Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito quadro
per la cooperazione transfrontaliera
(del 18 giugno 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 13 dicembre 1989 n. 3563 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300’000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.
Art. 2La suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impiego è delegata al Consiglio di Stato. I crediti di impiego saranno giustificati nel messaggio sul preventivo.
Art. 3Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore[1] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1990, 252.
[1] Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 252.