Formalità degli atti

Art. 57Il regolamento disciplina le formalità degli atti notarili, le variazioni e l’allestimento delle copie.

 

Copia difforme dalloriginale

Art. 58Se la copia non è estratta secondo le norme relative, essa non ha carattere di autenticità.

 

Rubriche

Art. 59Il notaio deve tenere separatamente le rubriche relative agli istromenti ed ai brevetti. Il regolamento determina le modalità.

 

 

Capitolo terzo

Delle disposizioni a causa di morte

 

Forma

Art. 60La forma delle disposizioni a causa di morte e del vitalizio è retta dalle norme del CC e dalla LAC.

 

Ostensione delloriginale e rilascio di copie a terzi

Art. 61Il notaio non può né ostendere loriginale, né rilasciare copie di testamento di persona vivente se non al testatore.

 

Pubblicazione dei testamenti

a) di persona domiciliata nel cantone

Art. 62Il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dellaperta successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.

 

b) di persona domiciliata allestero

Art. 631La pubblicazione di testamenti ricevuti o depositati presso un notaio ticinese da persone domiciliate allestero al momento del loro decesso, può essere fatta dal notaio davanti alla pretore della propria residenza notarile; leffetto materiale della pubblicazione è retto dalla legge che disciplina la successione.

2Se il testatore è cittadino ticinese, la pubblicazione avverrà davanti al Pretore competente del luogo di attinenza.

3Se il testatore è cittadino di un altro Cantone, il notaio trasmette il testamento allautorità competente del luogo di attinenza.

 

Richiesta di consegna delloriginale da

parte di autorità confederata o estera

Art. 641Nel caso in cui lautorità confederata od estera del luogo dellaperta successione dovesse richiedere, dufficio o a istanza degli eredi, la consegna delloriginale del testamento, listanza dovrà essere rivolta alla Commissione per il notariato, la quale autorizzerà il notaio alla trasmissione, dopo avere accertata la competenza dellautorità richiedente.

2Prima di spossessarsi delloriginale, il notaio ne estrae una copia conforme; della consegna è fatta menzione nella rubrica.

3Il notaio è tenuto, malgrado la consegna delloriginale, ad insinuare allarchivio notarile la copia del testamento.

 

Revoca del testamento mediante distruzione

Art. 651Su richiesta del testatore o dei contraenti, il notaio rimette loro loriginale del testamento pubblico o del contratto successorio, dopo formale revoca, in vista della sua materiale distruzione seduta stante, della quale il notaio farà debita constatazione tramite brevetto firmato anche dalle parti. Una copia autentica del brevetto verrà conservata in luogo dellatto.

2Dellavvenuta soppressione e revoca verrà fatta menzione nella finca delle osservazioni della rubrica.

 

Controllo dei decessi

Art. 661Il notaio veglia che le disposizioni a causa di morte rogate o depositate presso di lui, possano essere rese note allautorità competente al momento dellapertura della successione.

2Egli procede in particolare alla notifica della disposizione presso il registro centrale dei testamenti, se cosi richiesto dal disponente.

 

 

Capitolo quarto

Dei brevetti

 

Atti per brevetto

Art. 671Possono essere fatti per brevetto:

a)le autenticazioni di firme e di sottoscrizioni, i verbali, gli inventari, le autenticazioni di copie o estratti di documenti non costituenti pubblico istromento, i processi verbali divisionali, le offerte di pagamento, le delazioni di giuramento, gli attestati di data certa;

b)i documenti pubblici di cui allarticolo 347 CPC;

c)in genere le dichiarazioni, attestazioni e constatazioni che vengono richieste al notaio, in quanto la legge non le riservi ad altra autorità;

d)a richiesta di parte, tutti gli atti per i quali la legge non prevede le forme dellatto pubblico.

2Il brevetto devessere interamente steso dal notaio o da persona di sua fiducia; deve portare la data ed è firmato, se del caso, dalle parti interessate, dal notaio e dagli eventuali testi e interprete, con le indicazioni di cui allarticolo 38 capoverso 1 lettere a)-c).[9]

3Quando non deve essere prodotto a un pubblico ufficio, loriginale dellatto, di regola, è consegnato alle parti. Le parti possono chiedere lestrazione di altri esemplari conformi alloriginale, di cui sarà fatta menzione nel testo.

 

Autentica di firma

Art. 681Il notaio certifica lautenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei soli casi:

in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrivente o che questi gli dichiari, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dallarticolo 38;

in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrivente, persona a lui conosciuta, che questultimo ha apposto la firma o il segno.[10]

2Mancando nel testo la dichiarazione dellautenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo.

3Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.[11]

 

Certificazioni su documenti privati

Art. 69Il notaio ha qualità per certificare su di un documento privato:

quando e da chi tale documento gli è stato esibito;

quando e da chi tale documento è stato firmato in sua presenza.

 

Certificato di conformità

a) premesse

Art. 701Il notaio ha qualità per certificare conformi agli originali le copie di atti estratti, inserti e altri documenti presso di lui depositati, come pure di protocolli di autorità, di partite di libri commerciali o altri documenti esibitigli, a richiesta di chi vi ha legittimo interesse.

2Tali certificati di conformità valgono unicamente ad attestare lidentità delle copie con gli originali, ma non si estendono alla veridicità delle enunciazioni e allautenticità delle sottoscrizioni apparenti negli originali stessi.

 

b) collazione

Art. 711Il notaio richiesto di simili attestazioni deve dichiarare espressamente di avere collazionato personalmente la copia confrontandola con loriginale, e indicare sommariamente lo stato di questultimo e quale parte sia stata riprodotta (pagine, foglio, eccetera).

2Il regolamento disciplina la certificazione di atti in forma elettronica.[12]

 

Verbali a distanza e certificazione elettronica

Art. 72[13]I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità.

 

Inventari giudiziali, ivisioni e offerte di pagamento

Art. 73Il notaio stende gli inventari, gli atti concernenti divisioni e le offerte di pagamento a norma della procedura civile; può redigere verbali diretti a constatare la realtà di fatti materiali da lui accertati, salvo che la legge riservi tali constatazioni ad altre autorità.

 

Dichiarazioni giurate

Art. 74Lautore di una dichiarazione scritta può confermarla dietro giuramento in presenza di un notaio dopo averla sottoscritta, quando le leggi estere o svizzere lo richiedano per rendere operante un atto; questi appone alla dichiarazione unattestazione relativa alla sottoscrizione e al giuramento da parte del comparente.

 

Documenti pubblici

Art. 75Il notaio effettua la notificazione di cui allarticolo 350 CPC e ne tiene la registrazione; loriginale dellatto è depositato presso il notaio.

 

 

Capitolo quinto

Dei protesti cambiari

 

Presentazione della cambiale

Art. 761Al notaio spetta di levare i protesti cambiari a norma degli articoli 1034 e seguenti CO. Le interpellanze alle persone fisiche o a rappresentanti di quelle giuridiche contro le quali è levato il protesto devono essere fatte personalmente dal notaio.

2È vietato al notaio di servirsi di altre persone, o anche di limitarsi a muovere le interpellanze e ricevere le risposte a mezzo del telefono.

 

Forma

Art. 77Latto di protesto è dispensato dalle formalità degli atti pubblici, dalliscrizione nelle rubriche e dallinsinuazione allarchivio.

 

Conservazione delle copie

Art. 781Ogni notaio deve conservare le copie dei protesti, disposte in ordine cronologico e numerate, firmandole e munendole del segno del tabellionato.

2Le copie possono essere trascritte in un apposito registro.

 

 

TITOLO VI

Dellarchivio notarile, delle insinuazioni allo stesso e della conservazione degli atti

Capitolo primo

Archivio notarile

 

Atti da insinuare

Art. 791Il notaio è tenuto ad insinuare allarchivio notarile del distretto della sua residenza principale, una copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del mese successivo a quello della ricevuta.

2Il testamento pubblico di persona vivente viene notificato allarchivio con un atto contenente la data, il numero di rubrica e lindicazione trattarsi di testamento di persona vivente; la copia integrale viene insinuata soltanto dopo la morte del testatore e la lettura e pubblicazione del testamento.

3Della distruzione o della revoca del testamento sarà fatta semplice ed immediata notifica allarchivio.

4Queste disposizioni si applicano anche allistromento di deposito di un testamento olografo, previsto dallarticolo 79 LAC.

5I contratti successori e di vitalizio, sono soggetti allobbligo di insinuazione allarchivio fin dal momento della loro stipulazione.

6Qualora contratti contengano anche disposizioni di ultima volontà, dovrà essere insinuato allarchivio notarile solo un estratto di tali atti, indicando che le clausole omesse sono disposizioni di ultima volontà.

 

Mancata o tardiva insinuazione

a) in generale

Art. 801Listromento pubblico produce i suoi effetti legali anche in difetto di insinuazione allarchivio; tuttavia il notaio è passibile di una multa di 50 franchi per ogni atto non insinuato e per ogni mese di ritardo, da applicare dallarchivista, riservata facoltà di ricorso alla Commissione di disciplina notarile entro il termine di trenta giorni.

2Se il ritardo supera i tre mesi o in caso di ingiustificate recidive da parte del notaio, larchivista fa rapporto alla Commissione di disciplina notarile.

 

b) in caso di deficienze

Art. 81Viene considerata come tardiva insinuazione della copia allarchivio, il fatto che il notaio, invitato dallarchivista a rimediare a qualche deficienza della copia prodotta, ritarda senza giustificato motivo oltre i 15 giorni a riparare la deficienza.

 

Rilascio di copie da parte dellarchivista

Art. 821Larchivista non può rilasciare copia di istromenti insinuati allarchivio ed appartenenti al rogito di notai in esercizio o dei quali essi sono depositari, senza unautorizzazione della Commissione per il notariato, che laccorda soltanto quando sia constatata limpossibilità di ottenere la copia dal notaio rogato o depositario.

2Può rilasciare copia o estratti di istromenti i cui originali si trovano in deposito presso larchivio a coloro che giustificano un legittimo interesse a ottenerli. Lo Stato percepisce gli onorari stabiliti dalla tariffa per le copie di ulteriore edizione.

 

Informazioni presso larchivio

Art. 83Larchivista è tenuto a fornire notizie a chi giustifichi un legittimo interesse nei confronti di un notaio non piú in esercizio, per sapere dove possa ottenere la copia di un determinato istromento.

 

Sorveglianza

Art. 84Gli archivisti notarili sono soggetti alla sorveglianza dellAutorità di nomina che applica le sanzioni disciplinari previste dalla LORD.

 

Archiviazione

Art. 85[14]Il regolamento stabilisce le modalità di archiviazione, compresa larchiviazione in forma elettronica.

 

 

Capitolo secondo

Conservazione dei rogiti dei notai che cessano dallesercizio

 

Proprietà dei rogiti

Art. 861Le rubriche, gli atti originali ricevuti dal notaio e gli allegati relativi, sono di sua proprietà. Il notaio deve assicurarne il deposito e la conservazione con la massima cura e non è autorizzato per nessuna ragione a spossessarsene.

2I rogiti e le rubriche sono dichiarati esclusi dal fallimento e dal pignoramento e sono inalienabili.

3Restano riservati gli obblighi di archiviazione derivanti da altre leggi.

 

Depositario

Art. 871In caso di morte del notaio, i suoi eredi e, in caso di cessazione dellesercizio del notariato, il notaio stesso, designeranno un altro notaio, il quale riceve gli atti in custodia, cura il rilascio delle copie e il compimento degli obblighi inerenti.

2Quando non avvenga la designazione del depositario, malgrado una diffida a farla entro quindici giorni, la Commissione per il notariato la fa direttamente, oppure ordina il deposito dei rogiti presso lArchivio di Stato.

 

Registro dei depositi del Tribunale

Art. 881Del deposito dei rogiti viene tenuto apposito registro presso la Commissione per il notariato.

2Di ogni trapasso di rogiti e di ogni designazione di notaio supplente o depositario viene data pubblica notizia mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale a cura della Commissione per il notariato.

 

Notifica della morte di un notaio

Art. 89Gli eredi di un notaio defunto e gli ufficiali dello stato civile del luogo di decesso sono tenuti a notificare prontamente alla Commissione per il notariato la morte del notaio.

 

 

TITOLO VII

Onorari e spese del notaio

 

Tariffa

Art. 90Il limite massimo dellonorario e delle spese che spettano al notaio è stabilito dalla tariffa.

 

Onorari e spese superiori alla tariffa

a) principio

Art. 91Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese superiori a quelle realmente sopportate, è obbligato alla retrocessione e va soggetto a una sanzione disciplinare.

 

b) reclamo

Art. 921Contro gli onorari e le spese richieste dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile è dato reclamo entro 30 giorni dalla notificazione alla Commissione di disciplina notarile.

2La procedura di reclamo è gratuita. Non si assegnano ripetibili.

3Con lapprovazione data dalla Commissione di disciplina notarile, la parcella acquista forza esecutiva, ai sensi dellarticolo 80 della legge federale sullesecuzione e sul fallimento. La Commissione di disciplina notariale verifica in ogni caso che gli onorari e le spese non siano manifestamente iniqui.

 

Surrogazione

Art. 931Il notaio è surrogato nei diritti dello Stato verso le parti debitrici per le tasse e spese da lui anticipate.

2Le parti sono debitrici solidali nei suoi confronti per il pagamento degli onorari e il rimborso delle tasse e delle spese concernenti latto notarile compiuto.

3Il notaio, prima di ricevere un atto, può chiedere alle parti un deposito della somma approssimativamente occorrente al pagamento degli onorari delle tasse e delle spese effettive dipendenti dallatto stesso.

 

 

TITOLO VIII

Disciplina del notariato

 

Ispettori notarili

Art. 941Per la vigilanza sui notai la Commissione di disciplina notarile si avvale di ispettori notarili, designati fra i membri dellOrdine dei notai dalla Commissione per il notariato, che ne fissa il numero.

2Le ispezioni hanno per scopo di verificare la corretta applicazione delle norme regolanti lattività notarile; gli ispettori trasmettono i loro rapporti alla Commissione di disciplina notarile.

3Valgono i motivi di esclusione previsti dal CPC, con facoltà del notaio interessato di sollevare altri motivi importanti, quali segreti professionali, segreti di affari o potenziali conflitti di interesse; la cognizione dei motivi in materia spetta alla Commissione per il notariato.

4Viene prelevata una tassa per lispezione, tra i 200 e i 2000 franchi, a carico del notaio interessato.

5La Commissione per il notariato emana il regolamento sulle ispezioni notarili e fissa la tassa per lispezione, provvedendo allincasso.

6Lattività degli ispettori è sottoposta alla vigilanza della Commissione per il notariato; le violazioni commesse dagli ispettori notarili ai propri doveri dufficio sono punite con le sanzioni disciplinari dellammonimento, della multa fino a 20000 franchi o della destituzione; le sanzioni possono essere cumulate.

 

Apertura del procedimento

Art. 951Il procedimento disciplinare è avviato dalla Commissione di disciplina, su segnalazione degli ispettori notarili, di terzi, di autorità, dellOrdine dei notai o su domanda del notaio stesso.

2Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte nel procedimento.

3Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.

 

Prove

Art. 96La Commissione di disciplina su richiesta o dufficio può ordinare la produzione di incarti o di documenti e sentire testimoni.

 

Misure disciplinari

Art. 971La Commissione di disciplina notarile può infliggere le seguenti misure disciplinari:

lavvertimento;

lammonimento;

la multa sino a 20000 franchi;

la sospensione dallesercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

2La multa può essere cumulata con la sospensione dallesercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare.

3Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione alla Commissione per il notariato, che la iscrive in un apposito registro; è facoltà della Commissione di disciplina di ordinare la pubblicazione delle sue decisioni sul Foglio ufficiale.

 

Commisurazione delle misure disciplinari

Art. 981Nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, lintensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.

2Il notaio può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci alliscrizione.

3La procedura disciplinare di regola decade; può essere aperta o continuata se vi è un interesse preminente allaccertamento della violazione.

 

Trasmissione dufficio

Art. 99Le decisioni della Commissione di disciplina notarile sono trasmesse allOrdine dei notai.

 

Prescrizione

Art. 1001Lazione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui la Commissione di disciplina notarile è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dellautorità.

3Lazione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

4Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche allazione disciplinare.

 

Cancellazione delle misure disciplinari

Art. 1011Lavvertimento, lammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati.

2La sospensione dallesercizio del notariato è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.

 

 

TITOLO IX

Rimedi giuridici

 

Rimedi giuridici

Art. 1021Contro le decisioni della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di trenta giorni.

2I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dellautorità di ricorso.

 

 

TITOLO X

Disposizione penale

 

Esercizio abusivo della professione

Art. 103Chi senza adempiere i requisiti della presente legge, oppure abusando della qualifica di notaio, esercita la professione di notaio, oppure avvalendosi del titolo di notaio o in altro modo suscita limpressione presso terzi di essere autorizzato allesercizio della professione di notaio nel Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100000 franchi.

 

 

TITOLO XI

Disposizioni varie

 

Procedura

Art. 104Alle procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

 

Pubblicazione di decisioni

Art. 105Liscrizione nel registro cantonale, la rinuncia alliscrizione e la radiazione dei notai sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

 

Misure cautelari

Art. 1061Se un notaio è oggetto di apertura di un procedimento penale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento di radiazione dal registro cantonale, o ancora in pendenza delle azioni di accertamento, la Commissione per il notariato può sospenderlo a titolo cautelare dallesercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.

2La Commissione per il notariato può adottare anche altre misure cautelari per la tutela degli interessi dei clienti.

3Per tutto il periodo di sospensione il notaio deve consegnare il tabellionato e designare un notaio per la conservazione dei suoi rogiti.

4La decisione di sospensione provvisionale devessere comunicata agli ufficiali dei registri; essa va pubblicata sul Foglio ufficiale se le circostanze lo esigono.

 

Notifica di procedimenti penali contro un notaio

Art. 1071Le autorità e i funzionari notificano senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione e delle norme deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nellesercizio delle loro funzioni.

2Il procuratore pubblico notifica alla Commissione per il notariato, entro tre mesi dallapertura dellistruzione, lesistenza di un procedimento penale contro un notaio eccetto i casi senza rilevanza per la funzione; essa trasmette inoltre alla commissione un esemplare della decisione o della sentenza.

 

Autenticazione di firme da parte delle

Cancellerie di tribunali

Art. 1081Le Cancellerie del Tribunale di appello e delle Preture possono dichiarare lautenticità delle firme e dei sigilli dei notai ai fini delle legalizzazioni consolari.

2Per tali dichiarazioni è percepita una tassa analoga a quella applicata dalla Cancelleria dello Stato per le postille.

 

Tasse

a) Fissazione

Art. 1091La tassa per le decisioni della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5000 franchi.

2Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.

 

b) Incasso

Art. 110Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.

 

Disposizioni di esecuzione

Art. 1111Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e lOrdine dei notai, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare:

le norme che disciplinano la pratica notarile;

le indennità ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina e degli ispettori notarili;

la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 109).[15]

2La Commissione per il notariato, sentiti il Tribunale di appello e lOrdine dei notai, emana le norme per la tenuta del registro cantonale dei notai e dellelenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, il regolamento sulle ispezioni notarili e il regolamento della Commissione di disciplina.

3LOrdine dei notai può emanare norme deontologiche, che valgono quali regole professionali; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per lapprovazione.

 

 

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

 

Norma transitoria

Art. 112I procedimenti disciplinari pendenti al momento dellentrata in vigore della legge sono deferiti alle autorità previste dalla stessa.

 

Garanzia

Art. 113[16]I notai devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di assicurazione sulla responsabilità civile professionale e di garanzia entro un anno dallentrata in vigore della legge (art. 33).

 

Norme abrogate

Art. 114La legge del 23 febbraio 1983 sul notariato è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 1151Trascorsi i termini per lesercizio del diritto di referendum, e ottenuta lapprovazione dellautorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.[17]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2015, 147.

 


[1]  Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[2]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[3]  Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[4]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[5]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[6]  Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[7]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[8]  Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.

[9]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[10]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[11]  Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.

[12]  Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.

[13]  Art. non ancora in vigore - BU 2015, 167.

[14]  Art. non ancora in vigore - BU 2015, 167.

[15]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[16]  Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

[17]  Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 147.