GDL 9/28: Ammissibilità di ulteriori pretese in aggiunta a quelle fatte valere davanti all'Ufficio di conciliazione
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re R. e llcc / M. del 7 dicembre 2001

28. Art. 274f cpv. 1 CO

Ammissibilità di ulteriori pretese in aggiunta a quelle fatte valere davanti all'Ufficio di conciliazione

Con l'istanza al Pretore una parte può formulare ulteriori pretese non avanzate davanti all'Ufficio di conciliazione. A maggior ragione, ciò può avvenire allorquando l'Ufficio non dispone di potere decisionale e la mancata comparsa di una parte ha reso superfluo l'estensione dell'istanza.

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re R. e llcc / M. del 7 dicembre 2001

Estratto dai considerandi

 

- Che anzitutto va osservato che la circostanza secondo cui davanti all'Ufficio di conciliazione gli istanti abbiano sollevato solo la questione della rifusione dei costi di pulizia (e non quella relativa al credito per il residuo sulla pigione di dicembre 2000), non impedisce loro in questa procedura giudiziaria di avanzare anche siffatta pretesa per fr. 800.-- (Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 274f CO, n. 29). Questo a maggior ragione se si considera che comunque l'Ufficio di conciliazione non aveva, sul tema, potere decisionale e che la convenuta non è comparsa, ciò che ha di per sé impedito o in ogni caso reso superfluo che gli istanti - durante l'udienza conciliativa - procedessero eventualmente (come avrebbero ancora potuto fare) ad ampliare la loro domanda.

 

Inoltre, per la pigione, gli istanti avrebbero potuto evitare di rivolgersi all'Ufficio di conciliazione, escutendo la convenuta e chiedendo poi all'occorrenza il rigetto dell'opposizione al Giudice di pace;

 

- Che la pretesa di fr. 800.-- concernente il saldo residuo del canone del mese di dicembre 2000 può essere tutelata, avendo gli istanti dimostrato l'esistenza di un valido contratto di locazione sino a fine anno 2000 (doc. C) e non avendo invece la debitrice - come sarebbe stato suo compito fare - dimostrato l'avvenuto pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, ad art. 183, n. 27, 35; cfr. anche doc. l);