GDL 8/19: DISDETTA PER GRAVI MOTIVI: MALATTIA DEL CONDUTTORE
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re V. / F. del 26 febbraio 2002

19. art. 266g CO

DISDETTA PER GRAVI MOTIVI: MALATTIA DEL CONDUTTORE

Una malattia del conduttore , che rende impossibile la continuazione dell' attività professionale , giustifica la disdetta straordinaria del contratto locativo nel rispetto del termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi (richiamo di principio consolidato , vedi Raccolta di giurisprudenza , volume 3 , n. 31).

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re V. / F. del 26 febbraio 2002

Estratto dai considerandi:

-tra le parti è in vigore un contratto di locazione per dei locali adibiti a studio medico-laboratorio , in via C. a Locarno. La locazione inizia il 1° agosto 1998 e può essere disdetta la prima volta per il 31 dicembre 2003 con un preavviso di 6 mesi;

-con scritto 13 settembre 2001 la conduttrice notifica la disdetta del contratto di locazione in quanto , a causa di malattia grave , è impossibile per lei continuare la sua attività professionale;

-con scritto 21 settembre 2001 la parte locatrice comunica che la disdetta può espletare effetto a condizione che l' ente locato potrà essere ceduto ad un inquilino subentrante e accettabile. Invita la conduttrice a indicare eventuali subentranti.

Con istanza 24 gennaio 2002 la conduttrice chiede che la sua disdetta sia dichiarata valida;

-preso atto che il certificato medico prodotto nel corso della seduta conciliativa certifica l' impossibilità per la conduttrice di continuare la sua attività lavorativa;

-considerato che , da quanto emerso durante l' udienza , lo studio medico è condotto essenzialmente dall' istante e pertanto è da ritenersi impossibile la continuazione di questa attività senza la presenza della conduttrice;

-ritenuto che , da quanto emerso dalla documentazione , non contestato lo stato di salute della parte istante , le condizioni dell' art. 266g CO sono a mente della Commissione di conciliazione adempiute.