GDL 8/11: REQUISITI DI FORMA PER LA FISSAZIONE DEL TERMINE AL LOCATORE
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Viganello in re T. / F. del 15 febbraio 2002

11. art. 259g cpv 1 CO

REQUISITI DI FORMA PER LA FISSAZIONE DEL TERMINE AL LOCATORE

La fissazione del termine al locatore per la riparazione del difetto esige la forma scritta e necessita della firma del conduttore richiedente.

In mancanza della firma , la messa in mora risulta sprovvista dei requisiti di legge , ciò che rende illegittimo il deposito delle pigioni.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Viganello in re T. / F. del 15 febbraio 2002

Estratto dai considerandi:

In diritto:

Secondo l' art. 259g cpv. 1 CO un inquilino che esige la riparazione di un difetto da parte del locatore deve dapprima fissargli per iscritto un congruo termine. Scaduto infruttuosamente questo termine esso può depositare presso l' Ufficio di conciliazione competente le pigioni che giungeranno a scadenza.

Siccome la fissazione per iscritto del termine per eliminare i difetti è un elemento essenziale per giustificare in seguito il deposito della pigione , occorre nella fattispecie valutare la validità della messa in mora dei locatori avvenuta da parte dell' inquilino con la lettera non firmata del 30 ottobre 2001.

La fissazione del termine prevista dall' art. 259g CO è una manifestazione di volontà che esige di essere ricevuta dal suo destinatario: pertanto deve essere completa.

Secondo legge e dottrina la forma scritta semplice si compone di due elementi: il testo e la firma (Schmidlin , cfr. Commentario bernese , introduzione agli art. 12-15 , pag. 434).

La firma è l' elemento in virtù del quale una persona si identifica con il testo sottoscritto e ne riconosce il contenuto: di principio essa deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 cpv. 1 CO).

La fissazione del termine per la riparazione del difetto da parte del locatore deve , per legge , imperativamente ottemperare alle esigenze della forma scritta regolata dal legislatore in relazione ai contratti dagli art. 12 a 16 CO (Higi , Commentario zurighese , ad art. 259g n. 33 , pag. 513).

La regolamentazione della forma scritta per i contratti vale analogamente anche per le dichiarazioni unilaterali ove è prevista la forma scritta.

Dagli atti non risulta neppure che nella fattispecie una fissazione del termine a' sensi dell' art. 259g CO sarebbe stata inutile a causa di un contegno prevenuto dei locatori (art. 108 CO).

Mancando la firma alla lettera 30 ottobre 2001 che il signor T. ha inviato ai locatori allo scopo di fissare loro un termine per eliminare i difetti segnalati , non sono rispettate le esigenze formali previste dalla legge per ossequiare la forma scritta: pertanto la messa in mora succitata è da considerare incompleta e non può giustificare l' avvenuto deposito della pigione.

Di conseguenza gli importi depositati vanno restituiti ai locatori.

Non dovendo pronunciarsi sull' utilizzo della pigione depositata , quest' Ufficio non deve neppure esprimersi sulle richieste formulate dall' inquilino nella propria istanza.