GDL 8/10: AZIONE IN RISARCIMENTO DANNI: ONERE PROBATORIO - RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO PER CONCOLPA DEL CONDUTTORE
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. / C. SA del 4 febbraio 2002

10. art. 259e CO

AZIONE IN RISARCIMENTO DANNI: ONERE PROBATORIO - RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO PER CONCOLPA DEL CONDUTTORE

Al conduttore incombe l' onere di dimostrare l' insorgere di un danno conseguente ad un difetto dell' ente locato , nonché quello di provare l' entità del danno.

Al locatore quello di provare che non porta alcuna colpa nell' insorgere o nella mancata eliminazione del difetto della cosa locata.

Sussiste in genere una colpa del locatore laddove egli ha violato il proprio obbligo di consegnare e mantenere l' oggetto locato in uno stato idoneo all' uso. Egli non porta colpa ove ha eseguito l' ordinaria manutenzione e il conduttore ha omesso di notificargli il difetto , sia violando il proprio obbligo di notifica , sia perché si trattava di un difetto occulto.

Concolpa nel conduttore , giustificante la riduzione del risarcimento richiesto , giacché quest' ultimo , pur a conoscenza dello stato difettoso del magazzino in cui aveva depositato la merce danneggiata , non aveva adottato misure idonee a prevenire il danno che sapeva avrebbe potuto prodursi.

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. / C. SA del 4 febbraio 2002

Estratto dai considerandi

In fatto:

A.La convenuta ha dato in locazione all' istante , che esercita la professione di venditore ambulante , un locale da adibire a magazzino al piano terreno di uno stabile industriale a Lavertezzo Piano a partire dal 1° gennaio 1998 ed a tempo indeterminato , con un canone di locazione mensile di fr. 180.-- (doc. B).

B.Il 26 settembre 1999 si sono verificate delle infiltrazioni d' acqua nel magazzino che , a dire dell' istante , hanno danneggiato i capi d' abbigliamento elencati nella lista doc. E , il cui prezzo d' acquisto era di fr. 10' 184.55.

Questa infiltrazione di acqua è avvenuta poco tempo dopo , probabilmente un paio di settimane , che si era verificato un precedente danno causato dall' acqua , che l' assicurazione aveva risarcito con la precisazione che non avrebbe più coperto successivi danni causati dall' acqua prima della riparazione dello stabile , essendo l' infiltrazione dovuta a cattiva manutenzione , in particolare all' otturazione di uno scarico in corrispondenza di un pozzo luce.

I vestiti , che erano contenuti in scatole posate direttamente sul pavimento senza che fossero state poste su delle palette (deposizione teste S.) , si sono inzuppati d' acqua e risultavano invendibili anche a causa dell' odore di muffa di cui sono rimasti impregnati.

C.Con questa azione egli pretende dalla locatrice il risarcimento del danno , corrispondente al prezzo d' acquisto dei vestiti e riservandosi di aumentare la pretesa per inserirvi il costo di riparazione di una fisarmonica elettronica , di un armadio e di una cassettiera in legno.

In diritto:

1.Giusta l' art. 259e CO il locatore è tenuto a risarcire i danni cagionati al conduttore da un difetto della cosa , ove non provi che nessuna colpa gli incombe.

Il locatore è dunque responsabile del danno subito dall' inquilino soltanto se gli è imputabile una colpa per l' insorgere o la mancata eliminazione del difetto della cosa locata. La colpa del locatore è tuttavia presunta ed è pertanto tenuto a provare l' assenza di colpa (Svit , Schweizerisches Mietrecht , 2. ed. , Zurigo 1998 , art. 259e CO n. 16-17) , mentre incombe evidentemente pur sempre al conduttore che se ne prevale , l' onere di dimostrare l' insorgere di un danno conseguente ad un difetto dell' oggetto preso in locazione e quello di provare l' entità del danno (DTF 107 II 429; Svit , op. cit. , art. 259e CO n. 23).

Sussiste in genere una colpa del locatore quando questi non ottempera al proprio obbligo di consegnare e mantenere l' oggetto locato in uno stato idoneo all' uso , mentre non sussiste colpa se il locatore ha eseguito l' ordinaria manutenzione e l' inquilino non gli ha debitamente segnalato il difetto , sia che non l' abbia fatto ledendo il proprio obbligo di notifica , sia che non vi abbia provveduto poiché si trattava di un difetto occulto (Svit , op. cit. ,art. 259e CO n. 20 e 21).

2.E' ormai pacifico che il 26 settembre 1999 l' acqua penetrò nel magazzino locato dall' istante: la circostanza non è infatti più contestata dalla convenuta , che pretende di essere liberata dalla propria responsabilità per il fatto che l' istante avrebbe depositato la merce nel magazzino pur sapendo che sussisteva il forte pericolo di infiltrazioni d' acqua.

Prima di esaminare la questione di sapere se sussista una colpa dell' istante occorre esaminare quella riguardante la colpa della convenuta.

Dagli atti risulta e non è del resto contestato dalla convenuta che anzi se ne prevale , che la Compagnia X , assicuratrice del conduttore , aveva risarcito quest' ultimo per un precedente danno causato dall' acqua , ma che in quell' occasione il perito dell' assicurazione aveva fatto presente all' assicurato che "un prossimo danno acqua non sarebbe più stato risarcito poiché dovuto ad una cattiva manutenzione dello stabile". La circostanza è stata resa nota anche all' amministratore unico della convenuta , secondo il perito presente il giorno del sopralluogo , secondo il teste F. avvertito in seguito dal perito (deposizione teste F. verbali pag. 10; deposizione teste H. , verbali pag. 11).

Appare pertanto provato che vi è una colpa della locatrice , siccome il difetto era la conseguenza di una cattiva manutenzione e le era altresì noto.

3.Risulta nel contempo dagli atti che pure il conduttore era a conoscenza dello stato difettoso del magazzino dove aveva depositato la merce e che ciò nondimeno non abbia intrapreso alcunché al fine di scongiurare il danno che sapeva avrebbe potuto prodursi. Ha infatti continuato a depositare la merce in quel luogo , per terra e senza usare delle palette (deposizione teste S. , verbali , pag. 6).

Appare ragionevole attendersi dall' inquilino che in quelle circostanze prendesse delle misure atte ad evitare il danno e che quindi , anche se non si poteva pretendere da lui che trovasse nel giro di due sole settimane un nuovo magazzino , che evitasse almeno di depositare le scatole con i vestiti a diretto contatto con il pavimento.

Questa sua colpa appare in sé grave ed anche se non è tale da far ritenere interrotto il nesso di causalità adeguata fra cattiva manutenzione dello stabile e successivo danno patito dal conduttore , giustifica ciò nondimeno di ridurre il risarcimento a un terzo.

4.L' istante sostiene che il danno da lui subito sia costituito dal valore d' acquisto della merce di cui alla distinta doc. E , quantificato in fr. 5' 331.60 dal perito giudiziario e dal valore d' acquisto della merce consegnata al perito il 18 giugno 2001 dalla moglie dell' istante , senza che né le parti né il Giudice fossero state messe a conoscenza della circostanza , valore quantificato dal perito in fr. 839.-- , aumentati in ragione del 30% , corrispondente al presumibile margine di guadagno.

Di conseguenza egli pretende il versamento di una somma di fr. 8' 815.20.

La convenuta ha contestato che la merce indicata sull' elenco doc. E si trovasse nel magazzino e sia stata danneggiata e ha chiesto di non considerare quella consegnata in modo proceduralmente non corretto al perito in data 18 giugno 2001.

Ora è vero che al momento in cui si è verificato il danno l' istante non ha fatto constatare il danno ad esempio facendo allestire una perizia a futura memoria.

Appare tuttavia altamente verosimile che si tratti proprio degli oggetti danneggiati: dagli atti risulta che l' istante vende come ambulante anche vestiti , che il teste S. aveva visto sul pavimento del magazzino della merce danneggiata dall' acqua che copriva il pavimento con uno strato di circa 20 cm (deposizione teste S. , verbali pag. 6) , che l' elenco doc. E riguarda vestiti che lasciavano odore di muffa e che è stato allestito dall' istante e dall' assicuratore F. , pochi giorni dopo l' evento dannoso , ancorché non nel magazzino allagato , ma in uno nuovo (deposizione teste F. , verbali pag. 10).

E' quindi ragionevole ritenere che quella fosse la merce danneggiata (puzzava di muffa) e che , nel rispetto del principio di cui all' art. 2 cpv. 1 CC secondo cui la buona fede va presunta , l' istante non abbia acquistato appositamente merce danneggiata per sottoporla al perito dell' assicurazione.

Non si può invece tener conto dell' ulteriore sacco di vestiti consegnato dalla moglie dell' istante al perito in corso di causa , poiché si può presumere che al momento di allestire l' elenco degli oggetti danneggiati l' istante vi avesse incluso tutta quanta la merce danneggiata.

Non si giustifica infine di considerare nella quantificazione del danno anche il margine di guadagno che l' istante avrebbe tratto dalla rivendita di quei capi d' abbigliamento.

Si può infatti ragionevolmente presumere che egli abbia acquistato e rivenduto altra merce in sostituzione di quella danneggiata e non risulta provato che quella danneggiata gli consentisse un margine di guadagno particolare , non conseguibile con quella sostitutiva.

Il danno può pertanto essere quantificato nel valore venale della merce di cui al doc. E , stimato dal perito in fr. 5' 331.60.

Il risarcimento va ammesso in un importo pari a un terzo del danno , ossia fr. 1' 777.20 , importo arrotondato a fr. 1' 800.--.