Regolamento
sull’avvocatura
(RAvv)
(del 18 dicembre 2012)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 35 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv),
decreta:
Capitolo primo
Pratica legale e alunnato giudiziario e amministrativo
Ammissione
Art. 1La Commissione per l’avvocatura ammette alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati o all’alunnato ai sensi dell’articolo 13 lettera b) LAvv l’istante che adempie i requisiti seguenti:
a)è in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 gennaio 2000 (LLCA);
b)dimostra, mediante un’attestazione, di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, da un’autorità giudiziaria o da un’amministrazione pubblica nel settore del contenzioso;
c)ha l’esercizio dei diritti civili;
d)non è gravato da attestati di carenza di beni;
e)nel caso di pratica legale, prova di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile dell’avvocato.
Termini
Art. 21Il decreto di ammissione stabilisce la data in cui comincia a decorrere il periodo di pratica o di alunnato.
2I periodi di pratica e di alunnato devono essere ultimati entro la fine di marzo per essere ammessi alla sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di autunno.
Sospensione
Art. 31Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
2La sospensione, l’interruzione e la ripresa della pratica o dell’alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.
3La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.
Conclusione della pratica e dell’alunnato
Art. 4L’adempimento del periodo della pratica e dell’alunnato viene attestato mediante un certificato finale rilasciato dall’avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell’autorità amministrativa.
Doveri
Art. 51I praticanti legali soggiacciono alle norme che regolano l’esercizio dell’avvocatura e sono passibili delle sanzioni previste dalla LLCA.
2Gli alunni soggiacciono ai doveri di servizio e alle sanzioni disciplinari previste dalla legislazione sul personale dello Stato.
Svolgimento e sorveglianza
a) della pratica legale
Art. 61La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’avvocato.
2L’avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione.
3Il praticante deve diligentemente coadiuvare l’avvocato nell’esercizio della professione, lavorando regolarmente presso lo studio legale.
4Il praticante può patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della procedura civile e della procedura penale.
5La sorveglianza sui praticanti compete all’autorità designata dalla LAvv.
b) dell’alunnato
Art. 71La sorveglianza dell’alunno compete all’autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale si svolge l’alunnato.
2L’alunnato consiste nel coadiuvare un’autorità giudiziaria o un’amministrazione pubblica nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale.
3In particolare l’alunno elabora progetti di sentenze, decisioni o altri atti processuali.
Misure disciplinari
Art. 8Le misure disciplinari nei confronti dei praticanti sono pronunciate dalla Commissione di disciplina, quelle nei confronti degli alunni, dalle autorità designate dalla legislazione cantonale sul personale dello Stato o dalle corrispondenti norme applicabili all’ente presso il quale è svolto l’alunnato.
Capitolo secondo
Esame di capacità
Sessioni
Art. 91La Commissione esaminatrice organizza le sessioni di esame.
2La prova attitudinale e il colloquio di verifica si svolgono durante le stesse sessioni.
Prove
Art. 10L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella medesima sessione.
Ripetizione dell’esame
Art. 111L’esame può essere ripetuto due volte.
2Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all’esame cantonale.
Certificato di capacità
Art. 12Il certificato di capacità, ovvero la patente di avvocato (art. 3 LLCA), è rilasciato dal presidente del Tribunale di appello al candidato che ha superato l’esame.
Capitolo terzo
Prova attitudinale, colloquio di verifica
Prova attitudinale
Art. 13L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), che adempie le condizioni previste dall’articolo 31 capoverso 1 lettere a) e b) LLCA, può presentare alla Commissione per l’avvocatura istanza di ammissione alla prova attitudinale, con la documentazione attestante l’adempimento delle condizioni previste dalle stesse norme.
Colloquio di verifica
Art. 14L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende sostenere il colloquio di verifica previsto dall’articolo 30 capoverso 1 lettera b) n. 2 e dall’articolo 32 LLCA, deve presentare istanza alla Commissione per l’avvocatura, corredata della documentazione prevista dall’articolo 32 capoversi 2 e 3 LLCA.
Capitolo quarto
Iscrizione e radiazione dal registro e dall’albo pubblico
Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati
Art. 15Il titolare di una patente di avvocato cantonale o di un altro Cantone o l’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende iscriversi nel registro cantonale degli avvocati, deve presentare istanza scritta alla Commissione per l’avvocatura, allegando i documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 8 LAvv.
Iscrizione nell’albo pubblico
Art. 16L’istanza scritta di iscrizione nell’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS va presentata alla Commissione per l’avvocatura, allegando i documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 9 LAvv.
Pubblicazione
Art. 17Le iscrizioni nel registro cantonale e nell’albo pubblico sono pubblicate sul Foglio ufficiale.
Rinuncia all’iscrizione e radiazione
Art. 181L’avvocato che intende rinunciare all’iscrizione nel registro cantonale o nell’albo deve darne comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
2La rinuncia e le radiazioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale.
Revoca del certificato di capacità
Art. 19La revoca del certificato di capacità o della patente cantonale di avvocato, rispettivamente il divieto d’uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all’estero o in altri Cantoni, sono pubblicate sul Foglio ufficiale e notificate, se del caso, alla competente autorità estera o degli altri Cantoni.
Capitolo quinto
Patrocinio civile e penale dei praticanti
Patrocinio civile
Art. 20Il praticante può assumere difese d’ufficio nelle procedure civili sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’avvocato, giusta l’articolo 10 LAvv.
Patrocinio penale
Art. 211Il praticante può compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale e partecipare al dibattimento su delega, responsabilità e sorveglianza dell’avvocato difensore d’ufficio o di fiducia.[1]
2Nella procedura penale in materia di contravvenzioni, è ammissibile il patrocinio diretto da parte di praticanti designati dalle autorità giudiziarie o amministrative cantonali, sotto la sorveglianza dell’avvocato.
3Il praticante ha l’obbligo di partecipare al picchetto penale, sotto sorveglianza e in rappresentanza dell’avvocato.
Capitolo sesto
Dichiarazione di fedeltà
Art. 22La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Tribunale di appello, secondo la formula seguente:
«Dichiaro di rispettare le Costituzioni federale e cantonale, le leggi federali e cantonali e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia professione, in particolare di rispettare sempre le regole imposte dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e dalla legge sull’avvocatura, di osservare le norme deontologiche, gli usi e le consuetudini, l’obbligo di esercitare la mia attività professionale con cura e diligenza, in piena indipendenza, a mio nome e sotto la mia responsabilità, evitando qualsiasi conflitto tra gli interessi dei miei clienti e quelli delle persone con cui avrò rapporti professionali o privati, come pure di attenermi senza limiti di tempo al segreto professionale».
Capitolo settimo
Assicurazione per la responsabilità civile
Forme della copertura
Art. 231La copertura per la responsabilità civile professionale può essere prestata nelle forme seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro:
a)mediante un’assicurazione della responsabilità civile stipulata con un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera;
b)mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore in primo rango su fondi in Svizzera; il pegno deve essere depositato in una banca autorizzata ad esercitare in Svizzera; la Commissione per l’avvocatura può chiedere in ogni tempo che l’avvocato provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria;
c)mediante un atto di fidejussione solidale da parte di una banca autorizzata a esercitare in Svizzera;
d)mediante la costituzione in pegno di polizze di assicurazione sulla vita, emesse da società autorizzate ad esercitare in Svizzera, il cui valore di riscatto ammonti all’importo stabilito dalla LLCA;
e)mediante una polizza di assicurazione di un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera, senza clausole che restringano i termini della cauzione.
2La copertura assicurativa deve estendersi anche all’attività di eventuali praticanti, compresa l’attività svolta quale patrocinatore o difensore d’ufficio.
Prova della copertura
Art. 241Chi chiede l’iscrizione nel registro cantonale, nell’albo pubblico, o si notifica quale prestatore di servizi alla Commissione per l’avvocatura, deve produrre una dichiarazione dell’assicurazione attestante l’esistenza della copertura assicurativa, l’entità e l’estensione della stessa.
2L’istituto che fornisce la garanzia è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione per l’avvocatura la cessazione del contratto o la sospensione della copertura.
Capitolo ottavo
Indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura,
della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina
Art. 25Ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina esterni all’amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.
Capitolo nono
Tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge
Art. 26Per gli atti e le prestazioni previsti dalla legge sono dovute le seguenti tasse:
a)per la decisione di ammissione alla pratica e all’alunnato, fr. 100.–;
b)per l’ammissione all’esame di capacità e alla prova attitudinale, fr. 500.–;
c)per l’ammissione al colloquio di verifica, fr. 300.–;
d)per l’iscrizione nel registro cantonale o all’albo pubblico, fr. 300.–;
e)per ogni altra decisione della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina, da fr. 100.– a fr. 5’000.–;
f)per la notifica dell’avvocato prestatore di servizi, fr. 100.–.
Capitolo decimo
Disposizioni transitorie
Praticanti e alunni
Art. 271Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore ai candidati che chiedono l’iscrizione alla pratica o all’alunnato.
2Per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell’ammissione, per ulteriori due anni dall’entrata in vigore della legge e del regolamento.
Capitolo undicesimo
Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 28Sono abrogati:
–il regolamento sull’avvocatura del 28 ottobre 2002;
–il regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria del 9 novembre 2010.
Entrata in vigore
Art. 29Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012, 599.
[1] Cpv. modificato dal R 9.9.2014; in vigore dal 12.9.2014 - BU 2014, 448.