GDL 7/23: DISDETTA ABUSIVA PER MANCANZA DI PROVE SUI MOTIVI ADDOTTI
Massima della sentenza 17 ottobre 2001 dell' Ufficio di conciliazione di Lugano
in re D. / Amministrazione F.
23. art. 271 CO
DISDETTA ABUSIVA PER MANCANZA DI PROVE SUI MOTIVI ADDOTTI
Colui che notifica una disdetta è tenuto a provare la veridicità dei motivi che adduce , se contestati.
Ove la prova non sia portata , la disdetta viene ritenuta non motivata o data allegando motivi inveritieri , ciò che ne connota il carattere abusivo.
Massima della sentenza 17 ottobre 2001 dell' Ufficio di conciliazione di Lugano in re D. / Amministrazione F.