Definizioni
Con l'entrata in vigore della seconda fase di applicazione dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALCP), dal 1° giungo 2004, i lavoratori stranieri che decidono di svolgere un'attività lucrativa in Svizzera inferiore a 90 giorni all'anno non necessitano più di un permesso di soggiorno di breve durata, bensì di una semplice notifica presso le autorità competenti del nostro paese.
Queste notifiche riguardano tre categorie di lavoratori:
- le assunzioni d'impiego (codice 1390): cittadini dell'UE-17/AELS che esercitano un'attività lucrativa presso un datore di lavoro con sede in Svizzera;
- i prestatori di servizio indipendenti (codice 1391): cittadini dell'UE-17/AELS che svolgono in Svizzera un'attività quali indipendenti;
- i lavoratori distaccati presso un committente (azienda o privato) (codice 1392): dipendenti distaccati in un'impresa o presso un privato residente in Svizzera da un'azienda con sede in uno stato dell'UE-17/AELS.
Anche i cittadini dei nuovi paesi dell’UE beneficiano di tali disposizioni ma a determinate condizioni, secondo quanto descritto dalle regolamentazioni transitorie previste dai Protocolli aggiuntivi all'ALCP. I paesi dell'UE-8 (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania e Lettonia) sono stati limitati da queste restrizioni fino al 30 aprile 2011; i paesi dell’UE-2 (Bulgaria e Romania) lo saranno fino al 31 maggio 2016.