GDL 8/02: I PROTOCOLLI DI TELEBANKING SONO INSUFFICIENTI A PROVARE L' AVVENUTA ESTINZIONE
DELL' OBBLIGAZIONE
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re F. e llcc / R. del 22 novembre
2002.
2. art. 253 CO
I PROTOCOLLI DI TELEBANKING SONO INSUFFICIENTI A PROVARE L' AVVENUTA ESTINZIONE DELL' OBBLIGAZIONE
Al conduttore debitore incombe l' onere di provare l' esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre l' avvenuta estinzione dell' obbligazione.
I protocolli di Telebanking sono insufficienti allo scopo. Idonea sarebbe piuttosto stata la produzione agli atti di un avviso di addebito della banca alla quale il conduttore ha consegnato l' ordine di bonifico.
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re F. e llcc / R. del 22 novembre 2002.
Estratto dai considerandi:
-che spetta al creditore la prova dell' esistenza del credito , mentre incombe al debitore l' onere di provare l' esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione. Se la prestazione consiste nel versamento di una somma di denaro , il debitore dovrà provare di aver effettuato il pagamento (v. Cocchi/Trezzini , CPC-TI , ad art. 183 , m. 27 , 35 e 36; cfr. art. 8 CC e 183 CPC).
-che , in concreto , gli istanti hanno comprovato sufficientemente l' esistenza , sino al 30 settembre 1999 , di un valido contratto di locazione ai sensi dell' art. 253 CO , con l' obbligo per il convenuto (solidamente con l' altra persona firmataria del contratto) di corrispondere un canone mensile di fr. 2' 325.-- (v. doc. A).
che , da parte sua , il convenuto non ha invece dimostrato l' avvenuto pagamento dell' importo controverso. Non possono in effetti essere ritenuti sufficienti a tal fine i protocolli di Telebanking ("Zahlungsprotokolle DTA") versati agli atti.
necessario sarebbe stato , perlomeno , produrre un avviso di addebito "ufficiale" emesso dalla Banca del convenuto , alla quale l' ordine di bonifico è stato trasmesso. Neppure entro l' ultimo termine fissato al locatario alla fine dell' udienza di contraddittorio , il convenuto si è premurato di fornire al Pretore la citata prova documentale. Da cui l' accoglimento dell' istanza creditoria per fr. 2' 350.-- oltre interessi al 5 % dal 1° marzo 1999.