GDL 8/05: RISARCIMENTO DOVUTO DALLA PARTE CHE COLPEVOL-MENTE HA DETERMINATO LA RESCISSIONE
ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re T. / C. del 22 marzo 2002
5. art. 257d cpv 2 CO
RISARCIMENTO DOVUTO DALLA PARTE CHE COLPEVOL-MENTE HA DETERMINATO LA RESCISSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il conduttore , che per propria colpa ha causato la rescissione anticipata del contratto locativo , è tenuto a risarcire il danno cagionato.
Segnatamente vanno risarcite le pigioni scadute tra la riconsegna dell' ente locato e la rilocazione a terzi del bene , tuttavia al massimo sino alla prossima scadenza contrattuale.
Al locatore incombe l' onere di provare di aver intrapreso sforzi concreti per ridurre il proprio danno , rilocando il bene a terzi. In difetto di tale prova , l' indennizzo va ridotto proporzionalmente all' ammontare che il locatore avrebbe potuto incassare qualora avesse tempestivamente cercato un nuovo conduttore.
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re T. / C. del 22 marzo 2002
Estratto dai considerandi:
che il locatario , non effettuando puntualmente il pagamento delle pigioni , viola i suoi obblighi contrattuali , esponendosi al rischio di una richiesta in risarcimento danni da parte del locatore che abbia dovuto ricorrere alla rescissione anticipata del contratto per mora (Lachat , Le bail à loyer , Losanna 1997 , pag. 214 , n. 5.15; Svit , Schweizerisches Mietrecht , 2. ed. , Zurigo 1998 , ad art. 257d CO n. 45; Higi , Commentario zurighese , ad art. 257d CO n. 62 e segg.; DTF 127 III 552 consid. 5).
Il danno risarcibile comprende segnatamente la pigione scaduta fra il momento dell' abbandono dell' ente locato da parte del conduttore e la rilocazione a terzi della cosa , al massimo comunque sino alla prima scadenza contrattuale (v. Lachat , op. cit. , pag. 214 , n. 5.15; DTF 127 III 552). La legge impone però al locatore (art. 99 cpv. 3 e 44 CO) di farsi parte diligente in vista della rilocazione dell' immobile , così da limitare il danno , per modo che l' indennizzo deve venir ridotto in proporzione al montante che il locatore avrebbe potuto recuperare se avesse cercato attivamente un nuovo conduttore (Lachat , op. cit. , pag. 214; Svit , op. cit. , ad art. 257d CO , n. 45);
-che , in concreto , la convenuta assevera di aver diritto a percepire un risarcimento pari alle due mensilità di locazione dei mesi di febbraio e marzo 1997 , avendo rilocato l' appartamento solo a partire dal 1° aprile 1997 (la locatrice non contesta comunque che l' istante abbia lasciato liberi i locali già a fine gennaio 1997).
Trattandosi di un credito in riparazione di un danno , sarebbe stato compito della convenuta medesima provare che , malgrado i reali sforzi messi in atto , ella non è riuscita a reperire un nuovo locatario a partire da inizio febbraio 1997 o comunque prima della fine di marzo 1997 (v. DTF 127 III 552 consid. 5 in fine);
-che non vi è traccia nell' incarto di tentativi operati dalla convenuta per limitare il danno. Altrimenti detto , la locatrice si è limitata ad addurre assiomaticamente di aver potuto rilocare l' appartamento solo a partire dal 1° aprile 1997 (doc. 4) , senza fornire prove o anche solo indizi (pubblicazioni o altro) circa suoi sforzi attuati per trovare già prima un locatario (la convenuta non ha neppure sostenuto di aver avuto la necessità di sistemare l' appartamento prima di rilocarlo).