DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Regolamento

delle Giudicature di pace

(del 1° aprile 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti l’art. 30 cpv. 3 e l’art. 90 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria;

decreta:

Art. 1[1]La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue:

per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna;

per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio;

per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa;

per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest;

per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa;

per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa;

per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca;

per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne;

per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole;

per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno;

per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna;

per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;

per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia;

per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana;

per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera;

per i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona;

per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia;

per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa;

per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa;

per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.

 

Art. 21Il giudice di pace è responsabile dell’ordine degli incarti.

2Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente:

-tentativo di conciliazione;

-procedura semplificata;

-procedura sommaria;

-divieto giudiziale;

-in materia penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte.[2]

3Ogni causa viene registrata in un incarto separato.

 

Art. 3Il giudice di pace tiene nell’incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese.

 

Art. 4Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.

 

Art. 5Il regolamento dell’11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato.

 

Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° giugno 2009.

 

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 169.


[1]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 260.

[2]  Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.