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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG)

(del 15 marzo 2011)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6407 del Consiglio di Stato,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 11La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

2Sono riservate le leggi speciali.

 

Assistenza giudiziaria

1. Principio

Art. 2L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

 

2. Estensione

Art. 31L’assistenza giudiziaria si estende:

-all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

-all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

-all’ammissione al gratuito patrocinio.

2L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.

 

3. Prestazioni riconosciute

Art. 4Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

 

4. Dovere di informazione e svincolo

dal segreto d’ufficio

Art. 51La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.

2Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.

 

5. Rifusione

Art. 61La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.

2La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

3L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

 

Patrocinio d’ufficio

1. Principio

Art. 7Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.

 

2. Garanzia

Art. 81L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.

2La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.

 

3. Rinvio

Art. 9Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.

 

Competenza

Art. 10L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito.

 

Regolamento

Art. 11Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.

 

Rimedi giuridici

Art. 121Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente.

2Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.

 

Applicazione per analogia del CPC

Art. 13Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.

 

Entrata in vigore

Art. 14Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

 

 

Pubblicata nel BU 2011, 263.