DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
12.04.2024
(Bollettino ufficiale 12/2024)
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Regolamento

concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

(del 18 dicembre 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010

decreta:

 

Art. 11Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:

1.rilascio di una copia conforme di una decisionefr. 30.–

2.rilascio di estratti di una decisione, per paginafr.   3.–,

minimo fr. 15.–

3.attestazione della crescita in giudicato;

se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni,

l’attestazione è gratuitafr. 25.–

4.rilascio della documentazione necessaria per lesecuzione

della decisione allestero fr. 40.

5.rilascio di copie di certificati ereditarifr. 20.–

6.rilascio di altre attestazioni (per esempio pendenza procedimento

di fallimento o concordato, accettazione eredità)fr. 20.–

7.fotocopie, per pagina;fr.   1.–

se le fotocopie sono effettuate da terzi presso lautorità, per paginafr. –.50

8.spese postalicosti effettivi

2Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.

 

Art. 2Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 616.