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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : R della legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri - 28 maggio 1997

 

Regolamento

della legge cantonale di applicazione delle norme

federali concernenti le misure coercitive in materia

di diritto degli stranieri

(RLamc)[1]

(del 28 maggio 1997)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 3 della Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, del 17 aprile 1997,[2]

decreta:

TITOLO I

Autorità e competenze

 

Sezione della popolazione

Ufficio della migrazione[3]

Art. 1[4]L’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione è l’autorità competente per dare l’ordine scritto di carcerazione preliminare (art. 75 LStr), di carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr), di carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a LStr), di carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStr), di carcerazione cautelativa (art. 78 LStr) e di proroga della stessa, di divieto di abbandonare un territorio (art. 74 LStr) e di divieto di accesso ad un territorio (art. 74 LStr).

 

Polizia cantonale

Art. 2[5]La Polizia cantonale:

a)sente la persona straniera;

b)esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive (in seguito Giudice);[6]

c)decide i provvedimenti sostitutivi giusta l’art. 2 della legge cantonale di applicazione;

d)informa la persona designata dalla persona incarcerata a norma dell’art. 81 cpv. 1 LStr;

e)ordina ed esegue la perquisizione personale di cui all’art. 70 cpv. 1 LStr;

f)collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati;

g)trasmette gli atti al giudice;

h)ordina il fermo ai sensi dell’art. 73 LStr;

i)può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStr).

 

Sezione della popolazione

Ufficio della migrazione[7]

Art. 3[8]La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione:[9]

a)[10]

b)[11]

c)cura i contatti con le preposte autorità federali;

d)collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati;

e)informa l’Ufficio sociale se la persona è minorenne;

f)invia gli atti in suo possesso al Giudice.

 

Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 4La Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure è l'autorità preposta in merito al regime di carcerazione.

 

Ufficio del servizio sociale[12]

Art. 51L’Ufficio del servizio sociale vaglia i provvedimenti a favore delle persone minorenni che si trovano in Ticino.[13]

2È applicabile la legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963.

 

Titolo II

Carcerazione, locali e regime

 

Locali (art. 14 LCant.)

Art. 6[14]1La carcerazione viene eseguita in locali adeguati allo scopo delle misure coercitive sotto l'egida della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.[15]

2L’ordinamento del comparto LMC o di altre strutture è fissato da un regolamento interno emanato dal Dipartimento delle istituzioni.

 

Informazione (art. 16 LCant.)

Art. 71Ogni persona straniera carcerata è informata sull'organizzazione e il funzionamento del comparto LMC, nonché sulle regole che devono essere rispettate per il buon funzionamento del comparto LMC.

2L'informazione è fatta in una lingua che la persona straniera capisce; negli altri casi la Direzione del penitenziario (in seguito Direzione) può ricorrere ad un interprete.

 

Colloquio d'entrata

Art. 8Entro 5 giorni dal suo arrivo, la persona straniera carcerata ha un colloquio con un operatore sociale.

 

Assistenza medica (art. 17 LCant.)

Art. 9La persona straniera carcerata beneficia dell'assistenza medica da parte del servizio Medico del Penitenziario cantonale.

 

Assistenza sociale

Art. 10La persona straniera carcerata può beneficiare dell'assistenza sociale fornita dall'Ufficio di patronato.

 

Assistenza spirituale

Art. 111Ad ogni persona straniera carcerata è salvaguardato il diritto di praticare liberamente la propria confessione religiosa compatibilmente con la struttura del comparto LMC.

2La persona straniera carcerata può usufruire dell'assistenza spirituale da parte dei ministri incaricati.

 

Lavoro (art. 18 LCant.)

Art. 121La persona straniera carcerata ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa remunerata.

2Per quanto possibile, la Direzione fornisce un'occupazione lavorativa alla persona straniera carcerata tenendo conto delle sue capacità, dei suoi bisogni nonché delle esigenze del comparto LMC e quelle relative all'allontanamento.

3Per l'attività lucrativa è assegnata una remunerazione il cui ammontare giornaliero è stabilito dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

 

Passeggio e esercizio fisico (art. 19 LCant.)

Art. 13Oltre al diritto quotidiano al passeggio, la persona straniera carcerata ha la possibilità di praticare degli esercizi fisici all'aria aperta negli appositi spazi riservati al passeggio.

 

 

Corrispondenza (art. 20 LCant.)

Art. 141La corrispondenza epistolare in arrivo e in partenza non è limitata e di regola non è controllata.

2La corrispondenza telefonica, a spese della persona straniera carcerata, è regolata da disposizioni interne.

 

Visite (art. 21 LCant.)

Art. 15Gli orari e la durata delle visite sono stabiliti dal regolamento interno.

 

Disciplina

Art. 161La persona straniera carcerata osserva le norme del presente regolamento e gli altri disposti di legge che la concernono.

2Essa è sottoposta alla disciplina del comparto LMC e si conforma alle disposizioni e agli ordini che le vengono impartiti.

 

Sanzioni (art. 24 LCant.)

Art. 17In caso di inosservanza delle regole disciplinari la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure applica le seguenti sanzioni:

a)il richiamo;

b)l'ammonizione scritta;

c)la soppressione delle agevolazioni ottenute;

d)la limitazione totale o parziale, cumulativa o meno, dei diritti di cui agli art. 14-21 della legge cantonale di applicazione;

e)l'isolamento cellulare per la durata massima di 5 giorni.

 

Reclamo (art. 25 LCant.)

Art. 181La persona straniera carcerata può rivolgere istanze o reclami alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

2Il reclamo contro le sanzioni di cui all'art. 17 è inoltrato alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

3Il reclamo deve essere evaso entro due giorni lavorativi.

 

Scarcerazione

Art. 191Nessuna persona straniera può essere scarcerata senza un ordine scritto datato e firmato dall'autorità competente.

2Rimangono riservati i casi in cui la data della scarcerazione fosse già stata prevista.

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 20Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[16]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 1997, 299.

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.

[2]  Ingresso modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.

[3]  Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2008, 510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74.

[4]  Art. modificato dal R 23.6.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 354; precedenti modifiche: BU 2008, 510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74; BU 2014, 455.

[5]  Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510; precedente modifica: BU 2004, 211.

[6]  Lett. modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

[7]  Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedenti modifiche: BU 1998, 431; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74.

[8]  Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461; precedente modifica: BU 1998, 431.

[9]  Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2009, 197; BU 2011, 74.

[10]  Lett. abrogata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

[11]  Lett. abrogata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

[12]  Nota marginale modificata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

[13]  Cpv. modificato dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

[14]  Art. modificato dal R 6.6.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 208.

[15]  Cpv. modificato dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

[16]  Entrata in vigore: 24 giugno 1997 - BU 1997, 299.