GDL 7/23: DISDETTA ABUSIVA PER MANCANZA DI PROVE SUI MOTIVI ADDOTTI
Massima della sentenza 17 ottobre 2001 dell' Ufficio di conciliazione di Lugano in re D. / Amministrazione F.

23. art. 271 CO

DISDETTA ABUSIVA PER MANCANZA DI PROVE SUI MOTIVI ADDOTTI

Colui che notifica una disdetta è tenuto a provare la veridicità dei motivi che adduce , se contestati.

Ove la prova non sia portata , la disdetta viene ritenuta non motivata o data allegando motivi inveritieri , ciò che ne connota il carattere abusivo.

Massima della sentenza 17 ottobre 2001 dell' Ufficio di conciliazione di Lugano in re D. / Amministrazione F.