DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Regolamento

concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti

con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale

(del 16 giugno 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,[1]

decreta:

Art. 1Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è subordinato direttamente al Consiglio di Stato ed attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

 

Art. 21Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato istruisce il ricorso e assume le prove ai sensi degli articoli 25 e 81 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e allestisce i progetti di decisione sui ricorsi:

a)inoltrati al Consiglio di Stato contro le decisioni dei Dipartimenti, dei loro servizi e di quelli direttamente sottoposti al Consiglio di Stato (ricorsi gerarchici);

b)inoltrati contro le risoluzioni degli enti autonomi di diritto pubblico (comuni, patriziati, consorzi e altri enti).[2]

2Fanno eccezione i ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, che sono trattati dal Dipartimento del territorio.

3Nel caso di ricorso, in particolare gerarchico, i Dipartimenti o le sue Unità subordinate si esprimono nei confronti del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato esclusivamente in sede di istruttoria.

 

Art. 3Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato risponde del suo operato unicamente al Collegio governativo.

 

Art. 41I singoli membri del Consiglio di Stato si astengono dal chiedere o fornire informazioni che esulino da comunicazioni di natura procedurale attinenti alla litispendenza, relativamente ai ricorsi affidati per istruttoria al Servizio dei ricorsi. Tale principio vale pure per i rispettivi collaboratori.

2Le richieste di informazione vanno trasmesse per evasione solo alla Direzione del Servizio dei ricorsi. Esse vengono annotate nel singolo incarto.

3Il Servizio dei ricorsi, ed in particolare il giurista incaricato dell’istruttoria, si astiene dal fornire informazioni sul caso in esame che esulino dalle esigenze di carattere istruttorio e limitatamente alle parti in causa.

 

Art. 51I progetti di decisione sono trasmessi al Consiglio di Stato, per la più prossima seduta, con l’elenco deleghe tramite il Cancelliere dello Stato.

2I progetti di decisione che propongono un cambiamento di giurisprudenza o prassi, rispettivamente che coinvolgono personalmente Consiglieri di Stato o funzionari vanno espressamente menzionati nel sopraccitato elenco.

 

Art. 61I progetti di decisione ed i relativi incarti possono essere ritirati e presi in esame dal Consigliere di Stato che ne fa richiesta, per esame e valutazione, soltanto all’atto della presentazione nell’elenco deleghe, con relativa menzione su tale documento; il Servizio dei ricorsi ripropone al Consiglio di Stato, con specifica annotazione nell’elenco deleghe, il progetto di decisione ritirato, nella sua versione originaria, entro un mese dal suo ritiro.

2Il Collegio governativo alla più prossima seduta, su richiesta del Consigliere di Stato che ha ritirato un progetto, può chiedere al Servizio dei ricorsi di procedere ad ulteriori atti istruttori, accertamenti o alla presentazione di modifiche sia nei considerandi che nel dispositivo nel caso in cui ciò sia giuridicamente sostenibile; in tali casi il Governo ritorna il progetto al Servizio dei ricorsi, impartendogli specifiche direttive scritte.

3Alla più prossima seduta esso ripropone il progetto dopo approfondimento, segnalando eventuali modifiche con specifica annotazione nell’elenco deleghe.

 

Art. 71Nei casi di ricorsi gerarchici contro decisioni adottate e firmate da un membro del Governo nella sua veste di Direttore di Dipartimento, il Consigliere di Stato interessato può esprimersi nella fase istruttoria nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ma deve astenersi dalla deliberazione del Collegio; tale obbligo non esiste nel caso di ricorsi contro decisioni di Unità amministrative subordinate, per le quali il Direttore di Dipartimento non ha avuto modo di pronunciarsi direttamente.

2Il Consigliere di Stato interessato personalmente ad un ricorso indirizzato al Collegio governativo segnala immediatamente il caso al Servizio dei ricorsi e viceversa, astenendosi dal formulare osservazioni e dal deliberare nel Collegio.

3Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, in sede di presentazione del progetto di decisione al Consiglio di Stato, menziona i casi sopraccitati nei considerandi della sentenza e li segnala nell’elenco deleghe quale astensione.

4I casi sopradescritti vengono annotati nel protocollo delle deliberazioni del Consiglio di Stato.

 

Art. 81Le comunicazioni relative a sentenze emanate dal Consiglio di Stato in veste di Autorità giudiziaria sono riservate ai destinatari della decisione nell’ambito della procedura di intimazione.

2L’informazione ai media viene stabilita di volta in volta se l’interesse generale o la particolarità della fattispecie lo richiedono. La stessa deve comunque avvenire ad intimazione effettuata.

 

Art. 9Il presente regolamento abroga il DE che modifica l’aggregazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del 25 marzo 1992, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 260.

 

 


[1]  Ingresso modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.

[2]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.