Decreto legislativo
concernente il finanziamento della formazione
permanente dei giuristi
(del 18 febbraio 1991)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.
Art. 2L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.
Art. 3Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]
Pubblicato nel BU 1991, 63.
[1] Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.