Regolamento
delle Giudicature di pace
(del 1° aprile 2009)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti l’art. 30 cpv. 3 e l’art. 90 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria;
decreta:
Art. 1[1]La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue:
–per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna;
–per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio;
–per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa;
–per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest;
–per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa;
–per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa;
–per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca;
–per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne;
–per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole;
–per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno;
–per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna;
–per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;
–per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia;
–per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana;
–per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera;
–per i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona;
–per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia;
–per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa;
–per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa;
–per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.
Art. 21Il giudice di pace è responsabile dell’ordine degli incarti.
2Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente:
-tentativo di conciliazione;
-procedura semplificata;
-procedura sommaria;
-divieto giudiziale;
-in materia penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte.[2]
3Ogni causa viene registrata in un incarto separato.
Art. 3Il giudice di pace tiene nell’incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese.
Art. 4Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.
Art. 5Il regolamento dell’11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato.
Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° giugno 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 169.
[1] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 260.
[2] Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.