GDL 8/13: DEPOSITO DELLA PIGIONE E' AMMISSIBILE SOLTANTO PER PIGIONI NON ANCORA
SCADUTE
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re G. / L. del 13
giugno 2002
13. art. 259g CO
DEPOSITO DELLA PIGIONE E' AMMISSIBILE SOLTANTO PER PIGIONI NON ANCORA SCADUTE
Il deposito può riferirsi soltanto a pigioni che giungeranno a scadenza successivamente alla decorrenza del termine comminato al locatore per l' eliminazione del difetto lamentato: sono escluse le pigioni già scadute o trattenute in precedenza dal conduttore.
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re G. / L. del 13 giugno 2002
Estratto dai considerandi:
-Tra le parti è in vigore un contratto di locazione per un appartamento in via R. a Locarno. La locazione inizia il 1° novembre 2000 e può essere disdetta con un preavviso di tre mesi per le scadenze mensili tranne il 31 dicembre e la prima volta per il 31 ottobre 2001.
Il 29 aprile 2002 l' istante inizia a depositare la pigione all' Ufficio di conciliazione.
Con istanza 29 aprile 2002 la conduttrice chiede l' eliminazione dei difetti presenti nell' ente locato , una riduzione della pigione del 40 % e un risarcimento danni di fr. 5' 000.--.
Rileva che a più riprese (il 12 ottobre 2001 , il 23 gennaio 2002 e il 3 aprile 2002) ha reclamato presso la rappresentante della locatrice in merito ai gravi disturbi dovuti alle immissioni moleste operate ad ogni ora del giorno e della notte da parte degli inquilini signori S. Malgrado le numerose richieste d' intervento sollecitate verbalmente e per iscritto la parte locatrice non ha mai provvisto a ripristinare l' ordine e la necessaria tranquillità nello stabile. Ricorda che il 3 aprile 2002 ha intimato alla locatrice la comminatoria di cui all' art. 259g CO , con l' avvertenza che in caso di mancato intervento la pigione sarebbe stata depositata.
-Preso atto che ai sensi dell' art. 259g CO il conduttore può depositare unicamente le pigioni che giungeranno a scadenza una volta trascorso infruttuoso il termine assegnato al locatore per eliminare il difetto. Sono pertanto escluse dal deposito le pigioni già scadute o che il conduttore aveva precedentemente trattenuto (Lachat , Le bail à loyer , Losanna 1997 , n. 7.4.2 , pag. 181).
-Rilevato che , da quanto emerso durante la seduta conciliativa e dalla documentazione agli atti , entrambe le pigioni depositate dalla conduttrice all' Ufficio di conciliazione sono da considerare scadute in quanto la pigione del mese di aprile 2002 è stata depositata il 29 aprile 2002 e quella del mese di maggio 2002 solo il 7 giugno 2002 , e questo contrariamente a quanto prevede il contratto di locazione e cioè il versamento anticipato della pigione (cfr. pto. n. 4.2 del contratto).
-Ritenuto che il deposito di pigioni scadute , come nella fattispecie , è da considerare illegittimo e pertanto da liberare a favore del locatore.
-Rilevato che l' Ufficio di conciliazione , vista l' inammissibilità del deposito della pigione , è incompetente a decidere sulle pretese formulate dall' istante e deve unicamente liberare il deposito delle pigioni a favore della parte locatrice (cfr. Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione , Dipartimento istituzioni , Vol. 1 , sentenza N. 11 , pag. 25).