DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
>

142

178.320

< >
 Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 19 settembre 2012

Regolamento

di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

del 19 settembre 2012 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010;

visti gli articoli 6 e 11 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011,

decreta:

Spese processuali, pene pecuniarie e multe

Art. 11Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

2Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti:

a)Preture;

b)Pretura penale;

c)Tribunale di appello;

d)Ministero pubblico;

e)Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi;

f)Magistratura dei minorenni;

g)Tribunale dei minorenni;

h)Tribunale di espropriazione.

 

Assistenza giudiziaria

Art. 21L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.

2Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria.

3Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.

 

Tasse amministrative

Art. 2a[1]L’Ufficio applica le seguenti tasse amministrative:

1.

spese di emissione e invio di un estratto conto dettagliato:

fino a fr. 30.–

2.

spese di notifica sollecito / diffida:

fino a fr. 25.–

3.

interessi moratori:

pari al 5% dell’importo dovuto, a decorrere dalla data della diffida

 

Entrata in vigore

Art. 3Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 443.


[1]  Art. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 411.

[2]  Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.