GDL 8/21: CONDUTTORE CHE ESEGUE PERSONALMENTE DETERMINATE RIPARAZIONI
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. e llcc / A. dell' 8 maggio
2002
21. art. 267a CO
CONDUTTORE CHE ESEGUE PERSONALMENTE DETERMINATE RIPARAZIONI
Il conduttore il quale , posteriormente all' avvenuta riconsegna del bene locato , provvede personalmente all' esecuzione di determina- te riparazioni , riconosce implicitamente sia l' esistenza dei danni , sia il proprio obbligo di risarcimento.
L' esecuzione di determinate riparazioni ad opera del conduttore non comporta per il locatore la necessità di procedere ad un' ulteriore verifica e all' immediata notifica di eventuali ulteriori difetti giacchè una volta assodata l' esistenza del danno , incombe al conduttore provare di aver eseguito correttamente le riparazioni , conformemente all' impegno da lui assunto.
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. e llcc / A. dell' 8 maggio 2002
Estratto dai considerandi:
Diversamente da quanto sostengono i conduttori , la notifica non è avvenuta soltanto il 27 settembre 2000 , ma già il 24 luglio 2000 , quindi pochi giorni feriali dopo la sera della riconsegna (16 luglio 2000).
Di conseguenza per i danni la cui presenza è stata segnalata con lo scritto 24 luglio 2000 la notifica è da considerare tempestiva , sia perché è plausibile che la sera del 16 luglio 2000 la verifica non abbia potuto avvenire , sia perché i conduttori hanno dichiarato in causa di aver già effettuato le riparazioni , ammettendo così , sia l' esistenza dei danni , sia che fossero imputabili a loro , sia che incombesse loro l' obbligo di risarcire il danno , in denaro o eventualmente in natura , come chiesto in un primo tempo dal locatore (a proposito di questa possibilità , cfr. Higi , Commentario zurighese , ad art. 267 CO n. 101; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht , Allg. Teil , vol. I , 5. ed. , 1995 , pag. 99-103).
Con le conclusioni hanno poi addotto che il fatto di aver assegnato loro un termine per la riparazione rendeva necessaria un' ulteriore immediata verifica e la relativa tempestiva notifica.
Tuttavia secondo questo Giudice il fatto che il locatore abbia chiesto loro di ripararli non può implicare la necessità per quest' ultimo di procedere ad un' ulteriore verifica e all' immediata notifica dei difetti.
Tale severo obbligo perentorio non è infatti previsto dal codice , che l' ha invece esplicitamente istituito al momento della riconsegna dell' ente locato , così che si può ragionevolmente ritenere che , una volta assodata ed ammessa l' esistenza del danno , incomba al conduttore l' onere di provare di averlo riparato , conformemente al principio generale sull' onere probatorio di cui all' art. 8 CC.
Dagli atti non si evince che i conduttori abbiano provveduto all' eliminazione dei danni , sì da rendere eventualmente necessaria un' ulteriore verifica da parte del locatore.
Anzi , risulta che anche dopo che è subentrata la nuova inquilina sussistevano buchi nelle piastrelle e che alcune piastrelle erano rotte (v. gli scritti 9 e 29 agosto e 5 settembre della nuova inquilina).