DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : R sull’ assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni - 12 novembre 1985

 

Regolamento

sull’assicurazione del personale dello Stato

e dei docenti contro gli infortuni

(del 12 novembre 1985)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visto l’art. 57 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;

visti gli art. 23 e 24 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;[1]

decreta:

Diritto alle prestazioni

Art. 11L’indennità di malattia versata dall’assicurazione obbligatoria o dall’assicurazione militare durante l’assenza dal lavoro spetta al datore di lavoro fino a copertura dello stipendio corrisposto. Se essa è superiore l’eccedenza spetta al dipendente.

2Se il dipendente infortunato ha diritto a rendite d’invalidità (o ad indennità uniche) dall’assicurazione, queste sono computabili, da parte del Consiglio di Stato, sul suo stipendio, secondo le disposizioni seguenti:

a)se il dipendente è in grado, nonostante l’avvenimento che ha cagionato il danno, di adempiere come prima la sua funzione o altre funzioni almeno equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15%, le prestazioni dell’assicurazione non sono computate sul suo stipendio;

b)se il grado di invalidità è superiore al 15%, la metà dell’importo corrispondente non è computato sul salario del dipendente;

c)se il dipendente non è in grado di adempiere integralmente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli, l’importo della rendita viene computato sul suo salario considerati tutti i fattori che pregiudicano la sua capacità lavorativa. La rendita non è computata se, in seguito all’avvenimento che ha cagionato il danno, il salario subisce una decurtazione;

d)nei casi contemplati nelle lettere precedenti si potrà rinunciare parzialmente o totalmente al computo delle prestazioni sullo stipendio, qualora in seguito all’infortunio il dipendente non possa beneficiare di miglioramenti di stipendio che apparivano certi.

Queste disposizioni valgono anche per rendite acquisite prima dell’entrata al servizio dello Stato, sempre che non si tratti di indennità uniche.

 

Notifica infortuni

Art. 2[2]Ogni infortunio deve essere annunciato tempestivamente al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio stipendi e assicurazioni.

 

Entrata in vigore

Art. 3Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 7 maggio 1985.

 

 

Pubblicato nel BU 1985, 399 e 407.


[1]  Ingresso modificato dal R 11.1.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.

[2]  Art. modificato dal R 11.1.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.